16.2005.133
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25 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.133
Data decisione, Autorità:
25.11.2005, CCC
Titolo:
appalto - notifica citazione - irregolarità dell'invio per mancata consegna avviso di ritiro - diritto di essere sentito - modalità assunzione teste - ripetibili a carico dello Stato - ordinaria e non sommaria - ricorso accolto senza notifica alla controparte
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICA IRREGOLARE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 124 cpv. 7 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 227 CPC-TI
art. 291 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.133
Lugano
25 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
novembre 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 27 ottobre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 77-2005)
promossa con istanza 12 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
913.05 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande
accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 12 ottobre 2005 il garage CO 1 ha convenuto __________
davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento
di fr. 863.05 rivendicati a saldo di una fattura emessa il 10 maggio 2004 per
prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, oltre a fr. 50.- per spese
esecutive;
che
con sentenza 27 ottobre 2005 il Giudice di pace, attribuendo alla documentazione
prodotta dall'istante qualifica di valido titolo esecutivo, ha accolto
l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto
al PE fattogli notificare dall'istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; il ricorrente si duole innanzi tutto
della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare
alla discussione non essendogli pervenuta la relativa citazione e rimprovera al
primo giudice di aver rigettato in via definitiva l'opposizione senza
pronunciarsi sulla domanda principale e di aver sentito Sandro Mocchi in modo
non conforme al CPC;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza 18 ottobre 2005, spedita mediante invio raccomandato
n. 98.00.650001.00256412, il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del
27 ottobre 2005 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato
al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni
utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III
492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che
tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di
non aver ricevuto neppure l'avviso di ritiro e la prova del contrario non può
essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si
può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art.
124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv.
7 CPC);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla;
che
l'incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione
dell'istanza, quella del 27 ottobre 2005 dovendo essere annullata;
che
per quanto attiene alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, va
ricordato al giudice che trattandosi di una procedura inappellabile ai sensi
degli art. 291 segg. CPC - come dallo stesso espressamente riconosciuto (cfr.
citazione 18 ottobre 2005, verbale e sentenza 27 ottobre 2005) - prima di
pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione egli è tenuto a esprimersi sulla domanda
principale, ovvero sulla fondatezza o meno della pretesa dell'istante con
conseguente eventuale condanna del convenuto al pagamento della stessa;
che
anche per quanto attiene alla partecipazione di __________ __________ all'udienza
del 27 ottobre 2005, intervenuto verosimilmente come teste, va rilevata la necessità
di assumerlo unicamente in conformità con gli art. 227 segg. CPC;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica
del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
313bis, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per
cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente
giudizio, mentre si giustifica di assegnare alla parte ricorrente un'indennità,
da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 18 e 19).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 novembre 2005 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 ottobre 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Considerandi
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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