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Decisione

16.2005.138

ricevibilità ricorso - ricorso nullo - legittimazione alla rappresentanza processuale - negata al padre di figlia maggiorenne

20 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.138

Data decisione, Autorità:

20.12.2005, CCC

Titolo:

ricevibilità ricorso - ricorso nullo - legittimazione alla rappresentanza processuale - negata al padre di figlia maggiorenne

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 64 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.138

Lugano

20 dicembre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 3 novembre 2005

presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace supplente

del circolo di Giubiasco nella causa civile inappellabile (inc. n. 25/2005/O)

promossa con istanza 20 aprile 2005 nei confronti di

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 232.- oltre accessori, domanda respinta

dal giudice;

letti

ed esaminati gli atti,

considerato

in

fatto e in diritto:

che con

istanza 20 aprile 2005 RI 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per ottenere il

pagamento di fr. 232.-, corrispondenti alla metà del valore di una lavatrice acquistata

dalla figlia della convenuta unitamente alla di lui figlia allorquando esse, studentesse

universitarie, erano coinquiline di un appartamento a __________;

che con sentenza

12 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco ha

respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato l'esistenza di un eventuale

accordo circa l'assunzione del costo della lavatrice da parte della convenuta;

che con

scritto 3 novembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendo il

riesame dell'intera pratica;

che

giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel

caso concreto il contenuto dello scritto 3 novembre 2005 non supera la soglia

imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio

disappunto in merito alle conclusioni del primo giudice chiedendo il riesame

dell'incarto;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, la domanda di

riesame come tale non essendo in ogni caso proponibile;

che in

considerazione dell'esito del gravame può rimanere indecisa la questione relativa

alla legittimazione attiva e a quella passiva, presupposti che parrebbero difettare

giacché titolari del credito litigioso sembrano piuttosto essere le figlie

maggiorenni, così come la legittimazione alla rappresentanza processuale da

parte del ricorrente, inabilitato a rappresentare in questa sede la figlia maggiorenne

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

64, m. 17);

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che vista

la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare

tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare

ripetibili alla convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese

l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1. Il

ricorso 3 novembre 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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