16.2005.131
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14 marzo 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2005.131
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, CCC
Titolo:
lavoro - licenziamento immediato notificato verbalmente - presupposti - violazione del dovere di diligenza e fedeltà - insulti da parte del lavoratore devono essere di una gravità tale da impedire la continuazione del rapporto di lavoro - prova del pagamento del salario incombe al datore di lavoro
DOVERE DI DILIGENZA
DOVERE DI FEDELTÀ
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 322 CO
art. 337 CO
art. 343 cpv. 3 CO
Incarto n.
16.2005.131
Lugano
14 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
novembre 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 3 novembre 2005 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di contratto di
lavoro (inc. n. CL.2003.30) promossa con istanza 9 luglio 2003 da
CO 1
rappr. dall'RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 6'000.- lordi a titolo di pretese
salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.AP 1, ora coniugata __________ ha
lavorato come cameriera per il Ristorante __________ gestito da RI 1, con uno
stipendio mensile lordo di fr. 3'000.-. Il rapporto di lavoro, iniziato il 15 novembre
2002, si è concluso il 12 giugno 2003, quando il datore di lavoro ha notificato
verbalmente alla sua dipendente il licenziamento con effetto immediato. Quest'ultima
ha immediatamente contestato la rescissione del contratto, manifestando la
propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa, offerta che il datore
di lavoro non ha accettato confermando la rescissione con effetto immediato del
contratto per non essersi presentata sul lavoro, senza autorizzazione, nei
giorni di massima intensità lavorativa (fine settimana di Pentecoste); insulti
e minacce al sottoscritto; attribuzione ai colleghi di lavoro della responsabilità
di ogni disguido.
2. Con
istanza 9 luglio 2003 CO 1CO 1 ha convenuto __________ davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 6'000.- rivendicati
a titolo di salario per i mesi di maggio e giugno 2003. Il convenuto si è opposto
all'istanza sostenendo di aver versato alla lavoratrice, brevi manu, il salario
del mese di maggio 2003, mentre riconosce quello per il mese successivo
unicamente sino al 10 giugno 2003 (per un totale di fr. 2'532.30), momento in
cui la lavoratrice ha abbandonato il posto di lavoro dopo una discussione avuta
con il datore di lavoro, ciò che ha comportato il suo licenziamento con effetto
immediato.
3. Con
sentenza 3 novembre 2005 il Pretore, previa valutazione delle risultanze
istruttorie in particolare delle deposizioni testimoniali, ha escluso che
sussistessero nella fattispecie gli estremi per un valido licenziamento in
tronco della lavoratrice non avendo il convenuto evidenziato nessuna causa
grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO, non potendo in particolare essere
considerati tali i presunti atteggiamenti sconvenienti dell'istante nei confronti
del datore di lavoro, dei colleghi e degli avventori dell'esercizio pubblico.
Dal licenziamento ingiustificato della lavoratrice, il primo giudice ha dedotto
l'obbligo per il convenuto di pagarle il salario rivendicato, compreso quello
del mese di maggio 2003 che il datore di lavoro non ha provato di aver già versato,
donde l'integrale accoglimento dell'istanza.
4. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 17 novembre 2005, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale,
non ritenendo giustificato il licenziamento in tronco dell'istante alla luce
del comportamento scortese e sconveniente della lavoratrice nei confronti del
datore di lavoro. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver considerato
provato l'avvenuto pagamento del salario del mese di maggio 2003 sia alla luce
delle deposizioni testimoniali che del fatto che l'istante non si è mai
lamentata in precedenza di tale circostanza.
Con
osservazioni 30 novembre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
5. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Per quanto attiene alla richiesta di pagamento del salario maturato
nel mese di maggio 2003 e pacificamente dovuto alla lavoratrice, va rilevato
che l'obbligo di pagamento del salario incombe al datore di lavoro (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 2 ad art. 322 CO), per
cui incombe a quest'ultimo provare di avervi fatto fronte. Mancando qualsiasi
riscontro documentale in tal senso, in particolare una ricevuta sottoscritta
dall'istante, non può certo essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria
la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto non ha provato
di aver effettivamente versato all'istante il salario del mese di maggio 2003.
La diversa interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal ricorrente
non permette infatti di giungere a una diversa conclusione ritenuto che il versamento
del salario a un'altra dipendente (__________), non è sufficiente per dimostrare
che ciò sia avvenuto anche all'istante. Su questo punto il ricorso, con il quale
il ricorrente si limita a proporre una propria personale interpretazione delle
risultanze istruttorie senza però dimostrare che quelle fornita dal pretore
sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
7.
