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Decisione

16.2004.94

obbligo di motivare la sentenza pena la sua nullità - obbligo di motivazione anche in presenza di un convenuto contumace

4 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua

decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

che

quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente

dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di

eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa

(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7),

rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale

censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la

valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung,

3. ed., § 281 n. 40b);

che

alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere

dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché

proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti (ciò che permette

di sanare la mancata tempestiva evasione della richiesta di rinvio dell'udienza

presentata dalla convenuta);

che

in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente

comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;

che

alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per

eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro

Considerandi

ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m.

1);

che

visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano

spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1.

La sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di

Vezia è nulla.

2.

Non

si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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