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Decisione

16.2005.132

rigetto definitivo - decisione cassa malati come titolo esecutivo - carattere esecutivo della decisione - prova della sua notifica incombe all'autorità - nuova documentazione inammissibile in cassazio

14 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 16 novembre 2005 di __________ è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– sono poste

a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-;

Considerandi

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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