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Decisione

16.2005.116

ricevibilità ricorso per cassazione - ricorso nullo

26 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.116

Data decisione, Autorità:

26.10.2005, CCC

Titolo:

ricevibilità ricorso per cassazione - ricorso nullo

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.116

Lugano

26 ottobre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 ottobre 2005

presentato da

RI 1

contro

la sentenza 29 settembre 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile

inappellabile (inc. n. IU.2004.148) promossa con istanza 30 aprile 20004 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr.

4'100.- oltre accessori di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano postulando

nel contempo l'annullamento della procedura esecutiva, domande accolte dal

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 30 aprile 2004 __________ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, di accertata l'inesistenza del debito di fr. 4'100.- di cui al PE n.

__________ dell'UE di Lugano fattole notificare da RI 1 per la restituzione di

un prestito personale di tale importo, di cui l'escussa ha contestato

l'esistenza avendo versato alla convenuta fr. 1'500.- effettivamente ricevuti;

che con

sentenza 29 settembre 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha

quindi accertato l'inesistenza del credito di fr. 4'100.- rivendicato

dall'istante non avendo questa comprovato di aver prestato alla convenuta detto

importo;

che con

scritto 12 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1ha espresso il proprio

disappunto circa l'esito della procedura contro di lei promossa;

che

l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione, è nullo;

che

giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel

caso concreto il contenuto dello scritto 12 ottobre 2005 della ricorrente non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il

proprio dissenso circa l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr.

4'100.- dalla stessa rivendicato nei confronti di CO 1

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che in

considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano

tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante,

alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 12 ottobre 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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