16.2005.111
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16 giugno 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2005.111
Data decisione, Autorità:
16.06.2006, CCC
Titolo:
compravendita veicolo d'occasione - responsabilità per difetti - garanzia dell'assenza di incidenti - responsabilità del venditore anche se il precedente incidente non influenza il valore e l'utilizzo della cosa - azione estimatoria - concetto del minor valore della cosa difettata
DIFETTI
VENDITA
art. 197 CO
art. 201 CO
art. 205 CO
Incarto n.
16.2005.111
Lugano
16 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
settembre 2005 presentato da
RI 1 )
patr. dall' PA
1
contro
la sentenza 13 settembre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2002.356) promossa con istanza 13 settembre 2002 nei
confronti di
CO 1 )
patr. dall' PA
2 Capriasca
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'000.- oltre
accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Il 31 luglio 2001 __________ ha acquistato da CO 1un veicolo
d'occasione Renault Megane 1.6 Cabriolet del 1998 con 100'000 km di
percorrenza al prezzo di fr. 9'200.-, poi ridotti a fr. 9'000.- e così soluti
dall'acquirente, avente come garanzia che l'auto è stata pulita e mai
accidentata. A seguito di problemi nell'uso del veicolo, l'acquirente lo ha
sottoposto a verifiche dalle quali è emerso che il veicolo aveva riportando
ingenti danni a causa di un incidente.
Con
istanza 13 settembre 2002 RI 1 ha quindi convenuto __________davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3'000.- quale
minor valore del veicolo, risultato accidentato contrariamente a quanto espressamente
garantito dal venditore. Il convenuto si è opposto all'istanza, contestando l'esistenza
di un minor valore del veicolo nel quale non è stato riscontrato nessun difetto,
le conseguenze dell'incidente essendo state riparate a regola d'arte. In merito
al contenuto della dichiarazione di garanzia, egli ha rilevato che, pur essendo
da lui sottoscritta, non ne ha ben compreso la portata in quanto non perfettamente
cognito della lingua italiana.
2. Con
sentenza 13 settembre 2005 il Segretario assessore, basandosi sulla perizia
giudiziaria, che ha escluso l'esistenza di difetti nel veicolo venduto nonostante
l'incidente subìto e che ha accertato la congruità del prezzo pagato dall'acquirente,
ha respinto l'istanza.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provata la presenza di un
difetto nel veicolo venduto dal convenuto e dallo stesso garantito, contrariamente
al vero, privo di incidenti. L'assenza di questa garanzia costituisce un
difetto e come tale giustifica la sua istanza intesa ad ottenere il pagamento
del minor valore del veicolo da computare sul prezzo effettivamente pagato e
non sul valore di mercato come erroneamente ritenuto dal segretario assessore.
Con
osservazioni 27 ottobre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
5. Nella fattispecie non è in discussione che
il veicolo venduto all'istante abbia subìto un incidente contrariamente a
quanto risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal venditore il 31 luglio 2001
(doc. B). Controverso è il fatto di sapere se da tale circostanza sia possibile
concludere alla presenza di un difetto e se questo abbia comportato un minor
valore della vettura.
Secondo
l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore tanto delle
qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,
tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso
cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali
manchevolezze gli siano o meno note. Se è dato uno di questi casi, il
compratore, premessa la notifica tempestiva del difetto ai sensi dell'art. 201
CO, può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor
valore della cosa (art. 205 CO), oppure la sostituzione dell'oggetto venduto
(art. 206 CO) come pure il risarcimento del danno (art. 208 CO). Il difetto è
una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa
effettivamente consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto
essergli consegnata secondo il contratto. In altre parole, il difetto
corrisponde all'assenza di una qualità promessa dal venditore o alla quale
l'acquirente poteva in buona fede attendersi (Tercier,
Les contrats spéciaux, 3ª ed.,
2003, n. 636 e 658).
