16.2005.102
fornitura e posa di insegna pubblicitaria - contenuto pattuizioni tra le parti - interpretazione conferma d'ordine - decorrenza interessi di mora
29 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
16.2005.102
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, CCC
Titolo:
fornitura e posa di insegna pubblicitaria - contenuto pattuizioni tra le parti - interpretazione conferma d'ordine - decorrenza interessi di mora
INTERESSI DI MORA
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
art. 102 CO
art. 102 cpv. 2 CO
Incarto n.
16.2005.102
Lugano
29 agosto
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
settembre 2005 presentato da
RI 1 ,
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 19 agosto 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2003.446) promossa con istanza 28 novembre 2003 da
CO 1 ,
patr. dall'avv.
,
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 4'027.45 oltre interessi, domanda
parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Il 27 febbraio 2003 W__________ K__________, a quel tempo amministratore unico
della RI 1, ha sottoscritto una conferma d'ordine con la quale incaricava la CO
1 di fornire e posare un'insegna luminosa intestata “C__________ P__________” e
di richiedere i relativi permessi. Per la fornitura e la posa dell'insegna era
prevista una mercede di fr. 5'977.–, cui si aggiungevano fr. 400.– per la
presentazione della domanda di autorizzazione all'esposizione, inoltrata al Comune
di L__________ lo stesso giorno. L'11 giugno 2003 l'Ufficio dei permessi di Bellinzona
ha rilasciato alla C__________ B__________ P__________ l'autorizzazione
provvisoria alla gestione d'esercizio pubblico. Il 16 giugno successivo la CO 1
ha inviato alla RI 1 una nuova conferma d'ordine e ha presentato all'autorità
comunale una nuova domanda di autorizzazione all'esposizione, dal progetto
iniziale veniva tolto il logo della “K____________________P__________”. A
seguito della rinuncia alla realizzazione dell'insegna, la CO 1 ha inviato alla
RI 1 il 18 agosto 2003 una fattura per fr. 4'027.45, che quest'ultima ha
contestato il 28 agosto 2003 rilevando che il suo attuale amministratore __________
F__________ non aveva mai chiesto l'esecuzione dell'insegna in questione.
2. Con
istanza del 28 novembre 2003 la CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 4'027.45.
Secondo l'istante, la sottoscrizione della conferma d'ordine 27 febbraio 2003
da parte dell'allora amministratore unico dalla società costituisce valida conclusione
del contratto. La sua rescissione giustificava il riconoscimento sia dell'attività
svolta allo scopo di adempiere il contratto, sia della perdita di guadagno dipendente
dalla pianificazione anticipata degli oneri lavorativi necessari per l'esecuzione
dell'opera.
All'udienza
di discussione del 27 gennaio 2004 la convenuta si è opposta all'istanza
sostenendo, in particolare, che la costruzione e la posa dell'insegna erano
subordinate alla condizione sospensiva del rilascio del permesso, circostanza
nota alla controparte. Dopo la modifica del consiglio di amministrazione nel mese
di aprile 2003 il nuovo amministratore aveva consegnato all'istante una copia
dell'autorizzazione provvisoria a gestire l'esercizio pubblico, chiedendo di
aggiornare il testo dell'insegna alla denominazione “B__________ C__________ P__________”.
Se non che, il testo dell'insegna riportato nell'offerta del 16 giugno 2003 era
errato perché non corrispondeva a quella denominazione, per cui era inutilizzabile.
3.
