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Decisione

16.2005.121

locazione - vendita dell'ente locato - spese accessorie - periodo di computo - prova delle spese sostenute - audizione della sorella della parte nella procedura di locazione - potere di indagine del g

19 settembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i signori CO 1 hanno già pagato la nafta, in previsione dell'acquisto avvenuto

solo nella metà di febbraio 2003…..Forse vi era anche una posizione per l'energia

elettrica, assunta anticipatamente dai signori CO 1, sia nella documentazione

agli atti, in particolare nella fattura 27 gennaio 2003 per la fornitura di

olio da riscaldamento (doc. E), intestata agli istanti e da loro soluta. Su

questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve essere respinto.

6. In

merito all'importo di fr. 1'527.95 richiesto dagli istanti per il consumo di

combustibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2003 (doc. C), che il

primo giudice ha riconosciuto sulla base delle fatture agli atti regolarmente

onorate dagli istanti e relative al periodo in questione, va rilevato che il

ricorrente non ha formulato nessuna precisa censura nei confronti del giudizio

pretorile, essendosi limitato a riprodurre il contenuto delle sue conclusioni

scritte 26 luglio 2005. Così facendo, ossia non esprimendo nessuna critica nei

confronti del giudizio pretorile, il ricorso è su questo punto irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art.

309, m. 36 e n. 467).

7. Tra

le spese accessorie contestate dal ricorrente, vi è quella relativa

all'abbonamento di servizio del bruciatore di fr. 450.-, che il Pretore ha

riconosciuto ancorché basata su una fattura allestita da uno degli istanti nella

sua qualità di bruciatorista diplomato. A questo proposito, poiché il

ricorrente non contesta l'ammontare della spesa e l'effettiva esecuzione delle

prestazioni fatturate, ovvero le usuali operazioni di verifica e revisione del

bruciatore (la sostituzione del medesimo non essendogli stata fatturata, cfr.

verbale 8 aprile 2005), non può essere considerato arbitrario il fatto per il

primo giudice di aver riconosciuto questa posta, peraltro prevista anche dal contratto

di locazione. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che – come detto –

non ha contestato il contenuto della fattura in quanto tale, non basta il solo

fatto che questa sia stata allestita dalla parte istante per considerarla inveritiera

o addirittura inesistente.

Anche la

contestazione sul riconoscimento delle spese di sollecito non può essere

condivisa, ben ammettendo il ricorrente l'esistenza di un suo debito nei

confronti degli istanti, ciò che basta a legittimare l'invio dei richiami di

pagamento, indipendentemente dagli importi richiesti.

8. Quanto alle spese di pulizia, che il Pretore ha ammesso sulla

base della fattura 30 giugno 2003 allestita da G__________ (doc. L), sorella

dell'istante, e della sua deposizione testimoniale, va rilevato che,

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il divieto posto dall'art. 228

cifra 2 CPC all'audizione testimoniale di fratelli e sorelle della parte, non

si applica nel caso concreto. Nell'ambito della procedura per le controversie

in materia di locazione, regolata dal principio inquisitorio, il giudice è infatti

tenuto ad accertare i fatti d'ufficio e ha la facoltà di apprezzare liberamente

le prove, comprese quelle il cui valore sarebbe limitato o addirittura escluso

dalle norme di procedura cantonali (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 407, m. 1). In questo specifico tipo di procedura il giudice

non è vincolato dalle disposizioni di procedura cantonali che dichiarano

inammissibile la deposizione testimoniale di certe categorie di persone (cfr. Jeanprêtre/Koller/Roncoroni/

Cocchi, Il nuovo diritto di locazione,

1991, pag. 77). Il fatto quindi per il Pretore di aver considerato provata la

pretesa di fr. 1'200.- di parte istante sulla base della deposizione __________

Z__________ __________ che ha confermato l'esecuzione delle pulizie nello stabile

occupato dal convenuto e la loro remunerazione nella misura fatta valere in

giudizio, non può essere censurato. Ne discende che anche su questo punto il

ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere

respinto.

9. Per

quel che riguarda il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. 491305 dell’UEF di Bellinzona, il ricorso deve essere

accolto giacché il primo giudice, in violazione dell'art. 86 CPC che gli vieta

di concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 86, m.

2 e 3), ha pronunciato su una domanda non richiesta dagli istanti.

10. Alla

luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla

richiesta di annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza pretorile.

Quanto alle pretese degli istanti formulate in questa sede, esse sono inammissibili

poiché non formulate nell'ambito di un'impugnativa.

11. Per

quanto attiene alla ripartizione di tasse, spese e ripetibili, il giudizio

pretorile, che le ha accollate al convenuto, non necessita di essere modificato

ritenuto che la concessione del rigetto dell'opposizione è frutto di

un'iniziativa del giudice e non della parte istante, e costituisce comunque un

accessorio dell'azione principale. Lo stesso principio vale anche in questa

sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 26 ottobre 2005 di RI 1__________accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 18 ottobre 2005 del

Pretore supplente del Distretto di Bellinzona è annullato.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 70.-

b) spese fr.

30.

-

fr.

100.

-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla

controparte fr. 50.- a titolo di indennità ridotta per questa sede.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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