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Decisione

16.2005.115

ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

20 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.115

Data decisione, Autorità:

20.10.2005, CCC

Titolo:

ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.115

Lugano

20 ottobre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28

settembre 2005 presentato da

RI 1 (TI)

contro

la sentenza 20 settembre 2005 del Giudice di pace del

circolo di Capriasca nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/25/O) promossa

con istanza 3 dicembre 2004 da

CO 1

rappr.

dall'amministratore unico Daniele Ducoli, Lugano

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 697.- oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 3 dicembre 2004 CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il

pagamento di fr. 697.-, corrispondenti al valore di 90 prodotti estetici venduti

alla convenuta (fr. 570.-) oltre al costo di un appuntamento da questa non

rispettato, il tutto sulla base del contratto concluso dalle parti il 24

ottobre 2003 e avente per oggetto l'acquisto e applicazione di prodotti

dimagranti;

che la

convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente

disdetto il contratto sottoscritto con controparte per motivi di salute;

che con

sentenza 20 settembre 2005 il giudice di pace, accertato che la convenuta aveva

effettivamente ricevuto 90 fiale di prodotti estetici e non si era presentata,

senza alcun preavviso, all'appuntamento fissatole dall'istante per l'inizio dei

trattamenti, ha integralmente accolto l'istanza non avendo la convenuta comprovato

di aver disdetto il contratto in vigore tra le parti;

che con

scritto 28 settembre 2005, indirizzato alla gi__________, ha ribadito la

propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;

che

l'atto in questione, trasmesso per competenza a questa Camera, non può essere

trattato quale valido ricorso per cassazione;

che,

infatti, secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve, pena la

nullità (cpv. 3), contenere le domande di ricorso, i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato;

che in

concreto il contenuto dello scritto 28 settembre 2005 non supera la soglia imposta

dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

invece di indicare le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli

accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme

di diritto, la ricorrente si limita a ribadire, senza però minimamente comprovarlo,

di aver tempestivamente disdetto il contratto in vigore tra le parti;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, sentenza che è in

ogni caso frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e

altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che in

considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano

tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante,

alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso 28 settembre 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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