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Decisione

16.2004.98

ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definit

22 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli

stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e rimasta

incontestata dal convenuto;

che

pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso, assente

al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella

di prescrizione del credito fiscale, sollevata per la prima volta in questa

sede e quindi tardivamente, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo

posto in esecuzione;

che

di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- Cancelleria di .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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