16.2004.94
obbligo di motivare la sentenza pena la sua nullità - obbligo di motivazione anche in presenza di un convenuto contumace
4 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2004.94
Data decisione, Autorità:
04.11.2004, CCC
Titolo:
obbligo di motivare la sentenza pena la sua nullità - obbligo di motivazione anche in presenza di un convenuto contumace
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 142 CPC-TI
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 299 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
16.2004.94
Lugano
4 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace
supplente del circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n.
512-75/2004) promossa con istanza 28 luglio 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
650.- oltre accessori, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 28 luglio 2004 __________CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1
postulandone la condanna alla restituzione di fr. 650.- da lei versato sulla
base del contratto concluso il 5 marzo 2004 in virtù del quale la convenuta si
sarebbe impegnata a trovare un subentrante per il negozio di artigianato __________di
cui l'istante è titolare, impegno al quale la convenuta non avrebbe però fatto
fronte;
che
dal verbale di udienza 30 agosto 2004, alla quale solo l'istante ha partecipato,
si evince che quello stesso giorno il Giudice di pace supplente avrebbe ricevuto
la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta il 21 agosto 2004
e spedita per posta A il successivo 23 agosto;
che
con sentenza 6 ottobre 2004 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia,
preso atto dell'assenza della convenuta all'udienza e della produzione tardiva
dei documenti a sostegno della sua opposizione alla richiesta di pagamento
avversaria, ha accolto integralmente le pretese dell’istante;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento; essa si duole della lesione del suo diritto di essere
sentita per la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice del
suo scritto 30 agosto 2004, nonostante le assicurazioni ricevute in tal senso
da quest'ultimo;
che
a prescindere dalle censure ricorsuali e dalla tempestività della richiesta di
rinvio dell'udienza, che imponeva al giudice la sua evasione prima del 30 agosto
2004, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l’istanza solo a
dipendenza della contumacia della convenuta, risulta priva di motivazione;
che
l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC)
prevede infatti la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto
e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta
dal dispositivo della decisione;
che
per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché
succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una
parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda
Fatti
i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua
decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);
che
quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente
dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di
eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa
(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7),
rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale
censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la
valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung,
3. ed., § 281 n. 40b);
che
alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere
dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché
proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti (ciò che permette
di sanare la mancata tempestiva evasione della richiesta di rinvio dell'udienza
presentata dalla convenuta);
che
in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente
comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;
che
alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro
Considerandi
ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m.
1);
che
visto l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano
spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1.
La sentenza 6 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di
Vezia è nulla.
2.
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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