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Decisione

16.2005.113

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28 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.113

Data decisione, Autorità:

28.11.2005, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - parcella notarile come titolo esecutivo - carattere esecutivo per mancata impugnazione - invio per lettera semplice e non raccomandata come prevede la legge non osta alla validità della notifica e della parcella come tale se il clinete l'ha ricevuta - ricevibilità ricorso

PARCELLA NOTARILE

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 329 cpv. 2 let. e CPC-TI

art. 28 LALEF

art. 80 LEF

art. 27 LTN

Incarto n.

16.2005.113

Lugano

28 novembre

2005/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27

ottobre 2005 presentato nella forma dell'appello da

RI 1

patr. dall' RA

1

contro

la sentenza 21 settembre 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di

rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1425) promossa con istanza 2 maggio

2005 dall'

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 2 maggio 2005 l'avv. CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso

di fr. 5'929.85 oltre interessi del 5% dal 28 agosto 2004 rivendicati a saldo

della sua parcella notarile 28 luglio 2004 emessa nell'ambito della stesura di

un atto di compravendita immobiliare;

che a

valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto la parcella notarile 28

luglio 2004, non impugnata dal cliente nel termine di 15 giorni dalla sua

notifica;

che il

convenuto si è opposto all'istanza contestando la qualifica di valido titolo esecutivo

della parcella prodotta, la stessa non essendogli stata notificata con invio raccomandato

come prevede l'art. 27 LN;

che con

sentenza 21 settembre 2005 il Segretario assessore, accogliendo l'istanza, ha attribuito

alla parcella notarile la qualifica di valido titolo esecutivo non essendo

determinante la sua mancata notifica mediante invio raccomandato, il convenuto

non poteva in buona fede nulla eccepire al proposito non avendo impugnato la

parcella benché l'avesse ricevuta;

che con

il presente tempestivo gravame, erroneamente presentato nella forma dell'appello,

RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente

rimprovera al primo giudice di aver attribuito la qualifica di valido titolo esecutivo

alla parcella notarile nonostante questa non gli stia stata spedita per lettera

raccomandata e non via sia la prova del suo passaggio in giudicato;

che nelle

sue osservazioni del 13 ottobre 2005 l'istante conclude per la reiezione del

ricorso eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale;

che, per

quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, per costante giurisprudenza di

questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione

invocato così previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque

valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento

del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il

motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329,

m. 2);

che in

concreto a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria

valutazione delle prove e l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del

primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.

g CPC, sicché sotto questo profilo il ricorso è ricevibile;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad

art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che

questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto

e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di

eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in

base all’art. 81 LEF;

che oltre

le sentenze, permettono il rigetto definitivo dell'opposizione anche le decisioni

di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto

pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art.

80 cpv. 2 cifra 3 LEF);

che nel

Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di

autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che

l'art. 27 della Legge sulla tariffa notarile parifica espressamente a sentenze esecutive

ai sensi dell'art. 80 LEF anche le parcelle notarili cresciute in giudicato;

che se nonostante

questa norma preveda l'invio della parcella per lettera raccomandata, in

concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il mancato ossequio

di questa formalità non comporta conseguenza alcuna allorquando il destinatario

ha ricevuto l'invio;

che

infatti la notifica irregolare di un atto non ne comporta la nullità se il suo

destinatario ne è comunque venuto a conoscenza entro i termini per un'eventuale

impugnazione (Cocchi/Trezzini,

op. cit. ad art. 120, m. 6-8, n. 413; DTF 122 I 97);

che

nella fattispecie il convenuto mai sostenuto di non aver ricevuto la parcella

notarile e neppure di non averla potuta contestare nel termine di 15 giorni;

che il

documento prodotto a valere quale titolo esecutivo deve inoltre aver assunto

carattere definitivo, questione esaminata d'ufficio dal giudice

indipendentemente da una sua contestazione da parte del convenuto (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

224; D. Staehelin, n. 9 ad art.

80 LEF);

che la parcella ha assunto carattere definitivo, il convenuto non avendola impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF; Stücheli,

op. cit., pag. 227);

che pertanto, come

correttamente concluso dal primo giudice, la parcella notarile

28 luglio 2004 costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione

per l'importo di fr. 5'929.85 (cfr. doc. B);

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione

delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente errata

applicazione del diritto sostanziale, deve essere respinto;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 27 settembre 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dal ricorrente,

rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.350.- a

titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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