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Decisione

16.2005.100

richiesta di risarcimento per utilizzo fondo - prova della pattuizione di un accordo e del diritto al risarcimento - convenuto assente alla prima udienza ma presente alla successiva istruttoria con au

30 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.100

Data decisione, Autorità:

30.09.2005, CCC

Titolo:

richiesta di risarcimento per utilizzo fondo - prova della pattuizione di un accordo e del diritto al risarcimento - convenuto assente alla prima udienza ma presente alla successiva istruttoria con audizione testi - verifica violazione norme deontologiche esula dalle competenze della CCC

RISARCIMENTO DANNI

art. 8 CC

art. 64 CPC-TI

art. 191a CPC-TI

art. 192 CPC-TI

art. 285 cpv. 2 CPC-TI

art. 291 CPC-TI

art. 292 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.100

Lugano

30 settembre

2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1°

settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 25 agosto 2005 del Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n.

IU.2004.27) promossa con istanza 22 giugno 2004 nei confronti di

CO 1

patr. dall' PA

1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'900.- oltre accessori come

pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al

PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 22 giugno 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr.

3'900.–, a titolo di risarcimento dei danni che egli pretende aver subito per l'utilizzo

abusivo della sua proprietà da parte del convenuto durante i lavori di ristrutturazione

della propria abitazione nel periodo da dicembre 2002 a febbraio 2003. Il

convenuto si è opposto alla pretesa sostenendo che l'utilizzo del fondo di

proprietà dell'istante sarebbe avvenuto previo tacito accordo con quest'ultimo,

che peraltro non ha mai sollevato contestazione alcuna, e solleva in ogni caso

l'eccezione di prescrizione della pretesa avversaria in quanto basata sull'art.

41 CO;

che con

sentenza 26 agosto 2005 il Pretore ha respinto l'istanza non avendo l'istante

comprovato la sussistenza del credito rivendicato nei confronti del convenuto,

in particolare l'eventuale esistenza di un contratto di locazione in virtù del

quale il vicino sarebbe tenuto al pagamento di una pigione per l'occupazione

del fondo dell'istante, occupazione che secondo il primo giudice le parti non

hanno inteso assoggettare a una qualsiasi remunerazione, tant'è che l'istante

si è attivato subito ma ha atteso la fine dei lavori prima di far valere le

proprie pretese;

che con

scritto 1°settembre 2005, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per

essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio;

che

per la mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del pretore,

occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale – in linea di principio – nell'ambito

del diritto pubblico, l'indicazione dei rimedi di diritto in procedura civile

non è necessaria, non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai

sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 22);

che nel

merito va rilevato che secondo l'art. 8 CC, norma che regola

la ripartizione dell'onere probatorio e le conseguenze dell'assenza di ogni

prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18

marzo 2005), chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata

prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a

decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar,

n. 20 ad art. 8 CC);

che pertanto

spettava all'istante provare la fondatezza della sua pretesa, ovvero la

conclusione di un accordo con il convenuto circa la remunerazione dell'utilizzo

del suo fondo durante i lavori di riattazione del suo stabile, rispettivamente

l'utilizzo abusivo del fondo da parte del medesimo e conseguentemente il danno

patito, prove che l'istante non ha apportato;

che il

solo fatto per il convenuto di aver occupato il fondo dell'istante non comporta

automaticamente un obbligo di remunerazione anche perché, come correttamente rilevato

dal primo giudice, l'istante ha tollerato tale stato di cose per parecchi mesi

senza nulla eccepire, ciò che permette di non considerare arbitraria la

conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe permesso

l'utilizzo del suo fondo a titolo gratuito per la durata dei lavori di

ristrutturazione dello stabile del convenuto;

che tale

conclusione, è peraltro implicitamente ammessa dall'interessato nel suo scritto

20 dicembre 2002 ove questi si limita ad impartire al convenuto un termine di

cinque giorni per liberare il suo fondo dalle strutture ivi istallate per i

lavori di riattazione ritenuto che trascorso questo tempo ci vediamo

costretti a fatturarle una adeguata somma di risarcimento per l'uso della

nostra proprietà (cfr. doc. B);

che a

queste risultanze l'istante nulla ha contrapposto, tantomeno l'esistenza di un

qualsiasi accordo circa il carattere oneroso dell'occupazione del suo fondo o

l'eventuale buon diritto di una pretesa di risarcimento danni;

che per

quanto attiene alla procedura adottata dal primo giudice, egli si è correttamente

conformato ai disposti di cui agli art. 291 segg. CPC che regolano la procedura

inappellabile dinanzi al pretore, in particolare all'art. 292 CPC secondo il

quale se un parte non compare all'udienza di discussione dell'istanza, il giudice

procede nella lite giudicando in base all'istanza e alle prove addotte;

che nel

caso di specie, siccome la parte convenuta ha proposto l'audizione di alcuni

testi, l'istante ha potuto partecipare alla loro assunzione e ha produrre un

memoriale conclusivo dal quale il pretore ha correttamente estromesso la

documentazione fotografica allegata conformandosi agli art. 191a e 192

CPC, caso contrario, ovvero se il convenuto non avesse proposto nessuna prova

oltre a quelle documentali prodotte all'udienza del 21 settembre 2004, la

procedura si sarebbe conclusa quel giorno medesimo con l'emanazione della

sentenza;

che in

merito alla presenza del legale del convenuto all'udienza, va rilevato che

l'art. 64 cpv. 1 CPC permette alla parte di farsi rappresentare in giudizio da

un avvocato iscritto nell'apposito Registro, ciò che è il caso per l'avvocato __________

sicché la sua partecipazione alla trattazione della presente causa era consentita

dal punto di vista procedurale, mentre la pretesa violazione di norme

deontologiche da parte del legale non può essere verificata e tantomeno sanzionata

da questa Camera alla quale non spetta alcuna competenza in tale ambito;

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione il pretore avendo correttamente applicato il diritto procedurale

e materiale e avendo valutato le risultanze istruttorie in modo sostenibile,

deve essere respinto;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale

si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non

si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il

ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 1° settembre 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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