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Decisione

16.2005.128

contratto di locazione - difetti nell'ente locato - presupposti della disdetta straordinaria del contratto - contenuto deposizione testimoniale - definizione di controversia in materia di locazione

28 luglio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

8.

Per quanto attiene alle pretese risarcitorie fatte valere dall'istante e in

parte riconosciute dalla convenuta, è vero che, contrariamente a quanto ritenuto

dal primo giudice, le stesse rientravano nell'ambito del contratto di locazione

e dovevano giustamente essere fatte valere con questa procedura (il concetto di

controversia in materia di locazione dovendo essere interpretato in modo molto

ampio, cfr. Cocchi, Diritto della

locazione, 1999, pag. 90), tuttavia il Pretore le ha giustamente respinte poiché

estinte per compensazione con il credito per pigioni fatto valere dalla convenuta

e di importo superiore. Ne discende che il ricorso, di natura prevalentemente

appellattoria in quanto si limita a riproporre il personale punto di vista

della parte istante, a lei certo più favorevole ma non sufficiente per

dimostrare che la versione fatta propria dal Pretore sarebbe arbitraria, deve

essere respinto.

9. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente

verserà alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale,

un'adeguata indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC e per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 3005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.-

b)

spese fr.

50.

-

fr.

150.

-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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