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Decisione

16.2005.126

rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito

11 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.126

Data decisione, Autorità:

11.11.2005, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

art. 29 cpv. 2 COST

art. 124 CPC-TI

art. 327 let. e CPC-TI

Incarto n.

16.2005.126

Lugano

11 novembre

2005/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7

novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 25 ottobre 2005 del Pretore della

giurisdizione di Locarno-Città, nella procedura in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2005.310) promossa con istanza 29 agosto 2005 da

CO 1

rappr. dall'RA 1n

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Locarno,

domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 29 agosto 2005 RA 1 del Distretto di __________, in rappresentanza del

Canton __________ e del Comune di __________, ha chiesto il rigetto in vi__________

dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 2'517.35 oltre interessi

rivendicati a saldo dell'imposta comunale e cantonale per il 2003;

che con

sentenza 25 ottobre 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, accertata

la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante

alla quale l'escusso, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che con

scritto 7 novembre 2005, erroneamente indirizzato alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 RI 1

che

giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che nella

fattispecie con ordinanza 16 settembre 2005, spedita mediante invio raccomandato

n. 98.00.660001.00369928, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 24

ottobre 2005 per il contraddittorio;

che la

raccomandata destinata a RI 1non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto

il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura;

che

per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità

spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato

alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,

m. 1);

che

in concreto, non contestando la regolarità della notifica, in particolare di

non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, il

ricorrente non può che imputare a sé stesso l'assenza alla discussione

dell'istanza;

che

nelle circostanze descritte, il diritto di essere sentito dell'interessato non

è stato violato, senza dimenticare che il Pretore, pur non essendone obbligato

(art. 124 cpv. 2 CPC), ha tentato, senza esito, una nuova notifica tramite

usciere comunale;

che

il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse

e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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