Lexipedia

Decisione

16.2005.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. Per quanto attiene alla richiesta di pagamento del salario maturato

nel mese di maggio 2003 e pacificamente dovuto alla lavoratrice, va rilevato

che l'obbligo di pagamento del salario incombe al datore di lavoro (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 2 ad art. 322 CO), per

cui incombe a quest'ultimo provare di avervi fatto fronte. Mancando qualsiasi

riscontro documentale in tal senso, in particolare una ricevuta sottoscritta

dall'istante, non può certo essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria

la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto non ha provato

di aver effettivamente versato all'istante il salario del mese di maggio 2003.

La diversa interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal ricorrente

non permette infatti di giungere a una diversa conclusione ritenuto che il versamento

del salario a un'altra dipendente (__________), non è sufficiente per dimostrare

che ciò sia avvenuto anche all'istante. Su questo punto il ricorso, con il quale

il ricorrente si limita a proporre una propria personale interpretazione delle

risultanze istruttorie senza però dimostrare che quelle fornita dal pretore

sarebbe arbitraria, deve essere respinto.

7.

Per quel che concerne l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare il

licenziamento in tronco del lavoratore, l'art. 337 CO permette sia al datore di

lavoro che al lavoratore di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per

cause gravi, ovvero per cause che, secondo il principio generale della buona

fede, rendono oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto sino

al normale termine di disdetta (DTF 130 III 28; 129 III 380; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad art.

337 CO; Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO). Ciò è il caso quando il

rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una

collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica

soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un

provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad

art. 337 CO). Manchevolezze minori possono assurgere a

motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un

avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo

comportamento anticontrattuale (DTF 129 III 351; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rapp, Die fristlose Kündigung des

Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,

Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). L'onere della prova circa le

circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla

parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo

libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare

riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del

contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato

luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai

sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III

313, cons. 3, 108 II 446; Brühwiler,

op. cit., n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve

prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con

effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a

creare (Rapp, op. cit., pag. 171

e segg.) ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede

dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di

disdetta.

L'ampiezza

di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d'intervento di

questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in cui la sentenza impugnata sia

manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria considerate nel

loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio(sopra consid. 5).

8. Il

ricorrente, a fondamento della propria decisione di porre fine con effetto

immediato al contratto, ha essenzialmente allegato la violazione del dovere di

diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice la quale non avrebbe perso

occasione per mancargli di rispetto insultandolo dinanzi a colleghi e clienti

dell'esercizio pubblico. Ora, è vero che la violazione del dovere di diligenza

e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di risoluzione

immediata del contratto (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO), tuttavia una violazione da parte

del lavoratore di questi principi può giustificare il suo licenziamento immediato

solo se si tratta di un insulto che esprime un violento rifiuto della propria

considerazione verso colui che si raggiunge con tale espressione. In altre

parole, solo un comportamento gravemente ingiurioso che pone fine all'indispensabile

rapporto di fiducia tra le parti così da non permettere la continuazione della

loro collaborazione sino al prossimo termine ordinario di disdetta, può

giustificare un licenziamento immediato (DTF 127 III 313; sentenza Tribunale

federale 4C. 435/2004).

In

concreto, la decisione del Pretore di non avere ritenuto legittimo il

licenziamento in tronco dell'istante, ancorché questa avesse avuto delle

discussioni, sfociate anche in litigi con il proprio datore di lavoro, con

particolare riferimento a quello del 12 giugno 2003 all'origine del suo

licenziamento in tronco durante il quale la stessa lo avrebbe minacciato di

spaccargli la testa (cfr. teste __________ __________), aggiungendo che

quello era un posto di merda con gente di merda (cfr. sentenza pag. 8 in alto),

non può essere considerata arbitraria. Il comportamento dell'istante,

senz'altro inopportuno e biasimevole, non è però di una gravità tale da aver

oggettivamente pregiudicato la fiducia che il datore di lavoro poteva e doveva

nutrire nei suoi confronti, anche perché lo stesso si situa in un contesto

preciso, ovvero nell'ambito di un litigio (cfr. teste __________ __________)

nel corso del quale anche il datore di lavoro ha apostrofato con degli

epiteti la signora CO 1 e le ha detto di andarsene immediatamente dal

posto di lavoro, poiché non voleva tenere persone che non sapevano lavorare (cfr.

teste __________ __________). Si volesse ritenere inattendibile quest'ultima

deposizione, come pretende il ricorrente, l'esito non muterebbe giacché le

testimonianze di __________ __________ e __________ __________ non permettono

di giungere a una diversa conclusione, entrambi limitandosi a confermare che il

giorno 12 giugno 2003 vi era stato un litigio tra le parti.

In

ogni caso, si volesse anche attribuire all'istante la causa del litigio, è

indubbio che quanto da lei espresso nei confronti del datore di lavoro

costituiva un'infrazione minore per la quale era necessario richiamare la

dipendente (Brühwiler, op. cit.,

n. 9 ad art. 337 CO), anche perché gli eventuali cattivi rapporti tra le parti

non giustificano un licenziamento in tronco (JAR 2002 pag. 308), a meno che la

lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo comportamento sul

posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in tronco in caso di

persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto.

9.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'art. 327 lett. g

CPC, deve essere respinto. Trattandosi di una procedura per mercedi e salari, non

si prelevano tasse né spese di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). Il ricorrente

rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 14 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 rifonderà a CO 1CO 1 l'importo

di fr. 100.- a valere quale indennità per queste sede ricorsuale.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster