16.2005.104
risarcimento danni a seguito di una lite - interpretazione dichiarazione di cui al verbale di polizia - interpretazione di un testo apparentemente chiaro
11 luglio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2005.104
Data decisione, Autorità:
11.07.2006, CCC
Titolo:
risarcimento danni a seguito di una lite - interpretazione dichiarazione di cui al verbale di polizia - interpretazione di un testo apparentemente chiaro
INTERPRETAZIONE
RISARCIMENTO IN CASO DI LESIONE CORPORALE
art. 18 CO
Incarto n.
16.2005.104
Lugano
11 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
settembre 2005 presentato da
RI 1
patr. dallo RA
1
contro
la sentenza 25 agosto 2005 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2005.24) promossa con istanza 7 aprile 2005 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA
2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'613.10 oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
7 ottobre 2003 RI 1 è stato aggredito da CO 1 subendo, oltre al danneggiamento
di una maglietta e di un orologio che indossava in quel frangente, le lesioni
attestate dal certificato medico allestito quel giorno medesimo dal Pronto
Soccorso dell'ospedale regionale di Mendrisio. Nell'ambito di un procedimento
penale promosso da RI 1 nei confronti di CO 1, il danneggiato ha dichiarato in
occasione di un interrogatorio davanti Polizia cantonale di Chiasso del 10
novembre 2003, la propria disponibilità a risolvere la vertenza a condizione
che l'aggressore si assuma le relative responsabilità per spese
mediche e dentistiche che la Cassa malati __________ eventualmente vorrà farsi
risarcire (cfr. verbale di polizia 10 novembre 2003). CO 1, da parte sua,
ha affermato, il 26 novembre 2003, la propria disponibilità rendersi responsabile
delle spese mediche se la sua cassa malati (di RI 1) me ne farà
richiesta. Il giorno successivo RI 1 si è ritenuto pienamente soddisfatto…….e
chiudo definitivamente la questione e ha ritirato la querela.
2. Con
istanza 7 aprile 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 dinanzi al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 2'613.10 rivendicati a titolo
di risarcimento danni. Tale importo corrisponde alle spese mediche e
dentistiche non coperte dalla propria Cassa malati e di cui il convenuto si era
assunto l'onere di pagamento in occasione del recesso della querela penale. CO
1 si è opposto all'istanza contestando di essersi assunto un qualsiasi impegno
di pagamento di spese mediche e dentistiche nei confronti della controparte,
unico suo impegno essendo quello di far fronte a eventuali richieste di
pagamento avanzate dalla cassa malati dell'istante per spese mediche, escluse
quelle dentistiche.
3. Con
sentenza 25 agosto 2005 il segretario assessore, accertato il contenuto della
transazione intervenuta tra le parti e di cui ai verbali di polizia del 10, 26
e 27 novembre 2003, ha respinto l'istanza. Secondo il primo giudice il
convenuto non avrebbe mai manifestato l'intenzione di assumersi eventuali spese
dentistiche, mentre per quelle mediche egli si è dichiarato disposto, così come
proposto e accettato dall'istante, a pagare unicamente quanto la cassa malati
di quest'ultimo gli avrebbe richiesto. Non essendovi stata nessuna richiesta da
parte della cassa malati dell'istante, il segretario assessore ha ritenuto
ingiustificata la sua pretesa risarcitoria siccome estranea all'accordo
intervenuto tra le parti e che di fatto ha posto fine alla loro vertenza.
4. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale,
escludendo dall'accordo intervenuto tra le parti l'assunzione da parte del
convenuto di tutte le spese mediche e dentistiche non coperte dalla sua cassa
malati.
Con
osservazioni 28 ottobre 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
6. Il ricorrente invoca l'arbitraria valutazione
delle prove da parte del primo giudice, con particolare riferimento al
significato da questi attribuito al contenuto dell'accordo perfezionatosi con
il convenuto in merito alla liquidazione delle conseguenze dell'aggressione di
cui è stato vittima.
Dovendosi
interpretare il contenuto di un accordo, va rilevato che la presenza di un
testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi
d'interpretazione (Honsell/Vogt/ Wiegand,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a
ed., 2003, n. 25 ad art. 18 CO; Kramer,
Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch,
Zürcher Kommentar, n. 368 ad art. 18 CO; DTF 127 II 444). Dall'art. 18 cpv. 1
CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di
volontà non è necessariamente decisivo (Honsell/Vogt/
Wiegand, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO), ritenuto
che nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può
escludere che esso – tenuto conto delle condizioni dell'accordo, dello scopo
perseguito dalle parti o di altre circostanze – non rifletta esattamente il
senso della pattuizione stipulata (DTF 101 II 323 consid. 1). Ne discende che
il contenuto di un accordo deve essere stabilito in primo luogo sulla base
della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35
consid. 2b; Kramer, op. cit., n.
