16.2005.137
mancato adempimento di un obbligo di fare - convenzione che prevede l'obbligo di sistemazione di una strada
24 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2005.137
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, CCC
Titolo:
mancato adempimento di un obbligo di fare - convenzione che prevede l'obbligo di sistemazione di una strada
DENUNCIA DI LITE
OBBLIGO DI FARE
art. 98 CO
art. 56 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.137
Lugano
24 luglio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
novembre 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 8 novembre 2005 del Giudice di pace del
circolo di Agno nella causa civile inappellabile (inc. n. 21/2005) promossa con
istanza 29 aprile 2005 nei confronti di
CO 1
CO 2
CO 3
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in
solido al pagamento
di fr. 1'700.- oltre accessori così come che venisse loro fatto
obbligo di ripristinare il manto stradale sulla particella n. 303 RFD __________
di loro proprietà, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Nell'ambito di discussioni e trattative intervenute tra RI 1, proprietari
della particella n. 303 RFD __________, e i membri della Comunione ereditaria
fu __________ ed __________ __________composta di CO 1, CO 2 e CO 3 proprietari
delle particelle n. 502 e 503, le parti hanno sottoscritto il 27 ottobre 2003
una convenzione con la quale entrambe si assumevano reciproci impegni. Mentre RI
1 e RI 2 sostengono di aver fatto fronte agli impegni assunti, essi si dolgono
dell'inadempienza degli eredi __________ che non hanno provveduto alla sistemazione
di una strada, segnatamente non eliminando un cordolo a ridosso della particella
n. 300 appartenente a un terzo, opera che essi si erano impegnati ad eseguire
entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e alla quale hanno dovuto loro
stessi provvedere.
2. Con
istanza 29 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno convenuto CO 2, CO 1 e CO 3 davanti al
Giudice di pace del circolo di Agno postulandone la condanna in via solidale al
pagamento di fr. 1'700.-, corrispondente alla spesa da loro sostenuta per la
sistemazione della strada e la rimozione del cordolo, già dedotta la loro partecipazione
concordata di fr. 300.-. Essi hanno inoltre chiesto la condanna dei convenuti
al ripristino del manto stradale asportato per la realizzazione delle loro
canalizzazioni.
Fatti
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria, riconoscendo agli istanti
unicamente una loro partecipazione nella misura di fr. 700.-. Al riguardo essi
hanno richiamato una sentenza 21 giugno 2004 con cui il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, adito dai proprietari della particella n. 300 RFD __________,
aveva fatto ordine a RI 1 e RI 2 di eseguire i lavori necessari per
l'arretramento e il consolidamento della strada edificata sul mappale n. __________
RFD di __________.
3. Con
sentenza 8 novembre 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, non potendo
gli istanti porre a carico dei convenuti il pagamento di interventi ai quali
sono stati loro stessi astretti con la menzionata sentenza pretorile. Il primo
giudice ha pure respinto la domanda intesa al ripristino del manto stradale non
avendo gli istanti quantificato la loro pretesa, ciò che non permette di verificare
la sua competenza.
4.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 e RI 2 sono insorti contro il
predetto giudizio postulando l'annullamento sulla base del titolo di cassazione
di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di
aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non deducendo nessuna
conseguenza, neppure quella del risarcimento del danno, dalla violazione da
parte dei convenuti degli obblighi assunti contrattualmente con la sottoscrizione
della convenzione 27 ottobre 2003.
Con
osservazioni 8 gennaio 2006 la parte convenuta ha postulato la reiezione del
ricorso.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
6.
I ricorrenti lamentano il mancato accoglimento
della loro istanza, ovvero il fatto per il primo giudice di non aver
considerato l'impegno assunto dai convenuti nella convenzione 27 ottobre 2003,
che non è stato annullato dalla sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, che – per altro – neppure li riguarda.
In
concreto, non è contestato che contrariamente agli accordi presi con la nota convenzione
i convenuti non hanno eliminato dalla strada degli istanti il cordolo che invadeva
la proprietà di terzi. Trattandosi del mancato adempimento di un obbligo di fare,
l'art. 98 cpv. 1 CO concede al creditore la possibilità di farsi autorizzare
dal giudice ad eseguire, lui stesso o tramite un terzo, la prestazione a spese
del debitore (Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 98, n. 3), possibilità
alla quale gli istanti non hanno fatto ricorso. Essi non possono neppure pretendere
il pagamento della spesa sostenuta per l'esecuzione del lavoro controverso, non
avendo fissato ai convenuti un ultimo termine entro il quale procedere all'opera
controversa, ciò che si rendeva necessario ai fini dell'esigibilità della
prestazione pecuniaria sostitutiva (Thévenoz/Werro,
op. cit., ad art. 98, n. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 7ª ed., vol. II, n. 2590).
Ne
discende che gli istanti, costretti in esito all'azione giudiziaria promossa
dai vicini a eliminare loro stessi l'ostacolo, non possono pretendere dai
convenuti, ai quali non hanno neppure denunciato la lite (art. 56 segg. CPC),
il rimborso delle spese sostenute. Ciò posto, la sentenza del primo giudice,
che non appare errata e tantomeno insostenibile nel suo risultato, deve essere
confermata con conseguente reiezione del ricorso che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 21 novembre 2005 di RI 1 e RI 2 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
150.
-
già
anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure
solidale di versare alla controparte fr. 60.- a valere quale indennità.
3.
Intimazione:
- __________;
- __________ -
__________
- __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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