16.2004.91
rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - cessione del credito per anticipo alimenti - legittimazione attiva
21 dicembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2004.91
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, CCC
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - cessione del credito per anticipo alimenti - legittimazione attiva
CASSAZIONE
CESSIONE DEL CREDITO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
art. 164 CO
art. 327 let. g CPC-TI
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2004.91
Lugano
21 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 21 settembre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n.
86b/04/S) promossa con istanza 4 maggio 2004 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 4 maggio 2004 __________ RI 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ CO 1 al PE n. __________
dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 1'496.- oltre accessori rivendicati
quale differenza tra gli alimenti da lui dovuti per il figlio sulla base della
sentenza di divorzio e quelli ottenuti dall'Ufficio del sostegno sociale dal 1°
luglio 2003 al 29 febbraio 2004;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 6
maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, regolarmente
passata in giudicato, come accertato da questa Camera;
che
il convenuto si è opposto all'istanza contestando la sussistenza del credito posto
in esecuzione, avendo egli effettuato regolarmente il versamento degli alimenti
di spettanza del figlio;
che
con sentenza 21 settembre 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non
ritenendo provato il credito posto in esecuzione;
che
con atto 4 ottobre 2004 __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non
aver dedotto dalla documentazione agli atti l'esistenza del credito posto in
esecuzione;
che
al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni;
che,
innanzi tutto, la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso deve
essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che
vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la
verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità
della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;
che
mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di
divorzio 6 maggio 1998, controversa è l'esigibilità dell'importo posto in
esecuzione, che deve essere verificata d'ufficio dal giudice del rigetto (D.
Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80);
che
dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che il 29 luglio 2003 l'istante
ha ottenuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento l'anticipo degli
alimenti dovuti dal convenuto per un importo mensile di fr. 700.-, per il
periodo dal 1° luglio 2003 al 28 febbraio 2004 (cfr. decisione del 29 luglio
2003), ovvero per lo stesso periodo per il quale essa procede in via per il
recupero della differenza tra quanto dovuto dal convenuto e quanto percepito dall'ente
pubblico;
che
l’8 gennaio 2003 l'istante ha sottoscritto una cessione di credito in virtù
della quale ha ceduto al predetto Ufficio l'importo stabilito nella sentenza di
divorzio a titolo di alimenti (ovvero fr. 850.- compresi A.F. +
indicizzazione) dal 1° dicembre 2002;
che
siccome la cessione non prevede nessun limite temporale per la riscossione
degli alimenti anticipati all'istante dall'Ufficio del sostegno sociale (la
cessione potendo riferirsi anche a crediti futuri, cfr. Gauch/Aepli/Stöchli,
Präjudizienbuch zum OR, 2002, n. 2 ad art. 164), né risulta che quest'ultima
l'abbia in qualche modo revocata, titolare del credito posto in esecuzione non
è l'istante bensì il menzionato ufficio;
che
pertanto la sentenza impugnata che ha respinto l'istanza, ancorché per altri
motivi, non può essere annullata ritenuto che la censura d'arbitrio può
riferirsi esclusivamente al risultato e non ai motivi che stanno alla base della
decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14);
che
il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere
respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte convenuta, che non ha formulato osservazioni
al ricorso.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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