Statuendo il 19 agosto 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a
versare all'istante fr. 2'090.65 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2003. Egli
ha rilevato, in estrema sintesi, che tra le parti si erano perfezionati il 27
febbraio 2003 accordi in base ai quali l'istante si era impegnata a fornire e
posare un'insegna luminosa orizzontale con la dicitura “C__________ P__________”,
da sistemare tra due cassonetti luminosi pubblicizzanti una marca di birra, così
come di richiedere i necessari permessi, da parte sua la convenuta si impegnava
a versare fr. 5'977.– per l'insegna e fr. 400.– per la pratica dei permessi. Secondo
il primo giudice anche la circostanza che nel giugno 2003 le parti avevano
modificato l'accordo iniziale, stabilendo che i due cassonetti con il logo
della “K__________P__________” andavano eliminati, donde l'inoltro al Municipio
di L__________ di una nuova istanza di autorizzazione all'esposizione dell'insegna,
era stata dimostrata. Il primo giudice ha, per contro, ritenuto che non vi
fosse alcuna prova a sostegno della richiesta di modifica dell'insegna in “B__________
C__________ P__________”, né sulla condizione sospensiva del contratto, non
risultando dalle conferme d'ordine del 27 febbraio e del 16 giugno 2003 che gli
accordi dipendessero dal rilascio del permesso o dal versamento di un acconto
di fr. 1'000.–. In definitiva, quindi, il segretario assessore ha riconosciuto fr.
860.80 per le due richieste del permesso di esposizione dell'insegna e di fr. 1'229.85
per i lavori preliminari indicati nella fattura.
4.
Con il presente tempestivo ricorso RI 1, già RI 1, chiede l'annullamento del
predetto giudizio con conseguente integrale reiezione dell'istanza. Essa
rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie nel ritenere che il rilascio del permesso di polizia per la posa
dell'insegna non valesse quale condizione per l'esecuzione del lavoro. A ciò si
aggiunge che nel giugno 2003 la controparte non aveva adeguato l'offerta e la
domanda di rilascio del permesso per la posa dell'insegna alla nuova denominazione
dell'esercizio pubblico contemplata nell'autorizzazione secondo le espresse
istruzioni impartitele. Secondo la ricorrente la prestazione prevista nella
conferma d'ordine consisteva nella fornitura e nella posa di un'insegna luminosa
e nell'inoltro di una richiesta di permesso, non nella progettazione grafica,
peraltro compresa nell'onorario di fr. 400.–. Nemmeno la “consulenza tecnica”,
limitata a presenziare a due appuntamenti, poteva essere fatturata poiché, in
mancanza del permesso di polizia, l'insegna non era stata realizzata. Arbitrariamente,
quindi, il primo giudice ha ritenuto che si trattasse di prestazioni
indipendenti dall'allestimento della richiesta di permesso e insite nel
contratto d'appalto. Da ultimo la ricorrente contesta l'importo di fr. 128.– per
spese amministrative, effettuate quando il contratto già era stato revocato, e
la decorrenza degli interessi moratori dal 28 agosto 2003.
Nelle
osservazioni del 19 ottobre 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6.
La ricorrente censura l'accertamento del primo giudice secondo cui essa non avrebbe
provato che l'esecuzione del lavoro dipendeva dal rilascio del permesso di
posare l'insegna.
Ora,
né dalla conferma d'ordine 27 febbraio 2003 (doc. D), firmata per approvazione
dall'allora amministratore unico W__________ K__________ né da quella del 16 giugno
successivo (doc. F), invero non sottoscritta dalla convenuta ma, comunque, come
si vedrà di seguito, fondata su una riconferma d'ordine pattuita a voce (consid.
7), risulta che gli accordi stipulati tra le parti fossero condizionati dal
rilascio del permesso di esporre l'insegna. Tale circostanza è stata confermata
anche da O__________ W__________, il quale ha riferito che la prima conferma d'ordine
non era sottoposta ad alcuna condizione per quanto concerneva l'esecuzione dei
lavori (verbale 3 giugno 2004, pag. 1 in fine). Su questo punto la sentenza del
Segretario assessore non è pertanto arbitraria.
