16.2005.113
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28 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.113
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - parcella notarile come titolo esecutivo - carattere esecutivo per mancata impugnazione - invio per lettera semplice e non raccomandata come prevede la legge non osta alla validità della notifica e della parcella come tale se il clinete l'ha ricevuta - ricevibilità ricorso
PARCELLA NOTARILE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 329 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 27 LTN
Incarto n.
16.2005.113
Lugano
28 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27
ottobre 2005 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 21 settembre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1425) promossa con istanza 2 maggio
2005 dall'
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 2 maggio 2005 l'avv. CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 5'929.85 oltre interessi del 5% dal 28 agosto 2004 rivendicati a saldo
della sua parcella notarile 28 luglio 2004 emessa nell'ambito della stesura di
un atto di compravendita immobiliare;
che a
valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la parcella notarile 28
luglio 2004, non impugnata dal cliente nel termine di 15 giorni dalla sua
notifica;
che il
convenuto si è opposto all'istanza contestando la qualifica di valido titolo esecutivo
della parcella prodotta, la stessa non essendogli stata notificata con invio raccomandato
come prevede l'art. 27 LN;
che con
sentenza 21 settembre 2005 il Segretario assessore, accogliendo l'istanza, ha attribuito
alla parcella notarile la qualifica di valido titolo esecutivo non essendo
determinante la sua mancata notifica mediante invio raccomandato, il convenuto
non poteva in buona fede nulla eccepire al proposito non avendo impugnato la
parcella benché l'avesse ricevuta;
che con
il presente tempestivo gravame, erroneamente presentato nella forma dell'appello,
RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver attribuito la qualifica di valido titolo esecutivo
alla parcella notarile nonostante questa non gli stia stata spedita per lettera
raccomandata e non via sia la prova del suo passaggio in giudicato;
che nelle
sue osservazioni del 13 ottobre 2005 l'istante conclude per la reiezione del
ricorso eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale;
che, per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, per costante giurisprudenza di
questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione
invocato così previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque
valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento
del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il
motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329,
m. 2);
che in
concreto a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria
valutazione delle prove e l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del
primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.
g CPC, sicché sotto questo profilo il ricorso è ricevibile;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad
art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che
questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF;
che oltre
le sentenze, permettono il rigetto definitivo dell'opposizione anche le decisioni
di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art.
80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che nel
Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che
l'art. 27 della Legge sulla tariffa notarile parifica espressamente a sentenze esecutive
ai sensi dell'art. 80 LEF anche le parcelle notarili cresciute in giudicato;
che se nonostante
questa norma preveda l'invio della parcella per lettera raccomandata, in
concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il mancato ossequio
di questa formalità non comporta conseguenza alcuna allorquando il destinatario
ha ricevuto l'invio;
che
infatti la notifica irregolare di un atto non ne comporta la nullità se il suo
destinatario ne è comunque venuto a conoscenza entro i termini per un'eventuale
impugnazione (Cocchi/Trezzini,
op. cit. ad art. 120, m. 6-8, n. 413; DTF 122 I 97);
che
nella fattispecie il convenuto mai sostenuto di non aver ricevuto la parcella
notarile e neppure di non averla potuta contestare nel termine di 15 giorni;
che il
documento prodotto a valere quale titolo esecutivo deve inoltre aver assunto
carattere definitivo, questione esaminata d'ufficio dal giudice
indipendentemente da una sua contestazione da parte del convenuto (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
224; D. Staehelin, n. 9 ad art.
80 LEF);
che la parcella ha assunto carattere definitivo, il convenuto non avendola impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF; Stücheli,
op. cit., pag. 227);
che pertanto, come
correttamente concluso dal primo giudice, la parcella notarile
28 luglio 2004 costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
per l'importo di fr. 5'929.85 (cfr. doc. B);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione
delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente errata
applicazione del diritto sostanziale, deve essere respinto;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 27 settembre 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.350.- a
titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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