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Decisione

16.2005.124

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - verifica d'ufficio della validità del contratto - interpretazione dichiarazione - fideiussione - presupposti - requisito della forma

22 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.124

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - verifica d'ufficio della validità del contratto - interpretazione dichiarazione - fideiussione - presupposti - requisito della forma

FIDEIUSSIONE

RICONOSCIMENTO DI DEBITO

art. 492 CO

art. 493 CO

art. 82 LEF

Incarto n.

16.2005.124

Lugano

22 febbraio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24

ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace del

circolo di Balerna nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc.

n. 135/B) promossa con istanza 19 settembre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria

dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di

Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Con

istanza 19 settembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso

di fr. 1'600.-, rivendicati a saldo della retta scolastica per l'anno 2004/2005

dovuta all'iscrizione di __________, moglie dell'escusso, a corsi per il

conseguimento del diploma di dirigente di asilo nido. A valere quale riconoscimento

di debito l'istante ha prodotto la dichiarazione sottoscritta il 21 luglio

2004 con la quale il convenuto si impegnava a garantire il pagamento delle

rate di CHF 500.- mensili relative alla retta scolastica della signora __________

fino a concorrenza dell'importo di CHF 6'500.-. E siccome quest'ultima ha

versato acconti per fr. 4'900.- l'istante ha chiesto il versamento del saldo di

fr. 1'600.-.

Il

convenuto si è opposto all'istanza contestando la sua qualità di debitore dell'importo

posto in esecuzione, avendo egli assunto il debito della moglie unicamente quale

garante e a titolo sussidiario, ovvero solo nell'eventualità in cui non fosse stato

possibile recuperare il credito presso la medesima.

2.

Con sentenza 12 ottobre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha

accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione.

3.

Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

erroneamente applicato l'art. 82 LEF attribuendo alla documentazione prodotta

dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito; egli si duole

inoltre di una carente motivazione della sentenza e di non aver potuto visionare

gli atti. Il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

Al

ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60

consid. 5a).

5. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad

art. 84). Simile qualifica è riconosciuta a un documento, o un insieme di

documenti, dal quale si evince la dichiarazione di volontà chiara, esplicita,

non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi

debitore nei confronti dell'istante per un importo determinato o facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit. , n. 21 segg. ad

art. 82). Nel caso di specie, è contestata la qualifica di riconoscimento di

debito attribuita dal primo giudice alla dichiarazione sottoscritta dal convenuto

in calce allo scritto 21 luglio 2004 della moglie, con la quale questi si è

impegnato a garantire il pagamento delle rate di CHF 500.- mensili relative

alla retta scolastica della signora __________ fino a concorrenza dell'importo

di CHF 6'500.- corrispondente all'intera annualità nel caso la signora __________

possa frequentare la vostra scuola.

Orbene,

dovendosi qualificare siffatta dichiarazione, occorre innanzi tutto riferirsi

al suo tenore che non occorre interpretare, giacché, senza equivoci, il

convenuto non si è impegnato a pagare personalmente il debito della moglie ma

solo a garantirne il pagamento, qualora questa non fosse stata in grado di

provvedervi lei stessa. Poiché il convenuto non aveva nessun interesse proprio

all'esecuzione del contratto e neppure ne traeva alcun beneficio, ritenuto che l'obbligo

di garanzia corrisponde esattamente a quello del debitore principale (la

moglie) ed è definito interamente con riferimento a quel contratto, tanto è

vero che il convenuto ha sottoscritto lo stesso testo e quindi è intervenuto nello

stesso e non ha assunto un obbligo diretto, porta indizi a favore della

fideiussione ai sensi dell'art. 492 CO.

6.

La fideiussione è un contratto mediante il quale il fideiussore si impegna

verso il creditore a rispondere accessoriamente dell'esecuzione dell'impegno

assunto dal debitore principale (Thévenoz/Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 1 ad art. 492 CO). L'art.

493 cpv. 2 CO, norma di diritto imperativo (Thévenoz/Werro,

op. cit., n. 1 ad art. 493 CO), prevede che

quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione

richiede l'atto pubblico. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila

franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione sia

nell'atto stesso scritta di propria mano dal fideiussore, ritenuto che il

mancato ossequio della forma comporta la nullità del contratto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 7 ad art. 493 CO). In concreto, poiché al giudice del

rigetto compete la verifica d'ufficio della validità del contratto prodotto a

valere quale riconoscimento di debito (D.

Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

1998, n. 48 ad art. 82 LEF), il riconoscimento di debito sul quale l'istante ha

basato la sua domanda di rigetto dell'opposizione, ovvero l'impegno

sottoscritto dal convenuto in calce allo scritto 21 luglio 2004 della moglie, è

nullo per vizio di forma.

7.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali e

conseguente errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice,

deve essere accolto senza che sia necessario verificare le ulteriori censure

ricorsali.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

8.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 17), mentre la domanda

di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente non può essere accolta non dovendo

egli sopportare oneri processuali.

Motivi

per i quali,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 24 ottobre 2005

di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace del Circolo di Balerna

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è respinta.

2. La tassa di giustizia

di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo

di rifondere al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.

Considerandi

II.

La domanda di assistenza giudiziaria 24 ottobre 2005 è respinta.

III. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.¿, sono poste a carico CO

1.

il quale rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità.

IV. Intimazione:

- ;

- , .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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