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Decisione

16.2005.139

rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - capacità della parte - presupposto processuale - nullità della decisione e della sentenza notificate a persona priva della capaci

21 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.139

Data decisione, Autorità:

21.02.2006, CCC

Titolo:

rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - capacità della parte - presupposto processuale - nullità della decisione e della sentenza notificate a persona priva della capacità giuridica

TITOLO ESECUTIVO

art. 15 CPC-TI

art. 80 LEF

art. 13 LOG

Incarto n.

16.2005.139

Lugano

21 febbraio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28

ottobre 2005 erroneamente presentato nella forma dell'appello da

RI 1

contro

la sentenza 18 ottobre 2005 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di

rigetto dell'opposizione (inc. n. ------) promossa con istanza 20 luglio 2005

dalla

CO 1

con la quale l'istante

ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli

atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che

con istanza 20 luglio 2005 CO 1ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dallo studio legale e notarile RA 1 al PE n. __________dell'UE di

Lugano notificato per l'incasso di fr. 4'721.05 oltre accessori, rivendicati a

titolo di contributi paritetici per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre

2003;

che

a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto le richieste di pagamento

rateale dei contributi posti in esecuzione del 16 e 25 marzo 2004, la decisione

25 marzo 2004 con la quale è stata concessa la dilazione del pagamento e l'estratto

conto 18 luglio 2005;

che

con sentenza 18 ottobre 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di

un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, alla

Considerandi

quale l'escusso assente dal contraddittorio non ha opposto nessuna valida

eccezione, ha accolto l'istanza;

che

con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per

cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, l'avvocato

RI 1, titolare dello studio legale RA 1, è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver emanato una

decisione nulla siccome riferita a una parte convenuta priva della capacità di

essere parte e quindi della legittimazione passiva;

che

al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

per l'art. 97 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se

esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la

legittimazione dei loro rappresentanti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 38, m. 2);

che,

a prescindere dalla procedura d'intimazione del precetto esecutivo e dalla carente

identità fra l'escusso in quella sede (avv. RI 1) e la convenuta nell'istanza

di rigetto dell'opposizione e destinataria della decisione di dilazione (studio

legale RA 1), quest'ultima non è una persona giuridica e non possiede quindi la

capacità di essere parte;

che

nella fattispecie, poiché la procedura di rigetto è stata promossa e si è

svolta pacificamente nei confronti dello studio legale RA 1, questa Camera non

può che accertare d'ufficio la nullità dell'intero procedimento così come quella

della sentenza emanata nei confronti di un'entità che non è persona fisica o

giuridica (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 38, m. 4);

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con il

conseguente accertamento della nullità dell'istanza;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'assenza

del convenuto al contraddittorio comporta il mancato riconoscimento di ripetibili

per la prima sede.

Motivi

per i quali,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 28 ottobre 2005 dell'avv. RI 1 è accolto.

Di

conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 20 luglio 2005 della CO 1 e

della sentenza 18 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, con il carico della spese alla parte istante.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.¿, già anticipati dal

ricorrente, sono poste a carico della CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr.

150.

- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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