16.2005.106
contratto di lavoro - salario - quantificazione - tredicesima - pagamento anticipato - interpretazione contratto - principio affidamento
6 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2005.106
Data decisione, Autorità:
06.03.2006, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - salario - quantificazione - tredicesima - pagamento anticipato - interpretazione contratto - principio affidamento
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
SALARIO
art. 322 CO
art. 341 CO
Incarto n.
16.2005.106
Lugano
6 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
settembre 2005 presentato da
RI 1
rappr. da RA 1
contro
la sentenza 13 settembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Locarno nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto
di lavoro (inc. n. 10/01) promossa con istanza 26 gennaio 2001 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'890.25 netti oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto del 30 dicembre 1999 RI 1 è stato assunto da CO 1, già titolare del
Ristorante Pizzeria __________, in qualità di pizzaiolo/aiuto-cuoco per una retribuzione
mensile netta di fr. 3'500.-, comprensiva di festivi + ore supplementari,
e meglio fr. 299.70 che gli venivano versati anticipatamente per 0,5 giorni festivi
e 1,5 giorni di straordinari. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 5
gennaio 2000 e si è concluso il 30 settembre dello stesso anno. Con istanza 26
gennaio 2001 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di
Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1'890.25 netti oltre interessi,
rivendicati a titolo di ore straordinarie e quota parte di tredicesima che il datore
di lavoro avrebbe indebitamente trattenuto alla fine del rapporto di lavoro.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità della
trattenuta non avendo il lavoratore effettuato le ore straordinarie che gli
venivano pagate in anticipo, mentre sulla tredicesima gli sarebbe stata versata
un'eccedenza di fr. 91.85 che egli ha trattenuto alla fine del rapporto
lavorativo.
2. Con
sentenza 13 settembre 2005 il Giudice di pace, ritenuto che l'istante non ha
provato di aver effettuato ore di lavoro straordinario, tant'è che questi aveva
sottoscritto senza nulla eccepire i fogli di controllo del lavoro sui quali non
sono menzionate ore supplementari, ha respinto la domanda intesa alla restituzione
dell'importo trattenuto dal datore a questo titolo, e ha preso atto della
rinuncia dell'istante alla restituzione della tredicesima ricevuta in eccedenza
dal datore di lavoro.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento limitatamente alla sua richiesta di pagamento delle ore straordinarie
(fr. 1'798.40). Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie non ritenendo parte integrante del salario
le ore di lavoro supplementari pagate in anticipo dal datore di lavoro al quale
incombeva in ogni caso l'obbligo di allestire un conteggio di queste ore, tanto
più che le parti si erano accordate di pagare le ore straordinarie in modo
forfetario senza tenerne un conteggio preciso.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'obbligo
principale del datore di lavoro è quello di pagare il salario pattuito (art.
322 cpv. 1 CO). La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere,
stante la libertà contrattuale vigente nel diritto privato, che a prescindere
dai casi di infrazione a disposizioni salariali imperative previste dalla legge
o da un contratto collettivo cui il lavoratore non può rinunciare (art. 341
CO), l'entità del salario è e rimane fondamentalmente oggetto della libera
contrattazione fra le parti (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 3 ad art. 322; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, n. 1 ad art. 322). In concreto, il contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti prevede espressamente un salario lordo di fr. 4'496.20
composto, tra le altre poste, di fr. 299.70 a titolo di festivi + ore
supplementari (cfr. doc. A). Poiché il contratto non fornisce nessuna
indicazione circa la quantificazione dei giorni festivi e delle ore
supplementari che danno diritto a quest'importo, a dipendenza delle versioni discordanti
delle parti in merito al diritto o meno a questa remunerazione, spetta al
giudice interpretare le dichiarazioni delle parti e i loro comportamenti
secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il significato che le
stesse potevano in buona fede attribuire alla clausola controversa alla luce di
tutte le circostanze del caso. A proposito del principio dell'affidamento, va
detto che lo stesso permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una
sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla
sua reale volontà (DTF 129 III 118). In quest'ottica, partendo dal contratto
sottoscritto dalle parti (doc. A), l'unica interpretazione possibile delle loro
dichiarazioni di volontà è quella secondo la quale l'importo di fr. 299.70
anticipato a titolo di festivi e ore straordinarie, è parte integrante del salario
di spettanza del lavoratore, tant'è che il convenuto ha sempre versato questa
somma per tutta la durata del rapporto di lavoro senza mai chiedere al
lavoratore il dettaglio dei festivi o delle ore straordinarie effettuate.
Simile atteggiamento del datore di lavoro, unitamente al testo del contratto
che vincolava le parti, basta per avvalorare la tesi dell'istante secondo la
quale il pagamento di queste ore era stato concordato sulla base di un importo
forfetario che non necessitava di essere specificato, nel senso che entrambe le
parti si erano assunte un certo rischio, ovvero che le ore straordinarie
potevano essere superiori a quelle pagate (a vantaggio del datore di lavoro)
oppure inferiori (quindi a vantaggio del lavoratore). La diversa interpretazione
fornita dal primo giudice appare pertanto insostenibile e dunque arbitraria
poiché la mancata indicazione delle ore straordinarie nei fogli di controllo
del lavoro (doc. H), non basta ad inficiare la tesi dell'istante anche perché
questi stessi fogli non indicano neppure i giorni festivi di cui avrebbe goduto
il lavoratore e che il convenuto non contesta di dover pagare.
6. Per il che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di
cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da
parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una
nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento
dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'798.40 (l'importo di fr. 98.85
pagato in eccedenza sulla tredicesima dovendo essere dedotto dalla pretesa dell'istante
come dallo stesso espressamente riconosciuto, cfr. ricorso nel quale ha pure
rinunciato alla richiesta di pagamento degli interessi di mora).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 21 settembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 13 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Locarno è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1
è condannato
a versare a RI 1 l'importo di fr.
1'798.40.
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Considerandi
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.CO 1 verserà al ricorrente fr.
100.
- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione:
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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