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Decisione

16.2005.122

ricevibilità ricorso - ricorso nullo - notifica citazione

9 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti avevano occupato il medesimo sulla base di un contratto di

locazione per il quale le parti avevano pattuito una pigione mensile di fr.

1'300.-, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 24 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera

per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1

che

-anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo

giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o

eccezioni;

che,

per quanto attiene all'assenza dei convenuti alla discussione dell'istanza, per

costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell’autorità spedito

per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato

alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,

m. 1);

che

è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo

di assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della

corrispondenza indirizzatagli al fine di poter tempestivamente tutelare i

propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che,

nel caso concreto, poiché i ricorrenti non contestano la regolarità della

notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di

ritiro della raccomandata contenente l'invio, essi non possono che imputare a loro

stessi l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il loro diritto

di essere sentite non è stato violato;

che

giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che

nella fattispecie il contenuto dello scritto 24 ottobre 2005 dei ricorrenti non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che,

infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del

Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

sull’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a far valere,

peraltro per la prima volta e quindi tardivamente ai sensi del menzionato art.

321 cpv. 1 lett. b CPC, delle pretese risarcitorie nei confronti dell'istante;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 24 ottobre 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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