16.2005.126
rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito
11 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.126
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 124 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.126
Lugano
11 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 25 ottobre 2005 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, nella procedura in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2005.310) promossa con istanza 29 agosto 2005 da
CO 1
rappr. dall'RA 1n
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Locarno,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 29 agosto 2005 RA 1 del Distretto di __________, in rappresentanza del
Canton __________ e del Comune di __________, ha chiesto il rigetto in vi__________
dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 2'517.35 oltre interessi
rivendicati a saldo dell'imposta comunale e cantonale per il 2003;
che con
sentenza 25 ottobre 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, accertata
la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante
alla quale l'escusso, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 7 novembre 2005, erroneamente indirizzato alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 RI 1
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che nella
fattispecie con ordinanza 16 settembre 2005, spedita mediante invio raccomandato
n. 98.00.660001.00369928, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 24
ottobre 2005 per il contraddittorio;
che la
raccomandata destinata a RI 1non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto
il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità
spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato
alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,
m. 1);
che
in concreto, non contestando la regolarità della notifica, in particolare di
non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, il
ricorrente non può che imputare a sé stesso l'assenza alla discussione
dell'istanza;
che
nelle circostanze descritte, il diritto di essere sentito dell'interessato non
è stato violato, senza dimenticare che il Pretore, pur non essendone obbligato
(art. 124 cpv. 2 CPC), ha tentato, senza esito, una nuova notifica tramite
usciere comunale;
che
il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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