16.2005.138
ricevibilità ricorso - ricorso nullo - legittimazione alla rappresentanza processuale - negata al padre di figlia maggiorenne
20 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.138
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso - ricorso nullo - legittimazione alla rappresentanza processuale - negata al padre di figlia maggiorenne
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 64 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.138
Lugano
20 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 3 novembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice di pace supplente
del circolo di Giubiasco nella causa civile inappellabile (inc. n. 25/2005/O)
promossa con istanza 20 aprile 2005 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 232.- oltre accessori, domanda respinta
dal giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 20 aprile 2005 RI 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per ottenere il
pagamento di fr. 232.-, corrispondenti alla metà del valore di una lavatrice acquistata
dalla figlia della convenuta unitamente alla di lui figlia allorquando esse, studentesse
universitarie, erano coinquiline di un appartamento a __________;
che con sentenza
12 ottobre 2005 il Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco ha
respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato l'esistenza di un eventuale
accordo circa l'assunzione del costo della lavatrice da parte della convenuta;
che con
scritto 3 novembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendo il
riesame dell'intera pratica;
che
giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel
caso concreto il contenuto dello scritto 3 novembre 2005 non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio
disappunto in merito alle conclusioni del primo giudice chiedendo il riesame
dell'incarto;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, la domanda di
riesame come tale non essendo in ogni caso proponibile;
che in
considerazione dell'esito del gravame può rimanere indecisa la questione relativa
alla legittimazione attiva e a quella passiva, presupposti che parrebbero difettare
giacché titolari del credito litigioso sembrano piuttosto essere le figlie
maggiorenni, così come la legittimazione alla rappresentanza processuale da
parte del ricorrente, inabilitato a rappresentare in questa sede la figlia maggiorenne
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
64, m. 17);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che vista
la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare
tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili alla convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese
l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Il
ricorso 3 novembre 2005 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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