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Decisione

16.2004.88

rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo

26 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.88

Data decisione, Autorità:

26.10.2004, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 80 LEF

Incarto n.

16.2004.88

Lugano

26 ottobre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6

ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 settembre 2004 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2004.659) promossa con istanza 2 settembre 2004 da

CO 1

rappr. dal RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 2 settembre 2002 lo CO 1, per il tramite del RA 1, ha chiesto il rigetto

dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE sopra menzionato, notificatogli

per l'incasso di fr. 2'060.- oltre accessori, corrispondenti alle tasse e spese

di giustizia accollate a quest'ultimo con sentenze della __________ e della __________

del __________ e del __________, tutte passate in giudicato;

che con

sentenza del 24 settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la presenza

di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, respinte

in quanto improponibili in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione

le contestazioni sollevate dal convenuto, ha accolto l'istanza;

Considerandi

che con

atto ricorsuale 6 ottobre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio rimproverando al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio

senza prendere in considerazione le sue contestazioni e senza tener conto della

sentenza 8 luglio 2004 della __________;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta

d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede

tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che

le sentenze prodotte dall'istante, tutte munite del timbro del loro passaggio

in giudicato, hanno carattere esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de

l'opposition, 1980, § 109; D. Staehelin, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF);

che

in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto

definitivo dell'opposizione salvo che l'escusso non provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine

per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che il ricorrente non ha

nemmeno sollevato;

che

dalla sentenza 8 luglio 2004 della __________, alla quale fa riferimento il

ricorrente, nulla si evince a sostegno della sua opposizione al PE n. __________dell'UEF

di Bellinzona, anche perché la sentenza __________ si riferisce a tutt'altra

problematica e ad altri e diversi procedimenti esecutivi;

che

il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare

non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed erronea applicazione del

diritto da parte del segretario assessore (art. 327 lett. g CPC), deve essere

respinto;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal

prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi

per i quali,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 6 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3.

Intimazione:

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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