16.2005.116
ricevibilità ricorso per cassazione - ricorso nullo
26 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.116
Data decisione, Autorità:
26.10.2005, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso per cassazione - ricorso nullo
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.116
Lugano
26 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 12 ottobre 2005
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 29 settembre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.148) promossa con istanza 30 aprile 20004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr.
4'100.- oltre accessori di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano postulando
nel contempo l'annullamento della procedura esecutiva, domande accolte dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 30 aprile 2004 __________ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, di accertata l'inesistenza del debito di fr. 4'100.- di cui al PE n.
__________ dell'UE di Lugano fattole notificare da RI 1 per la restituzione di
un prestito personale di tale importo, di cui l'escussa ha contestato
l'esistenza avendo versato alla convenuta fr. 1'500.- effettivamente ricevuti;
che con
sentenza 29 settembre 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha
quindi accertato l'inesistenza del credito di fr. 4'100.- rivendicato
dall'istante non avendo questa comprovato di aver prestato alla convenuta detto
importo;
che con
scritto 12 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1ha espresso il proprio
disappunto circa l'esito della procedura contro di lei promossa;
che
l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione, è nullo;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel
caso concreto il contenuto dello scritto 12 ottobre 2005 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il
proprio dissenso circa l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr.
4'100.- dalla stessa rivendicato nei confronti di CO 1
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante,
alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 12 ottobre 2005 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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