76 ad art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza
della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata
interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento,
ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF
129 III 118).
7. Nella
fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale tra le parti si
sarebbe perfezionato un accordo circa la rinuncia dell'istante a procedere
penalmente nei confronti del convenuto a condizione che questi si assumesse
solo eventuali spese mediche richiestegli direttamente dalla cassa malati
dell'istante, non può essere condivisa, la stessa non corrispondendo
manifestamente alla volontà espressa dall'istante, rivelandosi insostenibile e
contraria alla realtà dei fatti.
In
concreto, è vero che dal contenuto dei verbali di polizia, peraltro non redatti
dalle parti ma da un terzo mai poi alla contemporanea presenza delle parti, sembrerebbe
evincersi l'intenzione dell'istante di vedersi pagate solo le spese mediche
e dentistiche che la Cassa malati __________ eventualmente vorrà farsi risarcire
(cfr. verbale 10 novembre 2003), tuttavia è indubbio che la reale volontà
dell'istante al momento in cui ha proposto la liquidazione bonale della
vertenza, ovvero la sua rinuncia a perseguire penalmente il suo aggressore, era
quella di ottenere il risarcimento di ogni e qualsiasi spesa in relazione
all'aggressione subita, tant'è che nelle sue richieste vi era, oltre al
riconoscimento della colpa da parte del convenuto e delle proprie responsabilità,
anche l'assunzione dei danni cagionati, segnatamente del torto morale e dei
danni materiali, tra i quali rientrano evidentemente, oltre al danneggiamento
della maglietta e dell'orologio, anche eventuali spese mediche e dentistiche. Dal
contenuto della richiesta dell'istante, contemplata nel verbale 10 novembre
2003 e ribadita il successivo 27 novembre 2003, si evince chiaramente che
questi aveva condizionato la propria rinuncia a perseguire penalmente il
convenuto al fatto che quest'ultimo si assumesse ogni e qualsiasi
responsabilità per l'accaduto e che in particolare se ne assumesse le relative
conseguenze finanziarie, tre la le quali rientrano evidentemente tutte le spese
mediche e dentistiche per le lesioni subite. Nell'ottica di una liquidazione transattiva
della vertenza il richiamo alle spese mediche e dentistiche eventualmente
reclamate dalla propria cassa malati (cfr. verbale 10 novembre 2003) può essere
inteso solo con riferimento a quelle spese che non sarebbero state coperte
dalla cassa malati e che quindi sarebbero andate a carico dell'istante.
La
diversa interpretazione della volontà di quest'ultimo proposta dal primo
giudice, nel senso che egli avrebbe richiesto al convenuto solo le spese eventualmente
reclamate dalla propria cassa malati, non è conciliabile con la volontà
espressamente manifestata dall'istante di vedersi risarciti tutti i danni,
materiali e morali, dipendenti dall'aggressione subita (la prova delle lesioni
fisiche, peraltro non contestate dal convenuto, si evince dai certificati
medici doc. D–E), tra i quali rientrano indubbiamente anche le spese mediche e
dentistiche oggetto del conteggio di cui al doc. G per un importo totale di fr.
2'593.10 non contestato dal convenuto (la somma di fr. 20.- per spese
telefoniche e postali richieste dall'istante nel suo conteggio doc. F non gli
può essere riconosciuta poiché non comprovata), volontà del resto confermata
nel verbale del 27 novembre 2003 ove l'istante prende atto che tutte le sue
richieste sono state accolte.
8. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove, con
particolare riferimento all'interpretazione della transazione conclusa dalle
parti, deve essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla
parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente
accoglimento dell'istanza per l'importo non contestato di fr. 2'593.10 oltre interessi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 agosto 2005 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza CO 1 è condannato a pagare a
RI
1 l’importo di fr. 2'593.10 oltre interessi del 5 % a
far
tempo dall'11 dicembre 2004.
2. È
rigettata in via definitiva, per lo stesso importo,
l’opposizione
interposta al PE __________ dell’UEF di Mendrisio.
3. La tassa di giustizia
di fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, vanno poste a carico del
convenuto con
l’obbligo
di rifondere all’istante fr. 150.- a titolo di indennità.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
200.
-
già
anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del resistente il quale
rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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