16.2004.92
azione di accertamento dell'inesistenza del debito - presupposti - irricevibile in presenza di un PE con opposizione
28 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2004.92
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, CCC
Titolo:
azione di accertamento dell'inesistenza del debito - presupposti - irricevibile in presenza di un PE con opposizione
ANNULLAMENTO DELL'ESECUZIONE
AZIONE DI ACCERTAMENTO
art. 85a LEF
Incarto n.
16.2004.92
Lugano
28 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 8 ottobre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa a procedura accelerata (inc. n. 440-62) promossa
con istanza 24 giugno 2004 nei confronti di
CO 1
rappr. dalla RA
1
con la quale
l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 540.- di
cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, postulando nel contempo l'annullamento
della procedura esecutiva, domanda respinta dal giudice.
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 5
agosto 2003 __________ RI 1 ha acquistato dalla ditta CO 1 un aspirapolvere del
valore di fr. 1'570.- pagabile in tre rate (doc. B), la prima di fr. 530.- e le
altre due di fr. 520.-, l'ultima saldata il 19 maggio 2004 (doc. E);
che nel
maggio 2004 CO 1 ha fatto intimare a __________ RI 1 un precetto esecutivo (n. __________
dell'UE di Lugano), reclamando la somma di fr. 540.- oltre a spese varie (doc.
A), al quale l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che con
istanza 24 giugno 2004 __________ RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del
Circolo di Vezia di accertare l'inesistenza del menzionato debito con
conseguente annullamento della relativa procedura esecutiva;
che con
sentenza 8 ottobre 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo dati
Fatti
i presupposti d'applicazione dell'art. 85a LEF, avendo l'istante interposto
tempestiva opposizione al PE di cui chiede l'annullamento senza che la
procedente ne abbia chiesto il rigetto;
che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al
primo giudice di non aver accolto la sua domanda di annullamento
dell'esecuzione;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
l'art. 85a LEF, disposto sul quale l'istante ha esplicitamente basato la
propria domanda, conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del
luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione;
che
quest'azione ha una duplice natura: da un lato, in quanto azione del diritto
materiale ha per scopo l'accertamento dell'inesistenza del debito o la
concessione di una dilazione, e, dall'altro, ha effetti di carattere esecutivo
poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende
l'esecuzione (DTF 125 III 149; Bodmer, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a);
che
secondo la giurisprudenza l'azione di accertamento negativo di cui all'art. 85a
LEF presuppone un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo dopo il
passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione (cfr.
sentenza del Tribunale federale,5C.216/2002 del 16 aprile 2003; DTF 128 III
334, 127 III 41, 125 III 149)
che, come
già evidenziato dal primo giudice, simile fattispecie non si realizza nel caso
concreto, avendo l'istante interposto opposizione al PE senza che la convenuta ne
abbia chiesto il rigetto;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 19 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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