16.2005.124
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - verifica d'ufficio della validità del contratto - interpretazione dichiarazione - fideiussione - presupposti - requisito della forma
22 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.124
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - verifica d'ufficio della validità del contratto - interpretazione dichiarazione - fideiussione - presupposti - requisito della forma
FIDEIUSSIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 492 CO
art. 493 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2005.124
Lugano
22 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Balerna nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc.
n. 135/B) promossa con istanza 19 settembre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 19 settembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 1'600.-, rivendicati a saldo della retta scolastica per l'anno 2004/2005
dovuta all'iscrizione di __________, moglie dell'escusso, a corsi per il
conseguimento del diploma di dirigente di asilo nido. A valere quale riconoscimento
di debito l'istante ha prodotto la dichiarazione sottoscritta il 21 luglio
2004 con la quale il convenuto si impegnava a garantire il pagamento delle
rate di CHF 500.- mensili relative alla retta scolastica della signora __________
fino a concorrenza dell'importo di CHF 6'500.-. E siccome quest'ultima ha
versato acconti per fr. 4'900.- l'istante ha chiesto il versamento del saldo di
fr. 1'600.-.
Il
convenuto si è opposto all'istanza contestando la sua qualità di debitore dell'importo
posto in esecuzione, avendo egli assunto il debito della moglie unicamente quale
garante e a titolo sussidiario, ovvero solo nell'eventualità in cui non fosse stato
possibile recuperare il credito presso la medesima.
2.
Con sentenza 12 ottobre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha
accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione.
3.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato l'art. 82 LEF attribuendo alla documentazione prodotta
dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito; egli si duole
inoltre di una carente motivazione della sentenza e di non aver potuto visionare
gli atti. Il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
5. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84). Simile qualifica è riconosciuta a un documento, o un insieme di
documenti, dal quale si evince la dichiarazione di volontà chiara, esplicita,
non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi
debitore nei confronti dell'istante per un importo determinato o facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit. , n. 21 segg. ad
art. 82). Nel caso di specie, è contestata la qualifica di riconoscimento di
debito attribuita dal primo giudice alla dichiarazione sottoscritta dal convenuto
in calce allo scritto 21 luglio 2004 della moglie, con la quale questi si è
impegnato a garantire il pagamento delle rate di CHF 500.- mensili relative
alla retta scolastica della signora __________ fino a concorrenza dell'importo
di CHF 6'500.- corrispondente all'intera annualità nel caso la signora __________
possa frequentare la vostra scuola.
Orbene,
dovendosi qualificare siffatta dichiarazione, occorre innanzi tutto riferirsi
al suo tenore che non occorre interpretare, giacché, senza equivoci, il
convenuto non si è impegnato a pagare personalmente il debito della moglie ma
solo a garantirne il pagamento, qualora questa non fosse stata in grado di
provvedervi lei stessa. Poiché il convenuto non aveva nessun interesse proprio
all'esecuzione del contratto e neppure ne traeva alcun beneficio, ritenuto che l'obbligo
di garanzia corrisponde esattamente a quello del debitore principale (la
moglie) ed è definito interamente con riferimento a quel contratto, tanto è
vero che il convenuto ha sottoscritto lo stesso testo e quindi è intervenuto nello
stesso e non ha assunto un obbligo diretto, porta indizi a favore della
fideiussione ai sensi dell'art. 492 CO.
6.
La fideiussione è un contratto mediante il quale il fideiussore si impegna
verso il creditore a rispondere accessoriamente dell'esecuzione dell'impegno
assunto dal debitore principale (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 1 ad art. 492 CO). L'art.
493 cpv. 2 CO, norma di diritto imperativo (Thévenoz/Werro,
op. cit., n. 1 ad art. 493 CO), prevede che
quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione
richiede l'atto pubblico. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila
franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione sia
nell'atto stesso scritta di propria mano dal fideiussore, ritenuto che il
mancato ossequio della forma comporta la nullità del contratto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 7 ad art. 493 CO). In concreto, poiché al giudice del
rigetto compete la verifica d'ufficio della validità del contratto prodotto a
valere quale riconoscimento di debito (D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 48 ad art. 82 LEF), il riconoscimento di debito sul quale l'istante ha
basato la sua domanda di rigetto dell'opposizione, ovvero l'impegno
sottoscritto dal convenuto in calce allo scritto 21 luglio 2004 della moglie, è
nullo per vizio di forma.
7.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali e
conseguente errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice,
deve essere accolto senza che sia necessario verificare le ulteriori censure
ricorsali.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
8.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 17), mentre la domanda
di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente non può essere accolta non dovendo
egli sopportare oneri processuali.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 24 ottobre 2005
di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace del Circolo di Balerna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è respinta.
2. La tassa di giustizia
di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo
di rifondere al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.
Considerandi
II.
La domanda di assistenza giudiziaria 24 ottobre 2005 è respinta.
III. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.¿, sono poste a carico CO
1.
il quale rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità.
IV. Intimazione:
- ;
- , .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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