16.2005.127
legittimazione alla rappresentanza processuale in cassazione - non data al marito della parte - verifica d'ufficio - ricevibilità del ricorso che non contiene nessuna censura - ricorso in tedesco - ri
11 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.127
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, CCC
Titolo:
legittimazione alla rappresentanza processuale in cassazione - non data al marito della parte - verifica d'ufficio - ricevibilità del ricorso che non contiene nessuna censura - ricorso in tedesco - ricorso nullo
LINGUA ITALIANA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 117 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 301 CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.127
Lugano
11 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31
ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 7 ottobre 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.264)
promossa con istanza 17 giugno 2005 da
CO 1
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
4'861.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande
accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 17 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4'861.40 oltre accessori,
a saldo dello scoperto per l'uso della carta VISA n. __________ di cui era
titolare, pretesa che la convenuta, assente all’udienza di discussione, non ha
contestato;
che
con sentenza 7 ottobre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta,
ha accolto l’istanza;
che con scritto 31 ottobre 2005, redatto in tedesco e indirizzato alla Pretura,
__________ __________, marito di RI 1, ha contestato il predetto giudizio;
che
l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale
ricorso per cassazione non essendo ipotizzabile un'azione di disconoscimento
del debito - proponibile solo nell'ambito di una procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF) - non può essere esaminato
nel merito;
che tra i
presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in cassazione,
oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio
della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza
legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 2 ad art. 301);
che
__________non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate
alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale
rappresentante legale della moglie;
che
sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo
nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di
esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle
parti (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
art. 142, m. 4);
che sottoscritto
da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n.
4 CPC), il ricorso 31 ottobre 2005 deve essere dichiarato nullo (art. 142 cpv.
1 lett. a CPC);
che nelle
circostanze descritte, ciò rende inutile fissare alla ricorrente un termine per
la traduzione in italiano del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);
che,
inoltre comunque sia, il ricorso sarebbe nullo anche perché, contrariamente a
quanto impone l'art. 329 cpv. 2 CPC, non contiene le domande di ricorso così
come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o
almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che infatti,
invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione
di norme di diritto, il ricorrente si limita a sostenere di aver ottenuto
dall'istante garanzie circa la possibilità per la moglie di saldare un
eventuale scoperto mediante pagamenti rateali;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 31 ottobre 2005 di RI 1è nullo.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
della ricorrente.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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