Lexipedia

Decisione

16.2005.109

oggetto di impugnativa - ricorso per cassazione irricevibile contro decisione che respinge domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini - notifica invio raccomandato - notifica per me

4 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.109

Data decisione, Autorità:

04.10.2005, CCC

Titolo:

oggetto di impugnativa - ricorso per cassazione irricevibile contro decisione che respinge domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini - notifica invio raccomandato - notifica per mezzo di usciere facoltativa

RICORSO PER CASSAZIONE

art. 124 CPC-TI

art. 124 cpv. 2 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 327 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.109

Lugano

4 ottobre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16

settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

il decreto 2 settembre 2005 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 4, nella procedura in materia di contratto di locazione (inc.

n. DI.2004.552) promossa con istanza 17 maggio 2004 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'800.95 oltre interessi a

titolo di spese accessorie,

procedura

nell'ambito della quale il convenuto ha formulato una domanda di

restituzione in intero contro il lasso dei termini, domanda respinta dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 17

dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente

per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima

a __________;

che dopo

aver adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Breganzona, CO 1 ha chiesto, il 17 maggio 2004, al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, di condannare RI 1 al pagamento di fr. 2'800.95 rivendicati

quale conguaglio delle spese accessorie dovute per gli anni 2000-2002;

che

all'udienza di discussione dell'istanza, indetta per il 21 luglio 2005, il

convenuto non ha partecipato;

che il 9

agosto 2005 RI 1, lamentando la lesione del suo diritto di essere sentito per

non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza non essendogli

pervenuta la citazione all'udienza del 21 luglio 2005 in quanto assente dal domicilio,

ha chiesto la restituzione in intero dei termini con conseguente citazione

delle parti a una nuova udienza;

che

con decreto 2 settembre 2005 il Pretore, ammessa la legittimazione di __________

e __________ a rappresentare l'istante, ha invece negato la legittimazione processuale

di __________ __________ __________, madre del convenuto, ritenendo nulla la

cessione di credito sottoscritta dal figlio a suo favore;

che,

ciò posto, il pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero poiché la

citazione all'udienza del 21 luglio 2005 era stata regolarmente notificata per

invio raccomandato al domicilio del convenuto;

che

con atto ricorsuale 16 settembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio;

che in

virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le

sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo

decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di

stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che nella

specie la decisione contestata, con la quale il pretore si è limitato a statuire

su una domanda processuale senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce

una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una decisione

preliminare che potrà se del caso essere impugnata con la decisione finale,

impugnativa nell'ambito della quale l'interessato potrà se del caso riproporre

le proprie contestazioni circa la legittimazione alla rappresentanza processuale

delle parti;

che

a titolo abbondanziale va comunque rilevato che la decisione impugnata, che ha

ritenuto valida la notifica della citazione all'udienza del 21 luglio 2004, è

conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale

un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata si reputa notificato al

destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è

recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette

giorni durante i quali rimane depositato presso lo stesso ufficio (DTF 123 III

492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, art. 124, m. 1);

che

in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo,

spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il

ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter

tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che

in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale

da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua

assenza dal domicilio;

che

per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o

agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve,

far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);

che

pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato

violato;

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, a prescindere dall'infondatezza delle

censure sollevate, con particolare riferimento a quelle attinenti al merito

della vertenza sulle quali il pretore non si è ancora espresso, deve essere

dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato

dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che

giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster