16.2004.89
rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo - contributo alimentare indicizzato - esigibilità del credito
1 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.89
Data decisione, Autorità:
01.04.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo - contributo alimentare indicizzato - esigibilità del credito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2004.89
Lugano
1 aprile 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 26 agosto 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Leventina nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2004.73) promossa con istanza 7 luglio 2004 nei
confronti di
CO 1
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Leventina, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 7 luglio 2004 __________RI 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE n. __________dell'UEF
di Leventina notificatogli per l'incasso di fr. 3'586.05 rivendicati a titolo
di pagamento di 39 pasti che il figlio __________ avrebbe consumato presso di
lei, e di indicizzazione del contributo alimentare dovuto per le figlie __________,
__________ e __________ dal gennaio 2000;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 30 dicembre
1998 del Pretore del Distretto di Leventina, passata in giudicato, e una transazione
giudiziaria sottoscritta dalle parti il 19 ottobre 2000 davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona;
che il
convenuto si è opposto all'istanza contestando la sussistenza del credito posto
in esecuzione, avendo egli regolarmente pagato le cene del figlio durante il
periodo scolastico (18 cene) e adeguato gli alimenti di spettanza delle figlie come
stabilito nella sentenza di divorzio;
che con
sentenza 26 agosto 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, non avendo
l'istante provato la sussistenza del credito rivendicato;
che con
atto ricorsuale 6 settembre 2004, trasmesso per competenza a questa Camera con
decreto 11 ottobre 2004 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, rimproverando
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e
di avere ritenuto corretto e conforme alla sentenza di divorzio l'adeguamento
del contributo alimentare effettuato dal convenuto;
che con
osservazioni 25 ottobre 2004 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e
in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo menzionato nel
precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che
comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la
regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;
che
mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di
divorzio 30 dicembre 1998 sulla quale l'istante basa la sua pretesa,
controversa è l'esigibilità dell'importo posto in esecuzione, con particolare
riferimento all'indicizzazione del contributo alimentare per le figlie __________
e __________;
che a
questo proposito la sentenza di divorzio prevede espressamente l'adeguamento
dei contributi alimentari dovuti dal convenuto per le figlie __________ e __________
il 1° gennaio di ogni anno all'indice ufficiale del costo della vita sulla
scorta dell'indice in vigore nel novembre precedente, a condizione che il
salario netto dell'interessato sia aumentato in egual misura (cfr. punto 4.1
sentenza di divorzio);
che dalla
documentazione prodotta dal convenuto, in particolare dalla dichiarazione 19
luglio 2004 del suo datore di lavoro (doc. 2), si evince un aumento di salario dal
gennaio 2000 dell'1,9%;
che,
pertanto, prevedendo la sentenza di divorzio quale limite massimo per l'adeguamento
del contributo alimentare di spettanza delle figlie l'aumento del salario praticato
dal datore di lavoro, il conteggio prodotto dal convenuto (doc. 3), e non contestato
dall'istante, contempla espressamente quest'adeguamento per il periodo dal 1°
gennaio 2000 al 31 luglio 2004, con un saldo a favore dell'istante di fr.
1'909.30, importo che il convenuto sostiene di aver regolarmente versato senza
che l'istante abbia contestato tale affermazione;
che il
fatto per il convenuto di aver provato l'avvenuto pagamento dell'importo di spettanza
dell'istante a titolo di contributo alimentare per le figlie basta per non considerare
arbitraria la conclusione del primo giudice;
che pertanto
il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che in
considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde
dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 6 settembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre la ricorrente
verserà al convenuto fr. 150.- a titolo di ripetibili per questa sede
ricorsuale.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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