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Decisione

16.2005.106

contratto di lavoro - salario - quantificazione - tredicesima - pagamento anticipato - interpretazione contratto - principio affidamento

6 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'obbligo

principale del datore di lavoro è quello di pagare il salario pattuito (art.

322 cpv. 1 CO). La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere,

stante la libertà contrattuale vigente nel diritto privato, che a prescindere

dai casi di infrazione a disposizioni salariali imperative previste dalla legge

o da un contratto collettivo cui il lavoratore non può rinunciare (art. 341

CO), l'entità del salario è e rimane fondamentalmente oggetto della libera

contrattazione fra le parti (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 3 ad art. 322; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, n. 1 ad art. 322). In concreto, il contratto di lavoro

sottoscritto dalle parti prevede espressamente un salario lordo di fr. 4'496.20

composto, tra le altre poste, di fr. 299.70 a titolo di festivi + ore

supplementari (cfr. doc. A). Poiché il contratto non fornisce nessuna

indicazione circa la quantificazione dei giorni festivi e delle ore

supplementari che danno diritto a quest'importo, a dipendenza delle versioni discordanti

delle parti in merito al diritto o meno a questa remunerazione, spetta al

giudice interpretare le dichiarazioni delle parti e i loro comportamenti

secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il significato che le

stesse potevano in buona fede attribuire alla clausola controversa alla luce di

tutte le circostanze del caso. A proposito del principio dell'affidamento, va

detto che lo stesso permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una

sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla

sua reale volontà (DTF 129 III 118). In quest'ottica, partendo dal contratto

sottoscritto dalle parti (doc. A), l'unica interpretazione possibile delle loro

dichiarazioni di volontà è quella secondo la quale l'importo di fr. 299.70

anticipato a titolo di festivi e ore straordinarie, è parte integrante del salario

di spettanza del lavoratore, tant'è che il convenuto ha sempre versato questa

somma per tutta la durata del rapporto di lavoro senza mai chiedere al

lavoratore il dettaglio dei festivi o delle ore straordinarie effettuate.

Simile atteggiamento del datore di lavoro, unitamente al testo del contratto

che vincolava le parti, basta per avvalorare la tesi dell'istante secondo la

quale il pagamento di queste ore era stato concordato sulla base di un importo

forfetario che non necessitava di essere specificato, nel senso che entrambe le

parti si erano assunte un certo rischio, ovvero che le ore straordinarie

potevano essere superiori a quelle pagate (a vantaggio del datore di lavoro)

oppure inferiori (quindi a vantaggio del lavoratore). La diversa interpretazione

fornita dal primo giudice appare pertanto insostenibile e dunque arbitraria

poiché la mancata indicazione delle ore straordinarie nei fogli di controllo

del lavoro (doc. H), non basta ad inficiare la tesi dell'istante anche perché

questi stessi fogli non indicano neppure i giorni festivi di cui avrebbe goduto

il lavoratore e che il convenuto non contesta di dover pagare.

6. Per il che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di

cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da

parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e

ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una

nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento

dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'798.40 (l'importo di fr. 98.85

pagato in eccedenza sulla tredicesima dovendo essere dedotto dalla pretesa dell'istante

come dallo stesso espressamente riconosciuto, cfr. ricorso nel quale ha pure

rinunciato alla richiesta di pagamento degli interessi di mora).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e

CPC

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 21 settembre 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 13 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Locarno è

annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1

è condannato

a versare a RI 1 l'importo di fr.

1'798.40.

2. Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Considerandi

II. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese.CO 1 verserà al ricorrente fr.

100.

- a valere quale indennità per questa sede.

III. Intimazione:

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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