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Decisione

16.2005.137

mancato adempimento di un obbligo di fare - convenzione che prevede l'obbligo di sistemazione di una strada

24 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria, riconoscendo agli istanti

unicamente una loro partecipazione nella misura di fr. 700.-. Al riguardo essi

hanno richiamato una sentenza 21 giugno 2004 con cui il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 2, adito dai proprietari della particella n. 300 RFD __________,

aveva fatto ordine a RI 1 e RI 2 di eseguire i lavori necessari per

l'arretramento e il consolidamento della strada edificata sul mappale n. __________

RFD di __________.

3. Con

sentenza 8 novembre 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, non potendo

gli istanti porre a carico dei convenuti il pagamento di interventi ai quali

sono stati loro stessi astretti con la menzionata sentenza pretorile. Il primo

giudice ha pure respinto la domanda intesa al ripristino del manto stradale non

avendo gli istanti quantificato la loro pretesa, ciò che non permette di verificare

la sua competenza.

4.

Con il presente tempestivo gravame RI 1 e RI 2 sono insorti contro il

predetto giudizio postulando l'annullamento sulla base del titolo di cassazione

di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di

aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non deducendo nessuna

conseguenza, neppure quella del risarcimento del danno, dalla violazione da

parte dei convenuti degli obblighi assunti contrattualmente con la sottoscrizione

della convenzione 27 ottobre 2003.

Con

osservazioni 8 gennaio 2006 la parte convenuta ha postulato la reiezione del

ricorso.

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60

consid. 5a).

6.

I ricorrenti lamentano il mancato accoglimento

della loro istanza, ovvero il fatto per il primo giudice di non aver

considerato l'impegno assunto dai convenuti nella convenzione 27 ottobre 2003,

che non è stato annullato dalla sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, che – per altro – neppure li riguarda.

In

concreto, non è contestato che contrariamente agli accordi presi con la nota convenzione

i convenuti non hanno eliminato dalla strada degli istanti il cordolo che invadeva

la proprietà di terzi. Trattandosi del mancato adempimento di un obbligo di fare,

l'art. 98 cpv. 1 CO concede al creditore la possibilità di farsi autorizzare

dal giudice ad eseguire, lui stesso o tramite un terzo, la prestazione a spese

del debitore (Thévenoz/Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 98, n. 3), possibilità

alla quale gli istanti non hanno fatto ricorso. Essi non possono neppure pretendere

il pagamento della spesa sostenuta per l'esecuzione del lavoro controverso, non

avendo fissato ai convenuti un ultimo termine entro il quale procedere all'opera

controversa, ciò che si rendeva necessario ai fini dell'esigibilità della

prestazione pecuniaria sostitutiva (Thévenoz/Werro,

op. cit., ad art. 98, n. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 7ª ed., vol. II, n. 2590).

Ne

discende che gli istanti, costretti in esito all'azione giudiziaria promossa

dai vicini a eliminare loro stessi l'ostacolo, non possono pretendere dai

convenuti, ai quali non hanno neppure denunciato la lite (art. 56 segg. CPC),

il rimborso delle spese sostenute. Ciò posto, la sentenza del primo giudice,

che non appare errata e tantomeno insostenibile nel suo risultato, deve essere

confermata con conseguente reiezione del ricorso che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 21 novembre 2005 di RI 1 e RI 2 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

150.

-

già

anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure

solidale di versare alla controparte fr. 60.- a valere quale indennità.

3.

Intimazione:

- __________;

- __________ -

__________

- __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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