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Decisione

16.2005.130

rigetto definitivo - tempestività del ricorso - decorrenza del termine - ricorso tardivo

16 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.130

Data decisione, Autorità:

16.11.2005, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - tempestività del ricorso - decorrenza del termine - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

art. 329 cpv. 3 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 81 LEF

Incarto n.

16.2005.130

Lugano

16 novembre

2005/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13

ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 1° settembre 2005 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura in materia di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1506) promossa con istanza 18 maggio 2005 da

CO 1

patr. dall' RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,

domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 18 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per

l'incasso di fr. 6'306.40 oltre accessori rivendicati a titolo di spese e

ripetibili riconosciutegli con decisione 3 novembre 2004 del Presidente del

Tribunale civile della __________, passata in giudicato e prodotta a valere

quale titolo esecutivo;

che con

sentenza 1° settembre 2005 il Pretore, accertata la presenza di un valido

titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso,

assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha

accolto l'istanza;

che con

scritto 13 ottobre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione,

in concreto avvenuta il 2 settembre 2005 come si evince dalla ricerca postale

effettuata dalla Pretura mediante il servizio Track & Trace;

che,

pertanto il ricorso è tardivo essendo stato inoltrato il 14 ottobre 2005 (data

del timbro postale);

che,

comunque sia, esso sarebbe nullo poiché non contiene nessuna censura nei

confronti del giudizio pretorile circa gli accertamenti istruttori (risultanti

dalle prove) o l'applicazione del diritto (art. 329 cpv. 3 CPC), il ricorrente

limitandosi a sollevare questioni di merito improponibili in una procedura di

rigetto definitivo dell'opposizione ove sono ammesse solo le eccezioni di cui

all'art. 81 LEF;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 13 ottobre 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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