16.2005.135
rigetto provvisorio - contratto di abbonamento ADSL - momento per produrre i documnti a sostegno delle proprie ragioni - mancanza del PE non permette di verificare le tre identità - ricorso accolto se
14 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2005.135
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di abbonamento ADSL - momento per produrre i documnti a sostegno delle proprie ragioni - mancanza del PE non permette di verificare le tre identità - ricorso accolto senza notifica alla controparte
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 82 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
16.2005.135
Lugano
14 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione
(inc. n. 112/2005) promossa con istanza 14 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio,
domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 14 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per
l'incasso di fr. 1'200.- oltre interessi rivendicati a titolo di canoni scaduti (20 mensilità) e spese amministrative, il tutto
sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL
sottoscritto dalle parti il 21 giugno 2004;
che con
sentenza 11 novembre 2005 il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla
quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio dolendosi del fatto che il primo giudice non ha considerato
la documentazione inviata a sostegno della sua opposizione alla richiesta di
pagamento avversaria, giustificata dall'inadempienza di quest'ultima;
che
-anzitutto- i documenti prodotti con il ricorso devono essere estromessi dall'incarto
in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui alle parti è vietata la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, così come la
loro produzione, come rilevato da primo giudice, era inammissibile anche in
prima sede, l'art. 20 cpv. 2 LALEF prevedendo espressamente che solo all'udienza
di contraddittorio, le parti devono produrre, sotto pena di perenzione, i
documenti che suffragano le rispettive ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);
che
secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che
quest'esame tende in particolare ad accertare l'identità tra il creditore e il
procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto
e quello menzionato nel titolo medesimo (D.
Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84 LEF);
che nella fattispecie
simile verifica, che come detto compete al giudice effettuare d'ufficio e in
ogni stadio di causa, non può essere attuata, l'istante avendo omesso di produrre
il precetto esecutivo sul quale basa la sua domanda di rigetto;
che l'assenza del precetto
esecutivo non permette neppure di verificare la validità dell'esecuzione (D. Staehelin, op. cit., n. 12 e 13 ad
art. 84 LEF) e se il credito posto in esecuzione è sufficientemente determinato
nel PE (D. Staehelin, op. cit.,
n. 50 ad art. 84 LEF), verifiche che competono d'ufficio al giudice;
che così
stando le cose la sentenza impugnata, che ha concesso il rigetto dell'opposizione
nonostante l'assenza del PE, deve essere annullata con la conseguente reiezione
dell'istanza;
che,
rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso potendo
essere evaso senz'altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
313bis, m. 1);
che vista
la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si
giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente cui la procedura non ha
cagionato spese di rilievo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione 22 novembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di
Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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