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Decisione

16.2005.107

oggetto di impugnativa mediante ricorso per cassazione - decisione finale - irricevbibile contro decisione che accerta la legittimazione attiva e alla rappresentanza processuale di una parte trattando

3 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.107

Data decisione, Autorità:

03.10.2005, CCC

Titolo:

oggetto di impugnativa mediante ricorso per cassazione - decisione finale - irricevbibile contro decisione che accerta la legittimazione attiva e alla rappresentanza processuale di una parte trattandosi di decisione preliminare

RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 327 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.107

16.2005.108

Lugano

3 ottobre 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19

settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 settembre 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle procedure in materia di

locazione (inc. n. DI.2005.529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla

CO 1

a

dipendenza dell'istanza 5 aprile 2005 dell'Amministrazione Stabili della Cassa Pensioni

dei dipendenti dello Stato (inc. DI. 2005.469) e dell'istanza 18 aprile 2005

del ricorrente (inc. DI.2005.529),

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 17

dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente

per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima

a __________;

che tra

le parti è sorta una contestazione per un difetto nella cosa locata (rottura tapparella)

segnalato alla locatrice alla fine del mese di giugno 2004 e da questa eliminato

nel corso del mese di settembre 2004;

che in

seguito ai disagi sopportati in quel periodo, il conduttore ha trattenuto sulla

pigione del mese di ottobre 2004 la somma di fr. 463.80, in seguito depositata

presso il competente ufficio di conciliazione, ritenuta contestata dalla

locatrice che il 3 gennaio 2005 ha notificato al conduttore la disdetta del

contratto di locazione per mora;

che con

decisione 9 marzo 2005 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Breganzona, adito da RI 1, si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla

contestazione della disdetta notificata dalla locatrice sulla base dell'art. 257d

CO;

che con

decisione 16 marzo 2005 lo stesso ufficio ha invece accolto la richiesta 4

gennaio 2005 della locatrice ordinando la liberazione in suo favore dell'importo

di fr. 463.80 nel frattempo depositato dal conduttore;

che con

istanza 4 aprile 2005 CO 1, rappresentata da __________, si è rivolta al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere l'accertamento della validità

della disdetta del contratto di locazione (inc. DI.2005.469);

che il 15

aprile 2005 anche RI 1 ha adito il medesimo Pretore, postulando l'accertamento

della validità della riduzione della pigione per la presenza di difetti nella

cosa locata, rispettivamente la devoluzione a suo favore della somma depositata

quale risarcimento per i danni patiti, come pure l'annullamento della disdetta

per mora notificata dalla locatrice, e chiedendo in via subordinata la protrazione

del contratto di locazione (inc. DI.2005.5299);

che a seguito

delle contestazioni sollevate da RI 1 sulla carenza di legittimazione attiva CO

1 e di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________ __________,

il segretario assessore, con l'accordo delle parti, dopo aver congiunto per

l’istruttoria e il giudizio le due cause, ha deciso di evadere preliminarmente

le citate eccezioni (cfr. verbale 22 giugno 2005);

che con

decisione 2 settembre 2005 il segretario assessore, basandosi sulle prove

documentali agli atti, ha respinto entrambe le eccezioni sollevate dal

conduttore;

che con

atto ricorsuale 19 settembre 2005 RI 1 Simone é insorto contro il predetto

giudizio;

che in

virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le

sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo

decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di

stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che la

decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare

la legittimazione attiva CO 1 e quella alla rappresentanza processuale di __________

__________ senza esprimersi sul merito della lite tra le parti, non costituisce

una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una

decisione preliminare che potrà essere impugnata, se del caso, con la decisione

finale;

che

quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del

presupposto processuale contemplato dall'art. 327 cpv. 1 CPC;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 19 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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