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Decisione

16.2004.89

rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo - contributo alimentare indicizzato - esigibilità del credito

1 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.89

Data decisione, Autorità:

01.04.2005, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo - contributo alimentare indicizzato - esigibilità del credito

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 80 LEF

Incarto n.

16.2004.89

Lugano

1 aprile 2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6

settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 26 agosto 2004 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Leventina nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2004.73) promossa con istanza 7 luglio 2004 nei

confronti di

CO 1

patr. dall' RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Leventina, domanda

respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 7 luglio 2004 __________RI 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE n. __________dell'UEF

di Leventina notificatogli per l'incasso di fr. 3'586.05 rivendicati a titolo

di pagamento di 39 pasti che il figlio __________ avrebbe consumato presso di

lei, e di indicizzazione del contributo alimentare dovuto per le figlie __________,

__________ e __________ dal gennaio 2000;

che a

valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 30 dicembre

1998 del Pretore del Distretto di Leventina, passata in giudicato, e una transazione

giudiziaria sottoscritta dalle parti il 19 ottobre 2000 davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona;

che il

convenuto si è opposto all'istanza contestando la sussistenza del credito posto

in esecuzione, avendo egli regolarmente pagato le cene del figlio durante il

periodo scolastico (18 cene) e adeguato gli alimenti di spettanza delle figlie come

stabilito nella sentenza di divorzio;

che con

sentenza 26 agosto 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, non avendo

l'istante provato la sussistenza del credito rivendicato;

che con

atto ricorsuale 6 settembre 2004, trasmesso per competenza a questa Camera con

decreto 11 ottobre 2004 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, rimproverando

al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e

di avere ritenuto corretto e conforme alla sentenza di divorzio l'adeguamento

del contributo alimentare effettuato dal convenuto;

che con

osservazioni 25 ottobre 2004 la controparte ha postulato la reiezione del

ricorso;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che nella

procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e

in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che

questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo menzionato nel

precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che

comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la

regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;

che

mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di

divorzio 30 dicembre 1998 sulla quale l'istante basa la sua pretesa,

controversa è l'esigibilità dell'importo posto in esecuzione, con particolare

riferimento all'indicizzazione del contributo alimentare per le figlie __________

e __________;

che a

questo proposito la sentenza di divorzio prevede espressamente l'adeguamento

dei contributi alimentari dovuti dal convenuto per le figlie __________ e __________

il 1° gennaio di ogni anno all'indice ufficiale del costo della vita sulla

scorta dell'indice in vigore nel novembre precedente, a condizione che il

salario netto dell'interessato sia aumentato in egual misura (cfr. punto 4.1

sentenza di divorzio);

che dalla

documentazione prodotta dal convenuto, in particolare dalla dichiarazione 19

luglio 2004 del suo datore di lavoro (doc. 2), si evince un aumento di salario dal

gennaio 2000 dell'1,9%;

che,

pertanto, prevedendo la sentenza di divorzio quale limite massimo per l'adeguamento

del contributo alimentare di spettanza delle figlie l'aumento del salario praticato

dal datore di lavoro, il conteggio prodotto dal convenuto (doc. 3), e non contestato

dall'istante, contempla espressamente quest'adeguamento per il periodo dal 1°

gennaio 2000 al 31 luglio 2004, con un saldo a favore dell'istante di fr.

1'909.30, importo che il convenuto sostiene di aver regolarmente versato senza

che l'istante abbia contestato tale affermazione;

che il

fatto per il convenuto di aver provato l'avvenuto pagamento dell'importo di spettanza

dell'istante a titolo di contributo alimentare per le figlie basta per non considerare

arbitraria la conclusione del primo giudice;

che pertanto

il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che in

considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde

dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 6 settembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre la ricorrente

verserà al convenuto fr. 150.- a titolo di ripetibili per questa sede

ricorsuale.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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