16.2005.129
ordinaria trattata quale sommaria - definizione riconoscimento di debito
6 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2005.129
Data decisione, Autorità:
06.03.2006, CCC
Titolo:
ordinaria trattata quale sommaria - definizione riconoscimento di debito
PROCEDURA
art. 101 CPC-TI
art. 291 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2005.129
Lugano
6 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 21 ottobre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile (inc. n. 102/2005)
promossa con istanza 27 settembre 2005 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 699.40 oltre accessori e il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza
27 settembre 2005 (denominata azione di accertamento), la società
fiduciaria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di
Riva San Vitale per ottenere il versamento di fr. 699.40 oltre accessori rivendicati
per il mancato pagamento di fatture emesse il 16 aprile 2004 (fr. 322.80) e il
29 settembre 2004 (fr. 376.60) per prestazioni svolte a favore della convenuta;
che RI 1 si
è opposta all'istanza contestando la sussistenza della pretesa, ritenuto che la
prima fattura si riferisce a prestazioni mai ricevute, mentre la seconda a prestazioni
mai richieste;
che con
sentenza 21 ottobre 2005 il Giudice di pace, qualificando di valido riconoscimento
di debito la documentazione prodotta dall'istante, ha pronunciato il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la presenta di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al
primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
per quanto attiene al tipo di procedura adottata, il primo giudice, nonostante
il chiaro contenuto dell'istanza che postulava per il pagamento di una determinata
somma di denaro e solo in secondo luogo per il rigetto dell'opposizione, ha
trattato la stessa come una semplice istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione
secondo la procedura sommaria dell'art. 20 LALEF, concludendo peraltro a torto
alla presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione
prodotta dall'istante;
che,
infatti, simile qualifica non può essere attribuita a semplici fatture poiché
dalle stesse non risulta la volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta a interpretazione del debitore di pagare una determinata somma di
denaro (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82);
che trattando l'istanza 27 settembre 2005 secondo la procedura
sommaria di rigetto dell'opposizione anziché secondo gli art. 291 segg. CPC, il
giudice di pace ha violato l'art. 101 CPC, secondo cui né il giudice né le
parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla
legge;
che
simile vizio può essere sanato solo con il rinvio degli atti per nuovo
giudizio, da emanarsi nell'ottica di un'azione ordinaria intesa al pagamento di
una somma di denaro, contestata dalla controparte;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si
prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre le
ripetibili di questa sede di spettanza della ricorrente sono poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 148, m. 17 e 18).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 3 novembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva
San Vitale è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Lo Stato del Cantone Ticino
Considerandi
verserà alla ricorrente fr. 40.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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