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Decisione

16.2004.90

appalto - opere da giardiniere - difetti dell'opera - notifica difetto non necessaria se difetto riconosciuto - riduzione mercede - restituzione di quanto pagato in eccedebza - prova del minor valore

13 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. I

diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.

368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare

l’opera, oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede

in proporzione al minor valore dell’opera e, nel caso di colpa

dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2

CO). Nel caso in esame, regolato dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente che

chiede la riduzione della mercede deve provare l'esistenza del difetto (Gauch,

Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507), ovvero di un'opera non conforme alle

pattuizioni intervenute tra le parti (Gauch, op. cit., n. 1356 segg.) o alle

quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1406

segg.), e la sua tempestiva notifica (Gauch, op. cit., n. 2169; DTF 118 II 147,

107 II 176).

In

concreto, è vero che agli atti non figura nessuna tempestiva notifica di

difetti da parte della committente, nondimeno non può essere considerata

arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale dal contenuto

dello scritto doc. D dell'appaltatore si evince implicitamente il

riconoscimento da parte sua dell'esistenza di un difetto nell'opera fornita,

con particolare riferimento alla sistemazione della scarpata. Nel caso contrario

mal si comprenderebbe, né l'interessato spiega, per quale il motivo egli avrebbe

accettato, dopo aver eseguito tutti i lavori commissionati per una mercede di

fr. 9'416.40 (doc. C), il pagamento di soli fr. 7'500.– (doc. G–I).

6. Dovendosi

quindi ammettere la presenza di difetti nell'opera fornita, concretizzatisi nel

deterioramento della scarpata a sud della proprietà __________, nella quale la

piantagione è andata distrutta, incombeva all'istante l'onere di provare il

diritto alla riduzione della mercede. Questo diritto viene solitamente

esercitato prima che la mercede venga pagata, mentre nel caso concreto la

committente ritiene di aver versato un importo superiore al dovuto, ciò che di

principio le conferisce il diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato

in eccedenza (Gauch, op. cit., n. 1617). Il diritto alla riduzione della

mercede presuppone l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa del

difetto (Gauch, op. cit., n. 1667), che nel caso di specie la committente ha identificato

con la spesa necessaria al ripristino della scarpata (Gauch, op. cit., n.

1680). A questo proposito la conclusione del primo giudice secondo la quale

detta spesa corrisponde ai fr. 1'200.– indicati dal convenuto nel suo scritto

Considerandi

doc. D non può essere considerata arbitraria. Infatti tale scritto formalizza

un accordo raggiunto tra le parti, a tenore del quale l'istante ha

implicitamente riconosciuto l'importo di fr. 1'200.– per i lavori di piantagione

della scarpata a sud, ragione per la quale la stessa a torto pretende ora

in sede giudiziaria un importo superiore, anche perché, se è vero che il

convenuto non ha espressamente contestato l'ammontare dell'importo fatto valere

in causa, è altrettanto vero che a fronte della sua contestazione circa l'esistenza

medesima del difetto, spettava in ogni caso all'istante dimostrare il suo

diritto alla riduzione della mercede nella misura richiesta, ciò che, come

correttamente concluso dal primo giudice, essa non ha fornito, donde la reiezione

della sua istanza.

7.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle

prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 12 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 180.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 230.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

– Savosa;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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