16.2005.130
rigetto definitivo - tempestività del ricorso - decorrenza del termine - ricorso tardivo
16 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.130
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - tempestività del ricorso - decorrenza del termine - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 329 cpv. 3 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2005.130
Lugano
16 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 1° settembre 2005 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1506) promossa con istanza 18 maggio 2005 da
CO 1
patr. dall' RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 18 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per
l'incasso di fr. 6'306.40 oltre accessori rivendicati a titolo di spese e
ripetibili riconosciutegli con decisione 3 novembre 2004 del Presidente del
Tribunale civile della __________, passata in giudicato e prodotta a valere
quale titolo esecutivo;
che con
sentenza 1° settembre 2005 il Pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso,
assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha
accolto l'istanza;
che con
scritto 13 ottobre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,
in concreto avvenuta il 2 settembre 2005 come si evince dalla ricerca postale
effettuata dalla Pretura mediante il servizio Track & Trace;
che,
pertanto il ricorso è tardivo essendo stato inoltrato il 14 ottobre 2005 (data
del timbro postale);
che,
comunque sia, esso sarebbe nullo poiché non contiene nessuna censura nei
confronti del giudizio pretorile circa gli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o l'applicazione del diritto (art. 329 cpv. 3 CPC), il ricorrente
limitandosi a sollevare questioni di merito improponibili in una procedura di
rigetto definitivo dell'opposizione ove sono ammesse solo le eccezioni di cui
all'art. 81 LEF;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 13 ottobre 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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