16.2005.125
coattiva - legittimazione passiva dei comproprietari - prestazione pecuniaria frazionabile - spese manutenzione piscina
22 febbraio 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.125
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CCC
Titolo:
coattiva - legittimazione passiva dei comproprietari - prestazione pecuniaria frazionabile - spese manutenzione piscina
COMPROPRIETÀ
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 646 CC
art. 41 CPC-TI
art. 42 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.125
Lugano
22 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
ottobre 2005 presentato da
RI 1 (D)
RI 2
RI 3)
RI 4 (D)
RI 5 (D)
RI 6 (D)
RI 7
RI 8)
(patr. dallo RA 1)
contro
la sentenza 7 settembre 2005 del Giudice di pace del
circolo del Gambarogno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 10/Ord/5)
promossa con istanza 15 giugno 2005 da
CO 1)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'774.45 oltre
interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF
di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 15 giugno 2005 la ditta CO 1 di Magadino, specializzata nella manutenzione
di piscine, ha convenuto in giudizio la Comunione comproprietaria part. 788,
__________ per ottenere il pagamento di fr. 1'774.45, di cui fr. 1'475.45 a
saldo di fatture emesse il 13 dicembre 2004 per la manutenzione della piscina
situata sulla comproprietà coattiva particella n. 788, oltre a un'indennità
rivendicata sulla base dell'art. 41 CO;
che
all'udienza del 7 settembre 2005, indetta per la discussione, la parte
convenuta non è comparsa;
che
con sentenza 7 settembre 2005 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha
accolto l'istanza e ha condannato, la comunione dei comproprietari della part. 788
RFD __________, rappresentata da RI 8, al pagamento di
fr.
1'774.45;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 10 novembre 2005, la comunione dei comproprietari della part. 788
RFD __________ e RI 8 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC; i ricorrenti si dolgono della
lesione del loro diritto esseri sentiti per non aver ricevuto nessuna
comunicazione in merito all'istanza, l'atto essendo stato notificato a una sola
comproprietaria, senza che questa li rappresentasse; essi contestano inoltre le
modalità di notifica dell'istanza giacché l'atto è stato inviato a RI 8 non al
suo domicilio di __________ bensì a __________;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella fattispecie l'azione tende a ottenere il pagamento di spese per la manutenzione
della piscina situata sulla particella n. 788 RFD __________;
che
tale fondo è costituito come comproprietà coattiva delle particelle n. da 1638
a 1645 RFD di __________, proprietà dei singoli ricorrenti;
che
proprio perché trattasi di singoli proprietari che detengono una quota parte ideale
di un fondo (Meier-Hayoz, Berner
Kommentar, ad art. 646 CC, n. 2; Steinauer,
Les droits réels, Vol. I, 3a ed., 1997, n. 1117), la comunione dei comproprietari in quanto tale
non ha la capacità di essere parte (Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 13; Steinauer, op. cit., n. 1293);
che
di conseguenza, se l'intervento del terzo interessa l'intero fondo costituito
in comproprietà, sono i comproprietari che ne rispondono limitatamente alla
loro quota parte (Meier-Hayoz, op.
cit., ad art. 646 CC, n. 93; Steinauer,
op. cit., n. 1295);
che
nel caso di specie, trattandosi di una prestazione pecuniaria, frazionabile (Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646 CC,
n. 98 e 108), l'istante avrebbe dovuto convenire in giudizio tutti i
comproprietari proporzionalmente alle loro quote (Cocchi/Trezzini, CPC- TI, ad art. 41, m. 9), rispettivamente
chiedere la condanna di RI 8, che non può essere considerata rappresentante
degli altri comproprietari, al pagamento della sua quota;
che
diversamente da quanto avviene per le pretese riguardanti l'intero fondo e non
frazionabili per le quali i comproprietari costituiscono un litisconsorzio
necessario (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 41, m. 9-13; Meier-Hayoz,
op. cit., ad art. 646, n. 99), in concreto essi costituiscono tutt'al più un litisconsorzio
facoltativo ai sensi dell'art. 42 CPC (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ad art. 42, m. 2);
che,
invero, l'istante, nel suo allegato, oltre alla comunione dei comproprietari,
ha indicato tutti i rappresentanti della comproprietà coattiva part. n. 788,
sicché l'atto deve essere loro notificato previa completazione da parte
dell'istante dell'indicazione delle singole quote di comproprietà che
determinano il credito rivendicato nei confronti dei singoli convenuti;
che
in accoglimento del ricorso che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC avendo il primo giudice ammesso a torto la
legittimazione passiva della comunione dei comproprietari, la sentenza
impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché assegni
all'istante un termine adeguato entro cui integrare l'istanza con l'indicazione
della quota a carico di ogni comproprietario così da poter suddividere il suo
credito tra i medesimi;
che
una volta completata l'istanza il giudice dovrà notificare la stessa a tutti i convenuti
con relativa citazione dei medesimi all'udienza di discussione;
che,
avendo nel frattempo i convenuti designato quale loro rappresentante legale
l'avv. __________, la citazione potrà essere loro notificata presso quest'ultima
(art. 120 cpv. 4 CPC);
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio, mentre le ripetibili di questa sede sono da porre a
carico delle Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 148, m. 18), ritenuto invece che per la prima istanza non
possono essere riconosciute ripetibili alla parte convenuta che non ha
partecipato all'udienza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l¿art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 è accolto nel senso che la sentenza 7 settembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Gambarogno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice
perché inviti l'istante a completare l'istanza, riprenda gli atti omessi ed
emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà ai ricorrenti in solido l'importo di fr. 200.- a titolo di
ripetibili per questa sede.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
Considerandi
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
terzi implicati
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d¿appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster