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Decisione

16.2005.103

contratto d'appalto - opere da giardiniere - mercede secondo il valore dell'opera - opere supplementari - loro accettazione anche per atti concludenti - riduzione della mercede

3 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Nella

fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da

un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che l'appaltatore ha

eseguito, a regola d'arte, tutte le opere oggetto della sua fattura 6 novembre

2002 (doc. C), la rimozione della radice, contestata dal convenuto, essendo

stata confermata dai testi. Pure accertata dal primo giudice e non oggetto di impugnativa,

è la pattuizione tra le parti di una mercede secondo il valore del lavoro e del

materiale ai sensi dell'art. 374 CO – e non a corpo come preteso dal

committente – e l'agire del padre del convenuto quale suo rappresentante. Controverso

è per contro il fatto di sapere se le opere supplementari, ossia quelle non contemplate

nell'offerta 18 luglio 2002 (doc. B) per un importo di fr. 5'743.35, siano

state approvate dal committente e debbano quindi essere onorate.

Trattandosi

dell’esecuzione di opere supplementari non previste nell'offerta iniziale, va

rilevato che per simile modifica contrattuale è necessario il consenso delle

parti. Ora è vero che, salvo per quanto attiene ai lavori di posa dei cavi

elettrici e delle bordure del piazzale per i quali il primo giudice ha

accertato il consenso esplicito da parte del committente per il tramite del suo

rappresentante (cfr. teste __________), non vi è stata per gli altri lavori

supplementari eseguiti dall'istante ugual prova, tuttavia questo consenso può

essere espresso anche per atti concludenti (Gauch,

Le contrat d'entreprise, 1999, n. 771). In concreto, avendo il primo giudice

accertato la presenza pressoché giornaliera del padre del convenuto sul

cantiere, avendo questi agito secondo il primo giudice in qualità di

rappresentante di quest'ultimo, ben si poteva e doveva dedurre da queste

circostanze l'accordo implicito del convenuto all'esecuzione di tutti quei

lavori non previsti nell'offerta e comunque necessari a garantire un lavoro a

regola d'arte. Infatti, come si evince dalle risultanze del sopralluogo, la

costruzione del muro in cemento e la posa delle bocce di fiume ha evitato lo scoscendimento

della terra che avrebbe rischiato di coprire la finestra al piano seminterrato

(cfr. in tal senso anche la deposizione del teste __________).

Se, come

in concreto, il committente in prima persona oppure tramite un suo rappresentate

è assiduamente presente sul cantiere, ed è perciò cosciente di ogni fase dell'opera

che si sta realizzando e non solleva nessuna opposizione o contestazione,

questo suo silenzio può essere inteso come ratifica dell’opera supplementare (cfr.

in questo senso: II CCA 12 aprile 1994 in re B. SA/S.). In altre parole, il

fatto per il convenuto di non essersi mai opposto all'esecuzione dei lavori

supplementari non contemplati nell'offerta iniziale né durante la loro

realizzazione, né al ricevimento della fattura 6 novembre 2002 che indica nel

dettaglio tutti i lavori effettuati e tantomeno nel suo scritto 29 settembre

2003 (prima contestazione agli atti) con il quale egli si è limitato a

sostenere la loro remunerazione nell'ambito della pretesa mercede a corpo

oggetto dell'offerta 18 luglio 2002, equivale quantomeno a ratifica degli

stessi. Per il che, non avendo il convenuto contestato l'ammontare della

mercede supplementare richiesta dall'istante e neppure provato l'esistenza di

difetti nell'opera fornita, non potendo pretendere una riduzione della mercede

ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO, applicabile solo qualora il preventivo venga

sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione della medesima opera di cui al

contratto originario e non nel caso che si verifica in concreto là dove

l'aumento della spesa è stato determinato dall'esecuzione di opere

supplementari, egli è tenuto al pagamento di quanto richiesto.

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato

il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove e

conseguente errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo

giudice, che in particolare non ha considerato la tacita accettazione di tutti

i lavori supplementari da parte del convenuto direttamente e per il tramite del

suo rappresentante, deve essere accolto con il carico di tasse, spese e

ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,

la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente integrale

accoglimento dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 12 settembre 2005 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 16 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura

del distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza CO 1 è condannato a pagare a RI 1 l’importo di fr. 5'743.35 oltre

interessi del 5 % a far tempo dal 15 settembre 2003.

2. E’

rigettata in via definitiva, per lo stesso importo, l’opposizione interposta al

PE __________ dell’UE di Lugano.

3. La

tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 180.-, da anticipare

dall’istante, vanno poste a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere

all’istante fr. 690.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

250.

-

già

anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del resistente il quale

rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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