Lexipedia

Decisione

16.2005.110

rigetto provvisorio - nullità dell'istanza sottoscritta da avvocato dinanzi al giudice di pace - eccezione se si tratta della parte o dell'organo di una persona giuridica - portata di ua procura inter

14 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.110

Data decisione, Autorità:

14.12.2005, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - nullità dell'istanza sottoscritta da avvocato dinanzi al giudice di pace - eccezione se si tratta della parte o dell'organo di una persona giuridica - portata di ua procura interna

CAPACITÀ PROCESSUALE

PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

art. 64a cpv. 3 CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 301 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.110

Lugano

14 dicembre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16

settembre 2005 presentato dalla

RI 1

contro

la sentenza 5 settembre 2005 del Giudice di pace del

circolo della __________ nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione

(inc. n. 114/2005) promossa con istanza 4 agosto 2005 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria

dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 4 agosto 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per

l'incasso di fr. 311.50 oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di premi

LCA scaduti;

che

con sentenza 5 settembre 2005 il Giudice di pace ha dichiarato nulla l'istanza

siccome sottoscritta, in urto all'art. 301 CPC, da un avvocato e da un giurista;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC; essa rimprovera al giudice di pace di aver erroneamente applicato l'art.

301 CPC concludendo alla nullità dell'istanza sottoscritta da due suoi dipendenti

(il responsabile e una collaboratrice del servizio contenzioso) a tal fine

regolarmente autorizzati;

che

al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che

il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'esistenza dei

presupposti processuali e tra questi la capacità delle parti e la

legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che

per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza

processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere

con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché

dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona

in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,

vol. 4, pag. 1660; Messaggio n. 3739 del 29 gennaio 1991);

che

quale unica eccezione, l'art. 301 CPC vieta agli avvocati iscritti all'albo e

alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di

patrocinare una parte nelle cause di competenza del giudice di pace, divieto

che si estende non solo alla fase dibattimentale ma anche a quella

predibattimentale di allestimento degli allegati di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301,

m. 1);

che

il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del

divieto di patrocinio imposto ai giuristi nelle cause di competenza del giudice

di pace, ha escluso il carattere arbitrario dell'art. 301 CPC (cfr. RDAT 1993

Considerandi

II pag. 44 segg.), sicché l'applicazione di tale norma non costituisce,

contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, un caso di formalismo

eccessivo;

che

in concreto, l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata sottoscritta da un

avvocato e da un giurista, ovvero da persone sprovviste della legittimazione

alla rappresentanza processuale dinanzi al giudice di pace;

che

sola eccezione prevista alla partecipazione dei giuristi dinanzi al giudice di

pace è data nei casi in cui questi agiscono in qualità di organi della

ricorrente, ovvero quali membri del consiglio d'amministrazione (organi

formali; Zäch, Berner Kommentar,

Vorbemerckungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 301, m. 3), ciò che non è

il caso in concreto gli stessi non essendo menzionati nel Registro di commercio;

che

poiché gli atti compiuti da un rappresentante non legittimato sono nulli e non

possono in alcun modo essere sanati (Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 138 e 282), l'istanza è stata

correttamente dichiarata nulla indipendentemente dal fatto che i firmatari

disponessero di una procura rilasciata due amministratori della società;

che,

infatti, tale documento che non costituisce valida procura processuale, ma

tutt'al più delega interna, fors'anche valida per chi l'ha conferita ma non per

il giudice nell'ambito processuale;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo

di cassazione invocato, deve essere respinto;

che

le spese seguono la soccombenza mentre alla controparte non vengono riconosciute

ripetibili non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1.

Il

ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster