16.2005.132
rigetto definitivo - decisione cassa malati come titolo esecutivo - carattere esecutivo della decisione - prova della sua notifica incombe all'autorità - nuova documentazione inammissibile in cassazio
14 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2005.132
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - decisione cassa malati come titolo esecutivo - carattere esecutivo della decisione - prova della sua notifica incombe all'autorità - nuova documentazione inammissibile in cassazione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2005.132
Lugano
14 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 novembre 2005 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell'opposizione (inc. n. __________) promossa con istanza 7 settembre 2005 nei
confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 7 settembre 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole
per l'incasso di fr. 4'502.50 rivendicati a titolo di premi LAMal scaduti;
che a
sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la sua decisione 18 maggio
2005 con l'attestazione del passaggio in giudicato;
che la
convenuta si è opposta all'istanza contestando di avere uno scoperto nei confronti
dell'istante, sostenendo inoltre di non aver mai ricevuto la decisione 18
maggio 2005 prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con
sentenza 3 novembre 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non avendo l'istante
comprovato l'effettiva notifica alla convenuta della decisione 18 maggio 2005;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; la ricorrente si duole del mancato accoglimento della sua
domanda di rigetto nonostante la convenuta, contrariamente a quanto sostenuto dinanzi
al primo giudice, abbia ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che
questo esame tende ad accertare il carattere esecutivo del
titolo prodotto, l’identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e
l’escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel
titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84
LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi
l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D.
Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che
la prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità, ciò a maggior
ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver
ricevuto la decisione (D. Staehelin,
op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che
nel caso di specie l'istante non ha fatto fronte a tale onere probatorio, di
modo che la sua decisione 18 maggio 2005 non può essere parificata a valido
titolo esecutivo così come correttamente concluso dal pretore;
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) a
comprova dell'effettiva notifica della decisione in discussione, non può essere
considerata poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere
respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 16 novembre 2005 di __________ è respinto.
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– sono poste
a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-;
Considerandi
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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