16.2004.90
appalto - opere da giardiniere - difetti dell'opera - notifica difetto non necessaria se difetto riconosciuto - riduzione mercede - restituzione di quanto pagato in eccedebza - prova del minor valore
13 giugno 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2004.90
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CCC
Titolo:
appalto - opere da giardiniere - difetti dell'opera - notifica difetto non necessaria se difetto riconosciuto - riduzione mercede - restituzione di quanto pagato in eccedebza - prova del minor valore dell'opera
APPALTO
DIFETTI
NOTIFICA DEI DIFETTI
art. 368 CO
Incarto n.
16.2004.90
Lugano
13 giugno
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 7 ottobre 2004 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2003.00049) promossa con istanza 9 dicembre 2003 nei confronti di
CO 1
(patr. dall' RA 1 )
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'623.15 oltre
interessi, domanda respinta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
20 maggio 2003 CO 1 ha allestito un'offerta per opere di giardiniere da
eseguirsi nella proprietà di __________ a __________, per conto della RI 1, che
l’ha accettata con scritto 22 maggio 2003. L'esecuzione dei lavori è avvenuta
l'11 e 12 giugno 2003, dopo di che CO 1 ha inviato alla RI 1 la sua fattura 22
luglio 2003 per una mercede di complessivi fr. 9'416.40, IVA compresa. Dopo il
versamento di un acconto di fr. 4'500.– effettuato il 22 luglio 2003, le parti
hanno perfezionato un accordo per la liquidazione finale in merito ai
lavori eseguiti nel giardino del Sig. __________, formalizzato nello
scritto 1° ottobre 2003 dell'appaltatore, in virtù del quale la committente avrebbe
versato un ulteriore importo di fr. 3'000.– nei prossimi giorni e fr.
1'200.– al termine del ripristino della scarpata, opera che CO 1 non ha
però effettuato. Con istanza 9 dicembre 2003 RI 1, ritenendo l'appaltatore
responsabile dei danni verificatisi nella scarpata sud della proprietà __________,
area nella quale la piantagione era andata quasi completamente distrutta, ha
convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per
ottenere la restituzione di fr. 2'623.60, corrispondenti a quanto pagato in
eccedenza per i lavori di sistemazione della scarpata che il convenuto si è
rifiutato di ripristinare.
CO
1 si è opposto all'istanza eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione
attiva l'istante avendo agito in rappresentanza del proprietario del fondo __________
__________, mentre nel merito ha contestato la presenza di difetti nell'opera
fornita, con particolare riferimento al deterioramento della scarpata, da lui addebitata
all'incuria del proprietario, e la loro tempestiva notifica.
2. Con
sentenza 7 ottobre 2004 il Segretario assessore, accertata la legittimazione
attiva dell'istante per l'avvenuto perfezionamento di un contratto di appalto
tra le parti avente per oggetto l'esecuzione di opere da giardiniere nella
proprietà __________, ha respinto l'istanza. A mente del primo giudice
dall'accordo di cui al doc. D si evince il riconoscimento da parte del
convenuto della presenza di difetti nell'opera fornita, che egli si è impegnato
a ripristinare contro pagamento di una mercede di fr. 1'200.–, importo che il
primo giudice ritiene corrispondere al minor valore dell'opera e che l'istante
ha già trattenuto sulla mercede dovuta.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto provato il
minor valore dell'opera nella misura di fr. 2'623.15 nonostante questa posta
non sia stata contestata dal convenuto, che l'ha quindi implicitamente
riconosciuta senza che fosse necessario sostanziarla ulteriormente.
Con
osservazioni 17 novembre 2004 CO 1 si è opposto al ricorso. La generica contestazione
sollevata con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell'istante, non merita di essere approfondita non concretizzando
nessuna censura di cassazione, mentre il rimprovero mosso al primo giudice di
aver ritenuto provata l'esistenza di un difetto nell'opera fornita non solo è
destituito di fondamento come si dirà in seguito, ma è irrilevante ai fini
dell'esito della lite avendo il primo giudice respinto la pretesa dell'istante.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. I
diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.
368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare
l’opera, oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede
in proporzione al minor valore dell’opera e, nel caso di colpa
dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2
CO). Nel caso in esame, regolato dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente che
chiede la riduzione della mercede deve provare l'esistenza del difetto (Gauch,
Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507), ovvero di un'opera non conforme alle
pattuizioni intervenute tra le parti (Gauch, op. cit., n. 1356 segg.) o alle
quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1406
segg.), e la sua tempestiva notifica (Gauch, op. cit., n. 2169; DTF 118 II 147,
107 II 176).
In
concreto, è vero che agli atti non figura nessuna tempestiva notifica di
difetti da parte della committente, nondimeno non può essere considerata
arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale dal contenuto
dello scritto doc. D dell'appaltatore si evince implicitamente il
riconoscimento da parte sua dell'esistenza di un difetto nell'opera fornita,
con particolare riferimento alla sistemazione della scarpata. Nel caso contrario
mal si comprenderebbe, né l'interessato spiega, per quale il motivo egli avrebbe
accettato, dopo aver eseguito tutti i lavori commissionati per una mercede di
fr. 9'416.40 (doc. C), il pagamento di soli fr. 7'500.– (doc. G–I).
6. Dovendosi
quindi ammettere la presenza di difetti nell'opera fornita, concretizzatisi nel
deterioramento della scarpata a sud della proprietà __________, nella quale la
piantagione è andata distrutta, incombeva all'istante l'onere di provare il
diritto alla riduzione della mercede. Questo diritto viene solitamente
esercitato prima che la mercede venga pagata, mentre nel caso concreto la
committente ritiene di aver versato un importo superiore al dovuto, ciò che di
principio le conferisce il diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato
in eccedenza (Gauch, op. cit., n. 1617). Il diritto alla riduzione della
mercede presuppone l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa del
difetto (Gauch, op. cit., n. 1667), che nel caso di specie la committente ha identificato
con la spesa necessaria al ripristino della scarpata (Gauch, op. cit., n.
1680). A questo proposito la conclusione del primo giudice secondo la quale
detta spesa corrisponde ai fr. 1'200.– indicati dal convenuto nel suo scritto
Considerandi
doc. D non può essere considerata arbitraria. Infatti tale scritto formalizza
un accordo raggiunto tra le parti, a tenore del quale l'istante ha
implicitamente riconosciuto l'importo di fr. 1'200.– per i lavori di piantagione
della scarpata a sud, ragione per la quale la stessa a torto pretende ora
in sede giudiziaria un importo superiore, anche perché, se è vero che il
convenuto non ha espressamente contestato l'ammontare dell'importo fatto valere
in causa, è altrettanto vero che a fronte della sua contestazione circa l'esistenza
medesima del difetto, spettava in ogni caso all'istante dimostrare il suo
diritto alla riduzione della mercede nella misura richiesta, ciò che, come
correttamente concluso dal primo giudice, essa non ha fornito, donde la reiezione
della sua istanza.
7.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 12 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 230.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
– Savosa;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster