16.2005.103
contratto d'appalto - opere da giardiniere - mercede secondo il valore dell'opera - opere supplementari - loro accettazione anche per atti concludenti - riduzione della mercede
3 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2005.103
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, CCC
Titolo:
contratto d'appalto - opere da giardiniere - mercede secondo il valore dell'opera - opere supplementari - loro accettazione anche per atti concludenti - riduzione della mercede
APPROVAZIONE DELL'OPERA
MERCEDE
art. 363 CO
art. 374 CO
art. 375 cpv. 2 CO
Incarto n.
16.2005.103
Lugano
3 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
settembre 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 16 agosto 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.3) promossa con istanza 8 gennaio 2004 nei
confronti di
CO 1
patr. dall'avv.
Matteo Cavalli
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'743.35 oltre accessori e il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
18 luglio 2002 RI 1, titolare dell'omonima ditta individuale specializzata
nella costruzione e manutenzione di giardini, ha allestito per conto di CO 1
un'offerta per le opere da giardiniere nella sua casa di abitazione a __________,
per un importo complessivo di fr. 22'633.10. Al termine dei lavori RI 1 ha
allestito la sua fattura 6 novembre 2002 per un totale di fr. 29'743.35,
importo superiore a quello preventivato a dipendenza di lavori aggiuntivi
ordinati dal committente, e costituiti in particolare dalla posa di un maggior
numero di lastre di cemento, di bordure, di una scala in cemento, di bocce di
fiume sulla scarpata, di un pozzetto per l'elettricista, di un chiusino e di un
ACO-drain con griglia davanti all'entrata così come dalla costruzione di un
muro in cemento e dallo sgombero di materiale da un altro terreno. CO 1, dopo
aver pagato il 27 gennaio 2003 fr. 24'000.-, si è rifiutato di versare la
differenza richiesta dal giardiniere.
Con
istanza dell'8 gennaio 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti alla Pretura di Lugano
per ottenere il pagamento di fr. 5'743.35 a saldo delle proprie prestazioni. Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver richiesto
all'istante l'allestimento di un'offerta forfetaria comprensiva di tutti i
lavori necessari alla sistemazione del giardino, ragione per la quale contesta
di dover pagare importi supplementari riferiti a lavori non richiesti o comunque
non pattuiti.
2. Con
sentenza 16 agosto 2005 il Segretario assessore, basandosi sul contratto di
appalto concluso dalle parti e avente per oggetto una serie di lavori edili e
di giardinaggio nell'abitazione del convenuto, ha respinto la richiesta di
pagamento dell'appaltatore non avendo questi provato che i lavori supplementari
dallo stesso effettivamente eseguiti rispetto all'offerta iniziale e comunque
non contemplati nella medesima contrariamente a quanto preteso dal convenuto,
gli fossero stati richiesti da quest'ultimo o dal di lui padre, che in quel
frangente agiva quale suo rappresentante. Per quanto attiene alla pretesa
difettosità del manto erboso, il primo giudice ha respinto la contestazione del
committente non avendo questi provato che questo stato di cose fosse in qualche
modo da addebitare all'istante al quale egli non ha neppure provato di aver
tempestivamente notificato il difetto.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, respingendo
la sua pretesa a titolo di mercede nonostante egli abbia ammesso l'esecuzione
di tutti i lavori fatturati e la presenza costante sul cantiere del padre del
convenuto che ha funto da suo rappresentante e che mai ha contestato
l'esecuzione dei lavori supplementari di cui è chiesto il pagamento.
Con
osservazioni 20 ottobre 2005 CO 1 chiede la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Nella
fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da
un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che l'appaltatore ha
eseguito, a regola d'arte, tutte le opere oggetto della sua fattura 6 novembre
2002 (doc. C), la rimozione della radice, contestata dal convenuto, essendo
stata confermata dai testi. Pure accertata dal primo giudice e non oggetto di impugnativa,
è la pattuizione tra le parti di una mercede secondo il valore del lavoro e del
materiale ai sensi dell'art. 374 CO – e non a corpo come preteso dal
committente – e l'agire del padre del convenuto quale suo rappresentante. Controverso
è per contro il fatto di sapere se le opere supplementari, ossia quelle non contemplate
nell'offerta 18 luglio 2002 (doc. B) per un importo di fr. 5'743.35, siano
state approvate dal committente e debbano quindi essere onorate.
