16.2005.134
rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo esecutivo - convenzione che prevede partecipazione alle spese straordinarie per i figli non costituisce titolo esecutivo in quanto non indica nes
17 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.134
Data decisione, Autorità:
17.02.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo esecutivo - convenzione che prevede partecipazione alle spese straordinarie per i figli non costituisce titolo esecutivo in quanto non indica nessun importo
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2005.134
Lugano
17 febbraio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 27 settembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Airolo nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione
(inc. n. S 8/05) promossa con istanza 30 agosto 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE
n. __________ dell'UEF di Faido, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 30 agosto 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Faido notificatogli per l'incasso
di fr. 657.- oltre accessori rivendicati a titolo di partecipazione alle spese
mediche sopportate per la cura dei figli;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto un estratto della sentenza
12 dicembre 2002 con la quale il Pretore del Distretto di Leventiva ha omologato
una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dalle
parti, nella quale il convenuto si impegnava a partecipare nella misura di ½
(un mezzo) alle future spese straordinarie connesse con la formazione
scolastica, l'acquisizione di particolari equipaggiamenti sportivi o le cure
mediche e dentarie di cui avrebbero necessitato i figli;
che
con sentenza 27 settembre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione agli atti, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento a motivo dell'arbitraria valutazione delle prove da
parte del primo giudice che avrebbe erroneamente concluso all'esistenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld-betreibung
und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);
che
il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso
solo sulla base di decisioni di merito o provvisionali che condannano a pagare
una determinata somma di denaro o a fornire delle garanzie (D. Staehelin, op. cit., n. 38 e 41 ad
art. 80 LEF);
che
in concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, la quale prevede l'obbligo
per il marito di partecipare nella misura di un mezzo alle spese straordinarie relative
alle cure mediche e dentarie eventualmente necessarie per i figli (punto 6);
che
quindi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla citata clausola
emerge bensì l'impegno del padre di partecipare alle spese straordinarie nei
termini summenzionati, ma non fornisce alcuna indicazione sull'importo
concretamente posto in esecuzione, venendo così a mancare un presupposto fondamentale
per concedere il rigetto definitivo dell'opposizione;
che
di conseguenza il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza
di un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione (qualifica che
peraltro non avrebbe potuto in ogni caso essere attribuita all'estratto della
sentenza prodotto dall'istante non permettendo il medesimo neppure di
verificarne il suo carattere esecutivo), deve essere annullato poiché frutto di
una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente
erronea applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell'art. 80 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'assenza
del convenuto al contraddittorio davanti al Giudice di pace comporta il mancato
riconoscimento di ripetibili per la prima sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 settembre 2005
di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 settembre 2005 del Giudice di pace del Circolo di Airolo
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.¿, sono poste a carico di
CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- per indennità di questa sede.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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