16.2005.109
oggetto di impugnativa - ricorso per cassazione irricevibile contro decisione che respinge domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini - notifica invio raccomandato - notifica per me
4 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.109
Data decisione, Autorità:
04.10.2005, CCC
Titolo:
oggetto di impugnativa - ricorso per cassazione irricevibile contro decisione che respinge domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini - notifica invio raccomandato - notifica per mezzo di usciere facoltativa
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 124 CPC-TI
art. 124 cpv. 2 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.109
Lugano
4 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
il decreto 2 settembre 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, nella procedura in materia di contratto di locazione (inc.
n. DI.2004.552) promossa con istanza 17 maggio 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'800.95 oltre interessi a
titolo di spese accessorie,
procedura
nell'ambito della quale il convenuto ha formulato una domanda di
restituzione in intero contro il lasso dei termini, domanda respinta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 17
dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente
per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima
a __________;
che dopo
aver adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Breganzona, CO 1 ha chiesto, il 17 maggio 2004, al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, di condannare RI 1 al pagamento di fr. 2'800.95 rivendicati
quale conguaglio delle spese accessorie dovute per gli anni 2000-2002;
che
all'udienza di discussione dell'istanza, indetta per il 21 luglio 2005, il
convenuto non ha partecipato;
che il 9
agosto 2005 RI 1, lamentando la lesione del suo diritto di essere sentito per
non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza non essendogli
pervenuta la citazione all'udienza del 21 luglio 2005 in quanto assente dal domicilio,
ha chiesto la restituzione in intero dei termini con conseguente citazione
delle parti a una nuova udienza;
che
con decreto 2 settembre 2005 il Pretore, ammessa la legittimazione di __________
e __________ a rappresentare l'istante, ha invece negato la legittimazione processuale
di __________ __________ __________, madre del convenuto, ritenendo nulla la
cessione di credito sottoscritta dal figlio a suo favore;
che,
ciò posto, il pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero poiché la
citazione all'udienza del 21 luglio 2005 era stata regolarmente notificata per
invio raccomandato al domicilio del convenuto;
che
con atto ricorsuale 16 settembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio;
che in
virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che nella
specie la decisione contestata, con la quale il pretore si è limitato a statuire
su una domanda processuale senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce
una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una decisione
preliminare che potrà se del caso essere impugnata con la decisione finale,
impugnativa nell'ambito della quale l'interessato potrà se del caso riproporre
le proprie contestazioni circa la legittimazione alla rappresentanza processuale
delle parti;
che
a titolo abbondanziale va comunque rilevato che la decisione impugnata, che ha
ritenuto valida la notifica della citazione all'udienza del 21 luglio 2004, è
conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale
un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata si reputa notificato al
destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è
recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette
giorni durante i quali rimane depositato presso lo stesso ufficio (DTF 123 III
492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 124, m. 1);
che
in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo,
spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter
tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale
da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua
assenza dal domicilio;
che
per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o
agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve,
far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);
che
pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato
violato;
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, a prescindere dall'infondatezza delle
censure sollevate, con particolare riferimento a quelle attinenti al merito
della vertenza sulle quali il pretore non si è ancora espresso, deve essere
dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato
dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che
giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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