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Decisione

16.2005.102

fornitura e posa di insegna pubblicitaria - contenuto pattuizioni tra le parti - interpretazione conferma d'ordine - decorrenza interessi di mora

29 agosto 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6.

La ricorrente censura l'accertamento del primo giudice secondo cui essa non avrebbe

provato che l'esecuzione del lavoro dipendeva dal rilascio del permesso di

posare l'insegna.

Ora,

né dalla conferma d'ordine 27 febbraio 2003 (doc. D), firmata per approvazione

dall'allora amministratore unico W__________ K__________ né da quella del 16 giugno

successivo (doc. F), invero non sottoscritta dalla convenuta ma, comunque, come

si vedrà di seguito, fondata su una riconferma d'ordine pattuita a voce (consid.

7), risulta che gli accordi stipulati tra le parti fossero condizionati dal

rilascio del permesso di esporre l'insegna. Tale circostanza è stata confermata

anche da O__________ W__________, il quale ha riferito che la prima conferma d'ordine

non era sottoposta ad alcuna condizione per quanto concerneva l'esecuzione dei

lavori (verbale 3 giugno 2004, pag. 1 in fine). Su questo punto la sentenza del

Segretario assessore non è pertanto arbitraria.

7. Nemmeno

arbitraria è la conclusione del primo giudice relativamente al testo dell'insegna

concordato in “C__________ P__________” secondo la conferma d'ordine del 27

febbraio 2003, e non in “B__________ C__________ P__________, come sostenuto

dalla ricorrente. In effetti, la dicitura è ripresa nella conferma d'ordine del

16 giugno 2003, che la convenuta mai ha sostenuto di non avere ricevuto né,

tanto meno, preteso di avere contestato. Dal momento che - come asserisce la

ricorrente - l'insegna doveva corrispondere all'indicazione contenuta nell'autorizzazione

provvisoria alla gestione d'esercizio pubblico (doc. 2) e, pertanto, il solo

testo “C__________ P__________” era errato e inutilizzabile, la conclusione del

primo giudice, per il quale dal silenzio susseguente alla conferma d'ordine del

16 giugno 2003 si doveva dedurre che il testo pattuito corrispondeva a quanto

concordato il 27 febbraio 2003, è senz'altro sostenibile. La circostanza, per

altro, è stata confermata da O__________ W__________, il quale ha riferito che in

occasione di un incontro il nuovo amministratore unico della convenuta A__________

F__________ “aveva riconfermato la conferma d'ordine di cui al doc.

D. …” (verbale pag. 2, in alto). Che così affermando che A__________ F__________

avesse unicamente espresso l'intenzione di affidare l'esecuzione alla

ricorrente, come essa sostiene, è mera allegazione di parte non atta a

sostanziare una censura di arbitrio.

8. Quanto

alla mancata applicazione dell'art. 119 CO la ricorrente, rifacendosi alla deposizione

di O__________ W__________, ribadisce che la volontà iniziale delle parti

verteva non solo sulla costruzione dell'insegna, bensì sull'esposizione della

stessa. E in assenza del relativo permesso, l'obbligazione si era pertanto estinta.

Se non che, come si è visto, né dalla conferma d'ordine del 27 febbraio 2003

che da quella del 16 giugno successivo risulta che gli accordi tra le parti

dipendessero dal rilascio del permesso di esposizione. In tal senso si è

espresso lo stesso teste (verbale cit.). Il passaggio della sua deposizione cui

la ricorrente allude (pag. 2 in fine) non permette di dedurre che le parti si

fossero accordate nel senso che in mancanza del permesso di esposizione il lavoro

non sarebbe stato eseguito. In effetti, il teste si è espresso unicamente in

senso generale (“Posso dire che qualora l'autorizzazione di polizia per l'insegna

non venisse rilasciata il lavoro non viene eseguito …”), ma non riferendosi

esplicitamente al caso concreto. Concludendo, quindi, che l'asserita impossibilità

invocata dalla ricorrente non era stata sostanziata con prove concrete, il

primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 119 CO senza incorrere nell'arbitrio

e senza violare il diritto federale.

