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Decisione

16.2004.92

azione di accertamento dell'inesistenza del debito - presupposti - irricevibile in presenza di un PE con opposizione

28 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti d'applicazione dell'art. 85a LEF, avendo l'istante interposto

tempestiva opposizione al PE di cui chiede l'annullamento senza che la

procedente ne abbia chiesto il rigetto;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta

contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo

di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al

primo giudice di non aver accolto la sua domanda di annullamento

dell'esecuzione;

che al

ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

l'art. 85a LEF, disposto sul quale l'istante ha esplicitamente basato la

propria domanda, conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del

luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua

estinzione o della concessione di una dilazione;

che

quest'azione ha una duplice natura: da un lato, in quanto azione del diritto

materiale ha per scopo l'accertamento dell'inesistenza del debito o la

concessione di una dilazione, e, dall'altro, ha effetti di carattere esecutivo

poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende

l'esecuzione (DTF 125 III 149; Bodmer, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a);

che

secondo la giurisprudenza l'azione di accertamento negativo di cui all'art. 85a

LEF presuppone un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo dopo il

passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione (cfr.

sentenza del Tribunale federale,5C.216/2002 del 16 aprile 2003; DTF 128 III

334, 127 III 41, 125 III 149)

che, come

già evidenziato dal primo giudice, simile fattispecie non si realizza nel caso

concreto, avendo l'istante interposto opposizione al PE senza che la convenuta ne

abbia chiesto il rigetto;

che alla luce di quanto

sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 19 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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