16.2005.110
rigetto provvisorio - nullità dell'istanza sottoscritta da avvocato dinanzi al giudice di pace - eccezione se si tratta della parte o dell'organo di una persona giuridica - portata di ua procura inter
14 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.110
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - nullità dell'istanza sottoscritta da avvocato dinanzi al giudice di pace - eccezione se si tratta della parte o dell'organo di una persona giuridica - portata di ua procura interna
CAPACITÀ PROCESSUALE
PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
art. 64a cpv. 3 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 301 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.110
Lugano
14 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
settembre 2005 presentato dalla
RI 1
contro
la sentenza 5 settembre 2005 del Giudice di pace del
circolo della __________ nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione
(inc. n. 114/2005) promossa con istanza 4 agosto 2005 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 4 agosto 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per
l'incasso di fr. 311.50 oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di premi
LCA scaduti;
che
con sentenza 5 settembre 2005 il Giudice di pace ha dichiarato nulla l'istanza
siccome sottoscritta, in urto all'art. 301 CPC, da un avvocato e da un giurista;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC; essa rimprovera al giudice di pace di aver erroneamente applicato l'art.
301 CPC concludendo alla nullità dell'istanza sottoscritta da due suoi dipendenti
(il responsabile e una collaboratrice del servizio contenzioso) a tal fine
regolarmente autorizzati;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'esistenza dei
presupposti processuali e tra questi la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,
vol. 4, pag. 1660; Messaggio n. 3739 del 29 gennaio 1991);
che
quale unica eccezione, l'art. 301 CPC vieta agli avvocati iscritti all'albo e
alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di
patrocinare una parte nelle cause di competenza del giudice di pace, divieto
che si estende non solo alla fase dibattimentale ma anche a quella
predibattimentale di allestimento degli allegati di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301,
m. 1);
che
il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del
divieto di patrocinio imposto ai giuristi nelle cause di competenza del giudice
di pace, ha escluso il carattere arbitrario dell'art. 301 CPC (cfr. RDAT 1993
Considerandi
II pag. 44 segg.), sicché l'applicazione di tale norma non costituisce,
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, un caso di formalismo
eccessivo;
che
in concreto, l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata sottoscritta da un
avvocato e da un giurista, ovvero da persone sprovviste della legittimazione
alla rappresentanza processuale dinanzi al giudice di pace;
che
sola eccezione prevista alla partecipazione dei giuristi dinanzi al giudice di
pace è data nei casi in cui questi agiscono in qualità di organi della
ricorrente, ovvero quali membri del consiglio d'amministrazione (organi
formali; Zäch, Berner Kommentar,
Vorbemerckungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 301, m. 3), ciò che non è
il caso in concreto gli stessi non essendo menzionati nel Registro di commercio;
che
poiché gli atti compiuti da un rappresentante non legittimato sono nulli e non
possono in alcun modo essere sanati (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 138 e 282), l'istanza è stata
correttamente dichiarata nulla indipendentemente dal fatto che i firmatari
disponessero di una procura rilasciata due amministratori della società;
che,
infatti, tale documento che non costituisce valida procura processuale, ma
tutt'al più delega interna, fors'anche valida per chi l'ha conferita ma non per
il giudice nell'ambito processuale;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo
di cassazione invocato, deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute
ripetibili non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1.
Il
ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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