16.2005.139
rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - capacità della parte - presupposto processuale - nullità della decisione e della sentenza notificate a persona priva della capaci
21 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.139
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - capacità della parte - presupposto processuale - nullità della decisione e della sentenza notificate a persona priva della capacità giuridica
TITOLO ESECUTIVO
art. 15 CPC-TI
art. 80 LEF
art. 13 LOG
Incarto n.
16.2005.139
Lugano
21 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
ottobre 2005 erroneamente presentato nella forma dell'appello da
RI 1
contro
la sentenza 18 ottobre 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione (inc. n. ------) promossa con istanza 20 luglio 2005
dalla
CO 1
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 20 luglio 2005 CO 1ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dallo studio legale e notarile RA 1 al PE n. __________dell'UE di
Lugano notificato per l'incasso di fr. 4'721.05 oltre accessori, rivendicati a
titolo di contributi paritetici per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2003;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto le richieste di pagamento
rateale dei contributi posti in esecuzione del 16 e 25 marzo 2004, la decisione
25 marzo 2004 con la quale è stata concessa la dilazione del pagamento e l'estratto
conto 18 luglio 2005;
che
con sentenza 18 ottobre 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di
un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, alla
Considerandi
quale l'escusso assente dal contraddittorio non ha opposto nessuna valida
eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, l'avvocato
RI 1, titolare dello studio legale RA 1, è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver emanato una
decisione nulla siccome riferita a una parte convenuta priva della capacità di
essere parte e quindi della legittimazione passiva;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
per l'art. 97 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 38, m. 2);
che,
a prescindere dalla procedura d'intimazione del precetto esecutivo e dalla carente
identità fra l'escusso in quella sede (avv. RI 1) e la convenuta nell'istanza
di rigetto dell'opposizione e destinataria della decisione di dilazione (studio
legale RA 1), quest'ultima non è una persona giuridica e non possiede quindi la
capacità di essere parte;
che
nella fattispecie, poiché la procedura di rigetto è stata promossa e si è
svolta pacificamente nei confronti dello studio legale RA 1, questa Camera non
può che accertare d'ufficio la nullità dell'intero procedimento così come quella
della sentenza emanata nei confronti di un'entità che non è persona fisica o
giuridica (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 38, m. 4);
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con il
conseguente accertamento della nullità dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'assenza
del convenuto al contraddittorio comporta il mancato riconoscimento di ripetibili
per la prima sede.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 28 ottobre 2005 dell'avv. RI 1 è accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 20 luglio 2005 della CO 1 e
della sentenza 18 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, con il carico della spese alla parte istante.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.¿, già anticipati dal
ricorrente, sono poste a carico della CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr.
150.
- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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