7. Nemmeno
arbitraria è la conclusione del primo giudice relativamente al testo dell'insegna
concordato in “C__________ P__________” secondo la conferma d'ordine del 27
febbraio 2003, e non in “B__________ C__________ P__________, come sostenuto
dalla ricorrente. In effetti, la dicitura è ripresa nella conferma d'ordine del
16 giugno 2003, che la convenuta mai ha sostenuto di non avere ricevuto né,
tanto meno, preteso di avere contestato. Dal momento che - come asserisce la
ricorrente - l'insegna doveva corrispondere all'indicazione contenuta nell'autorizzazione
provvisoria alla gestione d'esercizio pubblico (doc. 2) e, pertanto, il solo
testo “C__________ P__________” era errato e inutilizzabile, la conclusione del
primo giudice, per il quale dal silenzio susseguente alla conferma d'ordine del
16 giugno 2003 si doveva dedurre che il testo pattuito corrispondeva a quanto
concordato il 27 febbraio 2003, è senz'altro sostenibile. La circostanza, per
altro, è stata confermata da O__________ W__________, il quale ha riferito che in
occasione di un incontro il nuovo amministratore unico della convenuta A__________
F__________ “aveva riconfermato la conferma d'ordine di cui al doc.
D. …” (verbale pag. 2, in alto). Che così affermando che A__________ F__________
avesse unicamente espresso l'intenzione di affidare l'esecuzione alla
ricorrente, come essa sostiene, è mera allegazione di parte non atta a
sostanziare una censura di arbitrio.
8. Quanto
alla mancata applicazione dell'art. 119 CO la ricorrente, rifacendosi alla deposizione
di O__________ W__________, ribadisce che la volontà iniziale delle parti
verteva non solo sulla costruzione dell'insegna, bensì sull'esposizione della
stessa. E in assenza del relativo permesso, l'obbligazione si era pertanto estinta.
Se non che, come si è visto, né dalla conferma d'ordine del 27 febbraio 2003
che da quella del 16 giugno successivo risulta che gli accordi tra le parti
dipendessero dal rilascio del permesso di esposizione. In tal senso si è
espresso lo stesso teste (verbale cit.). Il passaggio della sua deposizione cui
la ricorrente allude (pag. 2 in fine) non permette di dedurre che le parti si
fossero accordate nel senso che in mancanza del permesso di esposizione il lavoro
non sarebbe stato eseguito. In effetti, il teste si è espresso unicamente in
senso generale (“Posso dire che qualora l'autorizzazione di polizia per l'insegna
non venisse rilasciata il lavoro non viene eseguito …”), ma non riferendosi
esplicitamente al caso concreto. Concludendo, quindi, che l'asserita impossibilità
invocata dalla ricorrente non era stata sostanziata con prove concrete, il
primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 119 CO senza incorrere nell'arbitrio
e senza violare il diritto federale.
9. La
ricorrente, ammessa la legittimità dell'onorario di fr. 400.–, oltre IVA, per
la prima domanda di permesso di esposizione, contesta un diritto della
controparte alla rifusione del medesimo importo per la seconda domanda perché
allestita disattendendo le chiare istruzioni ricevute, ossia l'adeguamento alla
nuova denominazione dell'esercizio pubblico (doc. 2). Se non che, a parte il
fatto che, come già si è visto, la conferma d'ordine del 16 giugno 2003 non è
stata oggetto di contestazione, risulta dalla deposizione di O__________ W__________
(pag. 2) che la seconda domanda (doc. G) si era resa necessaria perché “… C__________
P__________ non voleva più che di fianco all'insegna vi fossero anche quelle
della birra K__________P__________” e, inoltre, che “l'ordine relativo
alla modifica dell'insegna, e meglio la soppressione delle due insegne K__________P____________________,
è stata richiesta dal sig. F__________i A__________”. Non si vede, quindi,
quale obbligo di diligenza incombesse all'istante, dal momento che il secondo
mandato ricevuto dalla ricorrente consisteva unicamente nell'eliminazione delle
due insegne K__________P__________, ma non nella modifica dell'intestazione “C__________
P__________” in “B__________ __________ P__________”. Ne discende che,
riconoscendo un onorario di fr. 400.– anche per la seconda domanda, il primo
giudice non ha interpretato le risultanze istruttorie in modo arbitrario.