Trattandosi
dell’esecuzione di opere supplementari non previste nell'offerta iniziale, va
rilevato che per simile modifica contrattuale è necessario il consenso delle
parti. Ora è vero che, salvo per quanto attiene ai lavori di posa dei cavi
elettrici e delle bordure del piazzale per i quali il primo giudice ha
accertato il consenso esplicito da parte del committente per il tramite del suo
rappresentante (cfr. teste __________), non vi è stata per gli altri lavori
supplementari eseguiti dall'istante ugual prova, tuttavia questo consenso può
essere espresso anche per atti concludenti (Gauch,
Le contrat d'entreprise, 1999, n. 771). In concreto, avendo il primo giudice
accertato la presenza pressoché giornaliera del padre del convenuto sul
cantiere, avendo questi agito secondo il primo giudice in qualità di
rappresentante di quest'ultimo, ben si poteva e doveva dedurre da queste
circostanze l'accordo implicito del convenuto all'esecuzione di tutti quei
lavori non previsti nell'offerta e comunque necessari a garantire un lavoro a
regola d'arte. Infatti, come si evince dalle risultanze del sopralluogo, la
costruzione del muro in cemento e la posa delle bocce di fiume ha evitato lo scoscendimento
della terra che avrebbe rischiato di coprire la finestra al piano seminterrato
(cfr. in tal senso anche la deposizione del teste __________).
Se, come
in concreto, il committente in prima persona oppure tramite un suo rappresentate
è assiduamente presente sul cantiere, ed è perciò cosciente di ogni fase dell'opera
che si sta realizzando e non solleva nessuna opposizione o contestazione,
questo suo silenzio può essere inteso come ratifica dell’opera supplementare (cfr.
in questo senso: II CCA 12 aprile 1994 in re B. SA/S.). In altre parole, il
fatto per il convenuto di non essersi mai opposto all'esecuzione dei lavori
supplementari non contemplati nell'offerta iniziale né durante la loro
realizzazione, né al ricevimento della fattura 6 novembre 2002 che indica nel
dettaglio tutti i lavori effettuati e tantomeno nel suo scritto 29 settembre
2003 (prima contestazione agli atti) con il quale egli si è limitato a
sostenere la loro remunerazione nell'ambito della pretesa mercede a corpo
oggetto dell'offerta 18 luglio 2002, equivale quantomeno a ratifica degli
stessi. Per il che, non avendo il convenuto contestato l'ammontare della
mercede supplementare richiesta dall'istante e neppure provato l'esistenza di
difetti nell'opera fornita, non potendo pretendere una riduzione della mercede
ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO, applicabile solo qualora il preventivo venga
sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione della medesima opera di cui al
contratto originario e non nel caso che si verifica in concreto là dove
l'aumento della spesa è stato determinato dall'esecuzione di opere
supplementari, egli è tenuto al pagamento di quanto richiesto.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove e
conseguente errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo
giudice, che in particolare non ha considerato la tacita accettazione di tutti
i lavori supplementari da parte del convenuto direttamente e per il tramite del
suo rappresentante, deve essere accolto con il carico di tasse, spese e
ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente integrale
accoglimento dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 12 settembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza CO 1 è condannato a pagare a RI 1 l’importo di fr. 5'743.35 oltre
interessi del 5 % a far tempo dal 15 settembre 2003.
2. E’
rigettata in via definitiva, per lo stesso importo, l’opposizione interposta al
PE __________ dell’UE di Lugano.
3. La
tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 180.-, da anticipare
dall’istante, vanno poste a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 690.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
250.
-
già
anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del resistente il quale
rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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