16.2005.118
diritto di essere sentito - notifica citazione - se non è contestata la regolarità della notifica la parte che non ha ritirato la citazione non può dolersi della lesione del suo diritto di essere sent
3 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.118
Data decisione, Autorità:
03.11.2005, CCC
Titolo:
diritto di essere sentito - notifica citazione - se non è contestata la regolarità della notifica la parte che non ha ritirato la citazione non può dolersi della lesione del suo diritto di essere sentita
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 124 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.118
Lugano
3 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 14 ottobre 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc.
n. EF.2005.2076) promossa con istanza 5 luglio 2005 da
CO 1
con la
quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 5 luglio 2005 CO 1 hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per
l'incasso di fr. 3'200.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni
scadute per i mesi di maggio e giugno 2005, per la locazione di un appartamento
a __________;
che con
sentenza 14 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata
la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione
sottoscritto dalle parti l'8 settembre 2002 al quale l'escussa, assente al
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 19 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio sostenendo di non essere entrata in possesso dell'invito per l'udienza
del 14 ottobre e quindi di non aver potuto presenziare al contraddittorio;
che
l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che nella
fattispecie con ordinanza 7 luglio 2005, spedita mediante invio raccomandato n.
98.00.690001.01304637, il pretore ha citato le parti all’udienza del 14 ottobre
2005 per il contraddittorio;
che la
raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto
il periodo di giacenza, è stata rinviata alla pretura;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell’autorità
spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato
alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,
m. 1);
che
nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della
notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di
ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé
stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo diritto
di essere sentita non è stato violato;
che
il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che vista
la particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse
di giustizia, né si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il
ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 19 ottobre 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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