10. Secondo
la ricorrente, il primo giudice sarebbe incorso nell'arbitrio ritenendo che la
progettazione grafica e la consulenza tecnica fossero prestazioni indipendenti
dall'allestimento del permesso e insite nel contratto d'appalto. A torto.
Come
risulta dal verbale 3 giugno 2004 di O__________ W__________ (pag. 1),
inizialmente c'era stata “una consulenza tecnica da parte mia, quindi un sopralluogo,
poi un'offerta da parte dell'istante e la risposta con conferma d'ordine da
parte della convenuta, successivamente vi è stata la richiesta di permessi al
Municipio”. Lo stesso teste (pag. 2), confrontato con la fattura (doc. H),
ha confermato che “… i lavori indicati sono stati effettivamente eseguiti
dalla ditta istante. Tali lavori vengono eseguiti prima del versamento dell'acconto”.
Come già detto, le parti hanno concluso dei validi accordi contrattuali (doc. D
e F). A fronte del loro esplicito contenuto, che separa le prestazioni inerenti
l'insegna “C__________ P__________” (testo, carattere, dimensioni, materiali,
illuminazione, fornitura e posa), da configurarsi quale contratto d'appalto, da
quelle concernenti la richiesta dei permessi, oggetto di mandato, la ricorrente
erra nel pretendere che la progettazione grafica e la consulenza tecnica rientrassero
nell'onorario previsto per la richiesta dei permessi. D'altro canto, vista la documentazione
da allegare all'istanza di autorizzazione per l'esposizione di insegne (doc. E e
G in fondo: estratto planimetrico del luogo; disegno in scala dell'insegna; due
fotografie del luogo di esposizione), la ricorrente non può sostenere che una
progettazione grafica non fosse parte delle pattuizioni né spiega come l'istante
avrebbe potuto annettere un disegno in scala dell'insegna senza progettarlo
secondo le indicazioni ricevute.
11. A
mente della ricorrente il primo giudice ha riconosciuto in modo arbitrario le
spese amministrative di fr. 128.– poiché si trattava di prestazioni effettuate
il 19 agosto 2003 (doc. H), a contratto già revocato. Così argomentando essa
dimentica che W__________ K__________ aveva esplicitamente riconosciuto le voci
esposte nella fattura, tranne quella comprendente la perdita di guadagno
(verbale pag. 4). Essa, per di più, non si confronta in alcun modo con il
giudizio impugnato, dal quale risulta che O__________ W__________ aveva
confermato l'effettiva esecuzione di tutti i lavori preliminari indicati nella
fattura (progettazione grafica, consulenza tecnica, studio planimetria e spese
amministrative), per i quali l'istante chiedeva un'indennità di fr. 1'229.85 (sentenza
consid. 9.2).
12. La
ricorrente censura infine la decorrenza degli interessi moratori dal 28 agosto
2003, rilevando che lo scritto indirizzatole il 28 agosto 2003 non costituiva
valida messa in mora dal momento che la fattura 19 agosto 2003 indicava un
termine di pagamento di 30 giorni (doc. M). Ora, l'indicazione del termine di
pagamento di 30 giorni non costituisce termine fisso di adempimento ai sensi
dell'art. 102 cpv. 2 CO, dovendo una simile soluzione essere frutto della
concorde volontà contrattuale di entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, n. 10 ad art.
102 CO). Dal momento che la ricorrente aveva contestato la fattura con lettera
del 28 agosto 2003 (doc. I) e, pertanto, manifestato esplicitamente l'intenzione
di non voler saldare il proprio debito, l'invio raccomandato del 28 agosto 2003
costituisce valida interpellazione e segna l'inizio di decorrenza degli
interessi di mora (DTF 103 II 103, consid. 1a pag. 105; Gauch/Aepli/ Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, 2002, n. 2 ad art. 102 CO, pag. 297), come correttamente ritenuto
nel giudizio impugnato.
13. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente
verserà alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 9 settembre 2005 di RI 1,
già
RI 1, è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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