16.2005.115
ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo
20 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.115
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, CCC
Titolo:
ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.115
Lugano
20 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
settembre 2005 presentato da
RI 1 (TI)
contro
la sentenza 20 settembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/25/O) promossa
con istanza 3 dicembre 2004 da
CO 1
rappr.
dall'amministratore unico Daniele Ducoli, Lugano
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 697.- oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 3 dicembre 2004 CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il
pagamento di fr. 697.-, corrispondenti al valore di 90 prodotti estetici venduti
alla convenuta (fr. 570.-) oltre al costo di un appuntamento da questa non
rispettato, il tutto sulla base del contratto concluso dalle parti il 24
ottobre 2003 e avente per oggetto l'acquisto e applicazione di prodotti
dimagranti;
che la
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente
disdetto il contratto sottoscritto con controparte per motivi di salute;
che con
sentenza 20 settembre 2005 il giudice di pace, accertato che la convenuta aveva
effettivamente ricevuto 90 fiale di prodotti estetici e non si era presentata,
senza alcun preavviso, all'appuntamento fissatole dall'istante per l'inizio dei
trattamenti, ha integralmente accolto l'istanza non avendo la convenuta comprovato
di aver disdetto il contratto in vigore tra le parti;
che con
scritto 28 settembre 2005, indirizzato alla gi__________, ha ribadito la
propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;
che
l'atto in questione, trasmesso per competenza a questa Camera, non può essere
trattato quale valido ricorso per cassazione;
che,
infatti, secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve, pena la
nullità (cpv. 3), contenere le domande di ricorso, i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato;
che in
concreto il contenuto dello scritto 28 settembre 2005 non supera la soglia imposta
dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
invece di indicare le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli
accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme
di diritto, la ricorrente si limita a ribadire, senza però minimamente comprovarlo,
di aver tempestivamente disdetto il contratto in vigore tra le parti;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, sentenza che è in
ogni caso frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e
altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante,
alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso 28 settembre 2005 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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