16.2005.107
oggetto di impugnativa mediante ricorso per cassazione - decisione finale - irricevbibile contro decisione che accerta la legittimazione attiva e alla rappresentanza processuale di una parte trattando
3 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.107
Data decisione, Autorità:
03.10.2005, CCC
Titolo:
oggetto di impugnativa mediante ricorso per cassazione - decisione finale - irricevbibile contro decisione che accerta la legittimazione attiva e alla rappresentanza processuale di una parte trattandosi di decisione preliminare
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.107
16.2005.108
Lugano
3 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 2 settembre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle procedure in materia di
locazione (inc. n. DI.2005.529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla
CO 1
a
dipendenza dell'istanza 5 aprile 2005 dell'Amministrazione Stabili della Cassa Pensioni
dei dipendenti dello Stato (inc. DI. 2005.469) e dell'istanza 18 aprile 2005
del ricorrente (inc. DI.2005.529),
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 17
dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente
per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima
a __________;
che tra
le parti è sorta una contestazione per un difetto nella cosa locata (rottura tapparella)
segnalato alla locatrice alla fine del mese di giugno 2004 e da questa eliminato
nel corso del mese di settembre 2004;
che in
seguito ai disagi sopportati in quel periodo, il conduttore ha trattenuto sulla
pigione del mese di ottobre 2004 la somma di fr. 463.80, in seguito depositata
presso il competente ufficio di conciliazione, ritenuta contestata dalla
locatrice che il 3 gennaio 2005 ha notificato al conduttore la disdetta del
contratto di locazione per mora;
che con
decisione 9 marzo 2005 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Breganzona, adito da RI 1, si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla
contestazione della disdetta notificata dalla locatrice sulla base dell'art. 257d
CO;
che con
decisione 16 marzo 2005 lo stesso ufficio ha invece accolto la richiesta 4
gennaio 2005 della locatrice ordinando la liberazione in suo favore dell'importo
di fr. 463.80 nel frattempo depositato dal conduttore;
che con
istanza 4 aprile 2005 CO 1, rappresentata da __________, si è rivolta al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere l'accertamento della validità
della disdetta del contratto di locazione (inc. DI.2005.469);
che il 15
aprile 2005 anche RI 1 ha adito il medesimo Pretore, postulando l'accertamento
della validità della riduzione della pigione per la presenza di difetti nella
cosa locata, rispettivamente la devoluzione a suo favore della somma depositata
quale risarcimento per i danni patiti, come pure l'annullamento della disdetta
per mora notificata dalla locatrice, e chiedendo in via subordinata la protrazione
del contratto di locazione (inc. DI.2005.5299);
che a seguito
delle contestazioni sollevate da RI 1 sulla carenza di legittimazione attiva CO
1 e di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________ __________,
il segretario assessore, con l'accordo delle parti, dopo aver congiunto per
l’istruttoria e il giudizio le due cause, ha deciso di evadere preliminarmente
le citate eccezioni (cfr. verbale 22 giugno 2005);
che con
decisione 2 settembre 2005 il segretario assessore, basandosi sulle prove
documentali agli atti, ha respinto entrambe le eccezioni sollevate dal
conduttore;
che con
atto ricorsuale 19 settembre 2005 RI 1 Simone é insorto contro il predetto
giudizio;
che in
virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che la
decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare
la legittimazione attiva CO 1 e quella alla rappresentanza processuale di __________
__________ senza esprimersi sul merito della lite tra le parti, non costituisce
una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una
decisione preliminare che potrà essere impugnata, se del caso, con la decisione
finale;
che
quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del
presupposto processuale contemplato dall'art. 327 cpv. 1 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 19 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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