16.2004.96
ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definit
17 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2004.96
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, CCC
Titolo:
ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora
NOTIFICA DI TASSAZIONE
RINVIO DELL'UDIENZA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 136 cpv. 3 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 80 LEF
art. 243 cpv. 3 LT
art. 244 LT
Incarto n.
16.2004.96
Lugano
17 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre
2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-295)
promossa con istanza 27 maggio 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ RI 1 al PE. n. __________ dell'UE di Lugano
notificatogli per l'incasso di fr. 15.- rivendicati a saldo dell'imposta
comunale dovuta per il 1991 e di fr. 1'718.80 a titolo di interessi di mora;
che a valere
quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione decisione
su reclamo del 26 febbraio 1993 riguardante l'imposta cantonale 1991-1992, la
notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1991 del 28 febbraio 1993, il richiamo
di pagamento 31 maggio 1993 e la relativa diffida 31 luglio 1993 muniti
dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli
interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1991 sino al 21 aprile
2004;
che con
sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una
domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dal convenuto
in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi
dell’art. 136 CPC; ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella
documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo
posto in esecuzione;
che
con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. e) CPC; il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione
del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non ha
dato seguito alla sua domanda di rinvio dell’udienza, mentre nel merito osserva
di aver liquidato l'imposta comunale 1991 rivendicata dall'istante, la cui
pretesa sarebbe in ogni caso prescritta;
che per quanto attiene alla asserita violazione del diritto di essere
sentito del ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio
dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata
tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza,
nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio
2004, la censura ricorsuale è infondata;
che
qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi
- quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la
comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può
chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che
la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata
tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza
dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in
tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 136, m. 7);
che
il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non
giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento
del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);
che
sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone
al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma
è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere
tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 136, m. 8);
che
la fattispecie è caratterizzata dal fatto che la domanda di rinvio è stata
spedita dal ricorrente solo tre giorni prima dell’udienza, ciò che ha
verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile il convenuto
sull'esito negativo della sua domanda;
che
in simili circostanze spettava semmai al convenuto, che ha formulato la sua domanda
di rinvio all'ultimo momento, farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della
sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/G.SA) per cui, non
avendolo fatto, egli non può ora lamentarsi in questa sede di non aver potuto
presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è
riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado
di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3
CPC);
che
lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non
è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al
contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far
valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF;
Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);
che neppure
lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dal ricorrente in questa sede, a prescindere
dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF;
che
l’art. 222 vLT, applicabile alla fattispecie siccome riferita a un periodo
fiscale precedente quello dell'entrata in vigore della nuova Legge Tributaria
(1°gennaio 1995, cfr. art. 324 cpv. 2 LT), sancisce il principio secondo cui le
decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze
esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che
in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce
valido titolo esecutivo per l'importo di fr. 15.- corrispondente al saldo
residuo dovuto dal convenuto sull'imposta comunale 1991;
che anche
per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 219
e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale),
gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e
rimasta incontestata dal convenuto;
che
pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso, assente
al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella
Fatti
di prescrizione del credito fiscale, sollevata per la prima volta in questa
sede e quindi tardivamente, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo
posto in esecuzione;
che
di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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