16.2004.88
rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo
26 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.88
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2004.88
Lugano
26 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 settembre 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2004.659) promossa con istanza 2 settembre 2004 da
CO 1
rappr. dal RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 2 settembre 2002 lo CO 1, per il tramite del RA 1, ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE sopra menzionato, notificatogli
per l'incasso di fr. 2'060.- oltre accessori, corrispondenti alle tasse e spese
di giustizia accollate a quest'ultimo con sentenze della __________ e della __________
del __________ e del __________, tutte passate in giudicato;
che con
sentenza del 24 settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la presenza
di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, respinte
in quanto improponibili in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione
le contestazioni sollevate dal convenuto, ha accolto l'istanza;
Considerandi
che con
atto ricorsuale 6 ottobre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio rimproverando al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio
senza prendere in considerazione le sue contestazioni e senza tener conto della
sentenza 8 luglio 2004 della __________;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
le sentenze prodotte dall'istante, tutte munite del timbro del loro passaggio
in giudicato, hanno carattere esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, 1980, § 109; D. Staehelin, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF);
che
in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto
definitivo dell'opposizione salvo che l'escusso non provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine
per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che il ricorrente non ha
nemmeno sollevato;
che
dalla sentenza 8 luglio 2004 della __________, alla quale fa riferimento il
ricorrente, nulla si evince a sostegno della sua opposizione al PE n. __________dell'UEF
di Bellinzona, anche perché la sentenza __________ si riferisce a tutt'altra
problematica e ad altri e diversi procedimenti esecutivi;
che
il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare
non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed erronea applicazione del
diritto da parte del segretario assessore (art. 327 lett. g CPC), deve essere
respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 6 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3.
Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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