9. La

ricorrente, ammessa la legittimità dell'onorario di fr. 400.–, oltre IVA, per

la prima domanda di permesso di esposizione, contesta un diritto della

controparte alla rifusione del medesimo importo per la seconda domanda perché

allestita disattendendo le chiare istruzioni ricevute, ossia l'adeguamento alla

nuova denominazione dell'esercizio pubblico (doc. 2). Se non che, a parte il

fatto che, come già si è visto, la conferma d'ordine del 16 giugno 2003 non è

stata oggetto di contestazione, risulta dalla deposizione di O__________ W__________

(pag. 2) che la seconda domanda (doc. G) si era resa necessaria perché “… C__________

P__________ non voleva più che di fianco all'insegna vi fossero anche quelle

della birra K__________P__________” e, inoltre, che “l'ordine relativo

alla modifica dell'insegna, e meglio la soppressione delle due insegne K__________P____________________,

è stata richiesta dal sig. F__________i A__________”. Non si vede, quindi,

quale obbligo di diligenza incombesse all'istante, dal momento che il secondo

mandato ricevuto dalla ricorrente consisteva unicamente nell'eliminazione delle

due insegne K__________P__________, ma non nella modifica dell'intestazione “C__________

P__________” in “B__________ __________ P__________”. Ne discende che,

riconoscendo un onorario di fr. 400.– anche per la seconda domanda, il primo

giudice non ha interpretato le risultanze istruttorie in modo arbitrario.

10. Secondo

la ricorrente, il primo giudice sarebbe incorso nell'arbitrio ritenendo che la

progettazione grafica e la consulenza tecnica fossero prestazioni indipendenti

dall'allestimento del permesso e insite nel contratto d'appalto. A torto.

Come

risulta dal verbale 3 giugno 2004 di O__________ W__________ (pag. 1),

inizialmente c'era stata “una consulenza tecnica da parte mia, quindi un sopralluogo,

poi un'offerta da parte dell'istante e la risposta con conferma d'ordine da

parte della convenuta, successivamente vi è stata la richiesta di permessi al

Municipio”. Lo stesso teste (pag. 2), confrontato con la fattura (doc. H),

ha confermato che “… i lavori indicati sono stati effettivamente eseguiti

dalla ditta istante. Tali lavori vengono eseguiti prima del versamento dell'acconto”.

Come già detto, le parti hanno concluso dei validi accordi contrattuali (doc. D

e F). A fronte del loro esplicito contenuto, che separa le prestazioni inerenti

l'insegna “C__________ P__________” (testo, carattere, dimensioni, materiali,

illuminazione, fornitura e posa), da configurarsi quale contratto d'appalto, da

quelle concernenti la richiesta dei permessi, oggetto di mandato, la ricorrente

erra nel pretendere che la progettazione grafica e la consulenza tecnica rientrassero

nell'onorario previsto per la richiesta dei permessi. D'altro canto, vista la documentazione

da allegare all'istanza di autorizzazione per l'esposizione di insegne (doc. E e

G in fondo: estratto planimetrico del luogo; disegno in scala dell'insegna; due

fotografie del luogo di esposizione), la ricorrente non può sostenere che una

progettazione grafica non fosse parte delle pattuizioni né spiega come l'istante

avrebbe potuto annettere un disegno in scala dell'insegna senza progettarlo

secondo le indicazioni ricevute.

11. A

mente della ricorrente il primo giudice ha riconosciuto in modo arbitrario le

spese amministrative di fr. 128.– poiché si trattava di prestazioni effettuate

il 19 agosto 2003 (doc. H), a contratto già revocato. Così argomentando essa

dimentica che W__________ K__________ aveva esplicitamente riconosciuto le voci

esposte nella fattura, tranne quella comprendente la perdita di guadagno

(verbale pag. 4). Essa, per di più, non si confronta in alcun modo con il

giudizio impugnato, dal quale risulta che O__________ W__________ aveva

confermato l'effettiva esecuzione di tutti i lavori preliminari indicati nella

fattura (progettazione grafica, consulenza tecnica, studio planimetria e spese

amministrative), per i quali l'istante chiedeva un'indennità di fr. 1'229.85 (sentenza

consid. 9.2).

12. La

ricorrente censura infine la decorrenza degli interessi moratori dal 28 agosto

2003, rilevando che lo scritto indirizzatole il 28 agosto 2003 non costituiva

valida messa in mora dal momento che la fattura 19 agosto 2003 indicava un

termine di pagamento di 30 giorni (doc. M). Ora, l'indicazione del termine di

pagamento di 30 giorni non costituisce termine fisso di adempimento ai sensi

dell'art. 102 cpv. 2 CO, dovendo una simile soluzione essere frutto della

concorde volontà contrattuale di entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, n. 10 ad art.

102 CO). Dal momento che la ricorrente aveva contestato la fattura con lettera

del 28 agosto 2003 (doc. I) e, pertanto, manifestato esplicitamente l'intenzione

di non voler saldare il proprio debito, l'invio raccomandato del 28 agosto 2003

costituisce valida interpellazione e segna l'inizio di decorrenza degli

interessi di mora (DTF 103 II 103, consid. 1a pag. 105; Gauch/Aepli/ Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, 2002, n. 2 ad art. 102 CO, pag. 297), come correttamente ritenuto

nel giudizio impugnato.

13. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, deve essere respinto.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente

verserà alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 9 settembre 2005 di RI 1,

già

RI 1, è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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