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Decisione

16.2005.118

diritto di essere sentito - notifica citazione - se non è contestata la regolarità della notifica la parte che non ha ritirato la citazione non può dolersi della lesione del suo diritto di essere sent

3 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.118

Data decisione, Autorità:

03.11.2005, CCC

Titolo:

diritto di essere sentito - notifica citazione - se non è contestata la regolarità della notifica la parte che non ha ritirato la citazione non può dolersi della lesione del suo diritto di essere sentita

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

art. 124 CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

Incarto n.

16.2005.118

Lugano

3 novembre

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19

ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 14 ottobre 2005 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc.

n. EF.2005.2076) promossa con istanza 5 luglio 2005 da

CO 1

con la

quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta

dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 5 luglio 2005 CO 1 hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per

l'incasso di fr. 3'200.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni

scadute per i mesi di maggio e giugno 2005, per la locazione di un appartamento

a __________;

che con

sentenza 14 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata

la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione

sottoscritto dalle parti l'8 settembre 2002 al quale l'escussa, assente al

contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 19 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio sostenendo di non essere entrata in possesso dell'invito per l'udienza

del 14 ottobre e quindi di non aver potuto presenziare al contraddittorio;

che

l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione;

che

giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che nella

fattispecie con ordinanza 7 luglio 2005, spedita mediante invio raccomandato n.

98.00.690001.01304637, il pretore ha citato le parti all’udienza del 14 ottobre

2005 per il contraddittorio;

che la

raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto

il periodo di giacenza, è stata rinviata alla pretura;

che

per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell’autorità

spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato

alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,

m. 1);

che

nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della

notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di

ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé

stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo diritto

di essere sentita non è stato violato;

che

il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che vista

la particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse

di giustizia, né si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il

ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 19 ottobre 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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