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Decisione

16.2004.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Per quanto

riguarda la legittimazione attiva, il ricorrente sostiene di non aver concluso nessun

tipo di contratto con l’istante ma di avere sempre trattato con la succursale

di __________. La legittimazione attiva, ossia la

qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta

un presupposto processuale, ma di diritto sostanziale che il giudice verifica

d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini,

CPC–TI, ad art. 181, n. 642 e ad art. 38, m. 3; Ottaviani, Le parti nel

processo civile ticinese, 1989, pag. 18). Trattandosi di una pretesa derivante

da un contratto di trasporto, legittimato a pretendere il pagamento della

mercede pattuita è il vetturale (art. 440 cpv. 1 CO). Nel caso di specie è

pacifico che le trattative inerenti il trasporto e il deposito della merce di

proprietà del convenuto sono intervenute tra quest'ultimo e la succursale della

ditta istante. Sennonché, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nel

diritto svizzero la succursale di una società, pur disponendo in pratica di una

certa autonomia e indipendenza, continua giuridicamente a essere parte

integrante della società da cui dipende, così che in definitiva non dispone né

della personalità giuridica né tanto meno della capacità di essere parte (Forstmoser/Meier–Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 59, n. 31; DTF 120 III 11; Cocchi /Trezzini,

op. cit., ad art. 38, m. 13). Ciò posto, la censura ricorsuale sulla carenza di

legittimazione attiva dell'istante è del tutto infondata, ritenuto che il

credito di fr. 6'038.05 vantato dalla succursale ticinese dell'istante nei

confronti del convenuto poteva essere fatto valere in giudizio solo dalla sua

sede principale, come correttamente avvenuto nel caso di specie.

Per

quanto attiene alla contestazione sulla carenza di legittimazione alla rappresentanza

di __________, che effettivamente non risulta essere organo della casa madre,

va rilevato che la questione può rimanere indecisa, poiché la decisione

impugnata non appare arbitraria neppure facendo astrazione delle allegazioni da

lui esposte all'udienza del 10 novembre 2003, la censura d'arbitrio potendo riferirsi

esclusivamente al risultato della decisione impugnata e non anche ai motivi che

ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327, m. 14).

6. In merito alla

pretesa violazione del diritto di essere sentito delle parti (art. 327 lett. e

CPC) per il fatto che il primo giudice non le avrebbe diffidate a munirsi di un

patrocinatore, così da permettere loro di difendersi in modo conveniente vista

la poca chiarezza delle loro prese di posizione, va rilevato che ogni persona avente

l'esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle

in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC).

Tale capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli

atti del processo (art. 39 cpv. 1 CPC). Tuttavia, secondo l'art. 39 cpv. 2 CPC

quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di

discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi

entro un breve termine di un patrocinatore. Tale facoltà del giudice comporta

quindi una restrizione della capacità processuale della parte e può essere

perciò operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice

si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o

soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep.

1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a rif. cit.; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad

art. 39, m. 5). In particolare, il solo fatto che una parte sia sprovvista di

patrocinatore non giustifica tale intervento del giudice, altrimenti il

principio della capacità delle parti di compiere personalmente tutti gli atti

del processo sarebbe svuotato di significato. Determinante è invece la ponderazione

delle caratteristiche personali della parte per rapporto al grado di difficoltà

della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39, m. 8 e segg.), apprezzamento

che deve avvenire di caso in caso. In concreto, ritenuto che il convenuto si è

opposto all'istanza e ha comunque indicato chiaramente i motivi di tale sua

presa di posizione (mancata consegna di tutta la merce trasportata), è

sostenibile concludere che egli non ha offerto indizi al primo giudice di non

essere in grado di difendersi adeguatamente, peraltro in un contesto fattuale a

lui perfettamente noto e di fronte a una parte istante pure sprovvista di un

patrocinatore. Né egli sostiene di non aver capito la serietà della citazione

per la discussione della lite o di non aver conosciuto la possibilità di essere

patrocinato, tant'è che di propria iniziativa si è fatto patrocinare per

proporre l'odierno gravame. Anche questa censura appare pertanto destituita di

fondamento.

7. In

merito alla ventilata violazione dell'art. 88 CPC da parte del primo giudice,

al quale il ricorrente rimprovera di non aver assunto d'ufficio le prove atte

ad accertare i fatti determinanti, va rilevato che scopo di questa norma è

quello di offrire al giudice tutti gli elementi necessari per migliorare il

proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 88, m. 1). Questa

facoltà di indagine riconosciuta al giudice non deve essere intesa quale deroga

al principio attittatorio che regola l’ordinamento processuale e che pone a

carico delle parti l’obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende,

oltre alla formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta

delle prove (Rep. 1988, 367), ritenuto che spetta alle parti dimostrare la

necessaria diligenza nella conduzione del processo non potendo pretendere che

il giudice supplisca alle loro carenze. In concreto, proprio a dipendenza del

carattere facoltativo della possibilità riservata al giudice di assumere

d'ufficio delle prove (Cocchi/Trezzini, op., cit., ad art. 88, n. 330), è

escluso un intervento cassatorio da parte di questa Camera, anche perché il ricorrente

non indica lo scopo di tale assunzione suppletoria delle prove da parte del

primo giudice.

8. Con

riferimento al merito della vertenza, non avendo il ricorrente sollevato nessuna

esplicita contestazione circa l'applicazione da parte del primo giudice

dell'art. 452 CO, secondo il quale il ricevimento senza riserve della merce

comporta l'estinzione di ogni azione contro il vetturale, il ricorso non merita

ulteriore esame, anche perché in sede di udienza il convenuto non ha contestato

la fattura in quanto tale bensì la quantità della merce a lui consegnata

riconoscendo di aver contestato tardivamente e non per iscritto le fatture (cfr.

verbale 10 novembre 2003), contestazione tardiva accertata la quale il

segretario assessore ha accolto le pretese dell'istante. Del resto dalla

documentazione agli atti emerge che la pretesa perdita dei 13 colli non è

oggetto delle fatturazioni controverse ma sarebbe avvenuta durante un altro trasporto

fatturato il 13 dicembre 2002 (doc. 1) e regolarmente pagato dal convenuto il

28 aprile 2003 (doc. 1).

9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2 febbraio 2004 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 320.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 370.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla

controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

–;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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