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Decisione

16.2004.91

rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - cessione del credito per anticipo alimenti - legittimazione attiva

21 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla

ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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