In
concreto, dalla lettura della dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 31
luglio 2001 (doc. B), e in merito alla quale questi non ha fornito nessun
elemento atto a corroborare la sua tesi circa il fatto di non aver compreso il
senso e la portata della medesima, si evince chiaramente che egli ha escluso il
coinvolgimento del veicolo in precedenti incidenti della circolazione stradale.
Non corrispondendo tale affermazione al vero, è indubbio che egli ha garantito
una qualità che il veicolo non poteva avere, ragione per cui è pacifica la presenza
di un difetto nella vettura venduta all'istante (Maissen, Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen,
1999, pag. 32).
Contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, che si è fondato sulle conclusioni del
perito, l'assenza di una qualità promessa comporta la responsabilità del venditore
indipendentemente dal fatto di sapere se la mancanza della qualità promessa
abbia una qualsiasi influenza sul valore della cosa o sull'utilizzo cui la
stessa è destinata (Maissen, op.
cit., pag. 33; Tercier, op. cit.,
n. 664), come sembra essere il caso in concreto là dove nessuno ha sostenuto
che il veicolo non fosse idoneo all'uso cui lo stesso era destinato. Ne
discende che la conclusione del primo giudice, che ha escluso la presenza di un
difetto nel veicolo venduto, è arbitraria siccome frutto di un'errata
applicazione dell'art. 197 CO.
6. Accertata
la presenza del difetto, occorre verificare se siano dati in concreto i presupposti
dell'azione estimatoria (art. 205 cpv. 1 CO) con la quale l'acquirente intende
ottenere una riduzione del prezzo pattuito. Quest'azione è data solo se il
difetto comporta un minor valore della cosa al momento della vendita (Maissen, op. cit., pag. 93), ovvero se
esiste una differenza tra il valore oggettivo della stessa senza difetto e il
suo valore oggettivo con il difetto. In questo senso il minor valore è un concetto
oggettivo, indipendente dal prezzo di vendita, che può anche essere inferiore
al valore della cosa difettata (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 16 ad art. 205 CO; Giger, Berner Kommentar, n. 23 ad art.
205 CO). Il minor valore si determina in applicazione del metodo relativo, secondo
cui la relazione tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde alla
relazione tra il valore oggettivo della cosa compravenduta con il difetto e il
suo valore senza difetto (DTF 111 II 162; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3ª ed., 1995, pagg. 92–93; Tercier,
op. cit., n. 776; idem per la vendita di auto d'occasione cfr. Maissen, op. cit., pag. 94).
Nella
fattispecie, ritenuto che il perito giudiziario ha valutato il valore del
veicolo in fr. 12'800.- senza difetti e in fr. 9'000.- con il difetto, avendo le
parti pattuito un prezzo di compravendita di fr. 9'000.-, si può ritenere che al
momento della vendita la vettura valeva fr. 6'328.20. Ne discende che il minor
valore corrisponde a fr. 2'671.80 sicché, limitatamente a quest'importo, l'istanza
deve essere accolta.
7.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che
ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice con particolare riferimento
alla nozione di difetto, deve essere accolto.
Accogliendo,
ancorché parzialmente, il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione
dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa
Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente a fr.
2'671.80 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2001.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza che per entrambe le sedi può essere
suddivisa in ragione di 1/10 a carico dell'istante e 9/10 a carico del
convenuto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione 24 settembre 2005 di RI 1 é parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1.
L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza CO 1 è
condannato a versare a
RI 1 l'importo di fr.
2'671.80 oltre interessi del 5%
dal 12 novembre 2001.
1.1 Limitatamente a
quest'importo è rigettata in via definitiva
l'opposizione
interposta al PE n. 897711 dell'UE di Lugano.
2. La tassa di giustizia
in fr. 400.- e le spese, da anticipare
dall'istante,
rimangono a suo carico per 1/10 mentre la
rimanenza di 9/10 è posta a
carico del convenuto il quale ri
fonderà all'istante fr. 540.- a
titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 30.-
fr. 230.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/10 e per il resto sono
poste a carico del resistente il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo
di ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
-
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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