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Decisione

16.2005.111

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione 24 settembre 2005 di RI 1 é parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 13 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza CO 1 è

condannato a versare a

RI 1 l'importo di fr.

2'671.80 oltre interessi del 5%

dal 12 novembre 2001.

1.1 Limitatamente a

quest'importo è rigettata in via definitiva

l'opposizione

interposta al PE n. 897711 dell'UE di Lugano.

2. La tassa di giustizia

in fr. 400.- e le spese, da anticipare

dall'istante,

rimangono a suo carico per 1/10 mentre la

rimanenza di 9/10 è posta a

carico del convenuto il quale ri

fonderà all'istante fr. 540.- a

titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.-

b)

spese fr. 30.-

fr. 230.-

già

anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/10 e per il resto sono

poste a carico del resistente il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo

di ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

-

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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