Per quel che concerne l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare il
licenziamento in tronco del lavoratore, l'art. 337 CO permette sia al datore di
lavoro che al lavoratore di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per
cause gravi, ovvero per cause che, secondo il principio generale della buona
fede, rendono oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto sino
al normale termine di disdetta (DTF 130 III 28; 129 III 380; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad art.
337 CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO). Ciò è il caso quando il
rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una
collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica
soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un
provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad
art. 337 CO). Manchevolezze minori possono assurgere a
motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un
avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo
comportamento anticontrattuale (DTF 129 III 351; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rapp, Die fristlose Kündigung des
Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). L'onere della prova circa le
circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla
parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo
libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare
riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del
contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato
luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai
sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III
313, cons. 3, 108 II 446; Brühwiler,
op. cit., n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve
prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con
effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a
creare (Rapp, op. cit., pag. 171
e segg.) ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede
dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di
disdetta.
L'ampiezza
di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d'intervento di
questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in cui la sentenza impugnata sia
manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria considerate nel
loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio(sopra consid. 5).
8. Il
ricorrente, a fondamento della propria decisione di porre fine con effetto
immediato al contratto, ha essenzialmente allegato la violazione del dovere di
diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice la quale non avrebbe perso
occasione per mancargli di rispetto insultandolo dinanzi a colleghi e clienti
dell'esercizio pubblico. Ora, è vero che la violazione del dovere di diligenza
e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di risoluzione
immediata del contratto (Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO), tuttavia una violazione da parte
del lavoratore di questi principi può giustificare il suo licenziamento immediato
solo se si tratta di un insulto che esprime un violento rifiuto della propria
considerazione verso colui che si raggiunge con tale espressione. In altre
parole, solo un comportamento gravemente ingiurioso che pone fine all'indispensabile
rapporto di fiducia tra le parti così da non permettere la continuazione della
loro collaborazione sino al prossimo termine ordinario di disdetta, può
giustificare un licenziamento immediato (DTF 127 III 313; sentenza Tribunale
federale 4C. 435/2004).
In
concreto, la decisione del Pretore di non avere ritenuto legittimo il
licenziamento in tronco dell'istante, ancorché questa avesse avuto delle
discussioni, sfociate anche in litigi con il proprio datore di lavoro, con
particolare riferimento a quello del 12 giugno 2003 all'origine del suo
licenziamento in tronco durante il quale la stessa lo avrebbe minacciato di
spaccargli la testa (cfr. teste __________ __________), aggiungendo che
quello era un posto di merda con gente di merda (cfr. sentenza pag. 8 in alto),
non può essere considerata arbitraria. Il comportamento dell'istante,
senz'altro inopportuno e biasimevole, non è però di una gravità tale da aver
oggettivamente pregiudicato la fiducia che il datore di lavoro poteva e doveva
nutrire nei suoi confronti, anche perché lo stesso si situa in un contesto
preciso, ovvero nell'ambito di un litigio (cfr. teste __________ __________)
nel corso del quale anche il datore di lavoro ha apostrofato con degli
epiteti la signora CO 1 e le ha detto di andarsene immediatamente dal
posto di lavoro, poiché non voleva tenere persone che non sapevano lavorare (cfr.
teste __________ __________). Si volesse ritenere inattendibile quest'ultima
deposizione, come pretende il ricorrente, l'esito non muterebbe giacché le
testimonianze di __________ __________ e __________ __________ non permettono
di giungere a una diversa conclusione, entrambi limitandosi a confermare che il
giorno 12 giugno 2003 vi era stato un litigio tra le parti.
In
ogni caso, si volesse anche attribuire all'istante la causa del litigio, è
indubbio che quanto da lei espresso nei confronti del datore di lavoro
costituiva un'infrazione minore per la quale era necessario richiamare la
dipendente (Brühwiler, op. cit.,
n. 9 ad art. 337 CO), anche perché gli eventuali cattivi rapporti tra le parti
non giustificano un licenziamento in tronco (JAR 2002 pag. 308), a meno che la
lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo comportamento sul
posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in tronco in caso di
persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto.
9.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'art. 327 lett. g
CPC, deve essere respinto. Trattandosi di una procedura per mercedi e salari, non
si prelevano tasse né spese di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). Il ricorrente
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 14 novembre 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 rifonderà a CO 1CO 1 l'importo
di fr. 100.- a valere quale indennità per queste sede ricorsuale.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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