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Decisione

16.2005.101

mandato - prova delle mercede - ammissioni della parte - diritto di essere sentito - rinuncia della parte alla prova peritale inizialmente richiesta - assunzione d'ufficio della prova - presupposti

6 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti e i mezzi di prova necessari all'accertamento della verità, o di

chiedere altre prove ove lo ritenga necessario per il suo migliore

convincimento (art. 296 cpv. 2 CPC, Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 296, n. 783), la mancata applicazione di dette norme da parte

del giudice non può essere sanzionata in questa sede, e ciò a maggior ragione poiché

– come detto – l'onere di allegare i fatti e le prove a loro sostegno resta saldamente

a carico delle parti, in concreto dell'istante.

Ne discende

che su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, non potendo in particolare il ricorrente pretendere un giudizio equitativo

permesso solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale

dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, Berner

Kommentar, n. 16 segg. ad art. 4 CC), deve essere respinto.

5. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una

circostanza di fatto l'obbligo di provare quest'ultima.

In

conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze

di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di

chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nella fattispecie non è in discussione l'accertamento

del primo giudice circa la conclusione di un contratto di mandato a titolo

oneroso, carattere oneroso unanimemente riconosciuto (Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 394 CO, n. 14 e 18;

Fellmann, Berner Kommentar, ad

art. 394 CO, n. 366 e 388), ma il fatto per quest'ultimo di non aver ritenuto

provata la mercede dell'istante. A fronte delle contestazioni del

convenuto circa l'ammontare della mercede richiesta, spettava all'istante provare

la necessità di tutte le prestazioni fatturate ai fini del corretto svolgimento

del mandato ricevuto (Fellmann, op.

cit., ad art. 394 CO, n. 439).

Se è ben

vero che verosimilmente solo la prova peritale avrebbe permesso all'istante di far

fronte al suo onere probatorio, è altrettanto vero che egli ha comunque fornito

degli elementi atti a comprovare, perlomeno in parte, la sua pretesa. Trattasi

in particolare dell'audizione deli

__________teste Sergio Sertori che ha confermato di aver

impiegato nell'assolvimento del mandato affidato all'istante circa una

giornata e più precisamente 7,5 ore di lavoro (cfr. verbale 17 maggio

2004), ore che siccome comprovate, come riconosciuto anche dal segretario

assessore nella sua sentenza (cfr. consid. 4; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 90, m. 42), devono essere riconosciute all'istante nella misura

richiesta di fr. 607.50 (non avendo la convenuta contestato la tariffa oraria

applicata). Altrettanto dicasi per il tempo impiegato dalla segretaria per l'allestimento

del rapporto di lavoro (1,5 ore per fr. 106.50) siccome riconosciuto dalla

convenuta medesima (cfr. verbale 17 maggio 2004), e i fr. 3.20 fatturati per le

riproduzioni prodotte agli atti.

Per contro, come correttamente

concluso dal primo giudice, non possono essere riconosciute all'istante le

prestazioni dallo stesso fatturate e delle quali non vi è nessun riscontro

probatorio.

Per contro, come correttamente

concluso dal primo giudice, non possono essere riconosciute all'istante le

prestazioni dallo stesso fatturate e delle quali non vi è nessun riscontro probatorio.

7. Alla luce di quanto

sopra esposto, il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato

là dove il primo giudice, pur riconoscendo le ore prestate dal collaboratore

dell'istante e dalla sua segretaria, ha nondimeno

integralmente respinto la sua presta,

deve essere parzialmente accolto.

Accogliendo il ricorso e

ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una

nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza

limitatamente all'importo di fr. 717.20 oltre interessi del 5% dal 21 dicembre

1998, prima messa in mora agli atti (art. 102 cpv. 2 CO).

8. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza,

che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione dei 2/3 a carico dell'istante

e 1/3 a carico della convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 6 settembre 2005 di RI 1Alberto Albertini è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 16 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano sezione 2 è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1GTL SA,

__________Gravesano è condannata a pagare ad RI 1Alberto

Albertini, __________Arbedo

la somma di fr. 717.20

oltre interessi del 5% dal 21 dicembre

1998.

2. Limitatamente a quest'importo

è rigettata in via definitiva

l'opposizione interposta

al PE n. 666906 dell'UE di Lugano

3. La tassa di giustizia di

fr. 350.- e le spese di fr. 195.-, sono

poste a carico di RI 1Alberto

Albertini per i 2/3 mentre la

rimanenza di 1/3 è

posta a carico di CO 1GTL SA

la quale

rifonderà alla parte

istante fr. 80.- a titolo di indennità ridotta.

Considerandi

II. Le

spese del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 120.–

b)

spese fr. 40.–

fr. 160.–

già

anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 2/3 mentre per la

differenza sono poste a carico della controparte che gli rifonderà un'indennità

parziale per questa sede di fr. 100.-

III. Intimazione:

- Alberto

Albertini, Via

alla Romantica 17, Arbedo;

- GTL SA

Impresa generale di costruzioni, Gravesano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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