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Decisione

16.2005.127

legittimazione alla rappresentanza processuale in cassazione - non data al marito della parte - verifica d'ufficio - ricevibilità del ricorso che non contiene nessuna censura - ricorso in tedesco - ri

11 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.127

Data decisione, Autorità:

11.11.2005, CCC

Titolo:

legittimazione alla rappresentanza processuale in cassazione - non data al marito della parte - verifica d'ufficio - ricevibilità del ricorso che non contiene nessuna censura - ricorso in tedesco - ricorso nullo

LINGUA ITALIANA

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 117 CPC-TI

art. 142 CPC-TI

art. 301 CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.127

Lugano

11 novembre

2005/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31

ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 7 ottobre 2005 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.264)

promossa con istanza 17 giugno 2005 da

CO 1

con la

quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

4'861.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande

accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 17 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4'861.40 oltre accessori,

a saldo dello scoperto per l'uso della carta VISA n. __________ di cui era

titolare, pretesa che la convenuta, assente all’udienza di discussione, non ha

contestato;

che

con sentenza 7 ottobre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato

il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta,

ha accolto l’istanza;

che con scritto 31 ottobre 2005, redatto in tedesco e indirizzato alla Pretura,

__________ __________, marito di RI 1, ha contestato il predetto giudizio;

che

l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale

ricorso per cassazione non essendo ipotizzabile un'azione di disconoscimento

del debito - proponibile solo nell'ambito di una procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF) - non può essere esaminato

nel merito;

che tra i

presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di

causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro

rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che

legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in cassazione,

oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio

della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza

legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 ad art. 301);

che

__________non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate

alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale

rappresentante legale della moglie;

che

sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo

nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di

esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle

parti (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

art. 142, m. 4);

che sottoscritto

da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n.

4 CPC), il ricorso 31 ottobre 2005 deve essere dichiarato nullo (art. 142 cpv.

1 lett. a CPC);

che nelle

circostanze descritte, ciò rende inutile fissare alla ricorrente un termine per

la traduzione in italiano del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);

che,

inoltre comunque sia, il ricorso sarebbe nullo anche perché, contrariamente a

quanto impone l'art. 329 cpv. 2 CPC, non contiene le domande di ricorso così

come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o

almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che infatti,

invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore

relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione

di norme di diritto, il ricorrente si limita a sostenere di aver ottenuto

dall'istante garanzie circa la possibilità per la moglie di saldare un

eventuale scoperto mediante pagamenti rateali;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 31 ottobre 2005 di RI 1è nullo.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

della ricorrente.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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