16.2005.105
rigetto provvisorio - contratto di abbonamento - identità tra istante e creditore - titolare del credito o cessionario
30 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2005.105
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di abbonamento - identità tra istante e creditore - titolare del credito o cessionario
3 IDENTITÀ
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 164 CO
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2005.105
Lugano
30 settembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
agosto 2005 presentato da
RI 1 __________
contro
la sentenza 11 agosto 2005 del Giudice di pace del
circolo di Agno nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 75/2005)
promossa con istanza 11 aprile 2005 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 11 aprile 2005 la ditta RI 1 di Ginevra ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per
l'incasso di fr. 740.-, rivendicati quale corrispettivo dei canoni scaduti sul
contratto di abbonamento sottoscritto l’11 marzo 2003 dal convenuto con la ditta
__________ Sagl di __________ e avente per oggetto un servizio di videosorveglianza;
che a
valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il citato contratto e il
suo scritto 24 marzo 2003 con il quale comunicava a CO 1 di essere subentrata
nel contratto a suo tempo concluso con la ditta __________, nel frattempo fallita;
che il
convenuto si è opposto all'istanza contestando la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito a favore dell'istante;
che con
sentenza 11 agosto 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non riconoscendo
nella documentazione prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito
per l'importo posto in esecuzione;
che con
scritto 23 agosto 2003 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio rimproverando
in sostanza al primo giudice di non aver riconosciuto nella documentazione da
lei prodotta la presenza di un valido riconoscimento di debito a dipendenza
dell'avvenuta cessione del contratto;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed
il credito risultanti dai documenti prodotti (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
1998, n. 50 ad art. 82 LEF);
che
di regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la
persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17), oppure quella che ne è diventata titolare in
virtù di una cessione (art. 164 CO);
che nel
caso di specie, come correttamente concluso dal primo giudice, il contratto di
abbonamento al servizio di videosorveglianza sottoscritto dal convenuto l'11 marzo
2003 costituisce valido riconoscimento di debito nei confronti della ditta __________
__________ Sagl ma non nei confronti della RI 1 la quale, a sostegno della sua
qualità di creditrice dell'importo posto in esecuzione, si è limitata a produrre
il suo scritto 24 marzo 2003 ma non il documento che attesterebbe l'avvenuta
cessione del credito da __________ __________ Sagl alla medesima, documento
necessario ai fini della legittimazione della sua posizione creditoria nell'ambito
di una domanda di rigetto dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 18; D. Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82
LEF);
che in
assenza di detto documento a ragione il primo giudice ha ritenuto non esservi
identità tra l'istante, RI 1, e la creditrice risultante dal contratto di
abbonamento, __________ __________ Sagl;
che la
documentazione prodotta con il ricorso, quand'anche indizio dell'avvenuta
cessione del credito in discussione, non può essere considerata poiché l'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
1. Il
ricorso per cassazione 23 agosto 2005 di RI 1 è respinto.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- sono poste a carico
della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- inevra;
- .
Comunicazione
Considerandi
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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