16.2005.14
locazione - legittimazione alla rappresentanza processuale
28 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2005.14
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, CCC
Titolo:
locazione - legittimazione alla rappresentanza processuale
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 64 CPC-TI
art. 64a CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.14
Lugano
28 febbraio 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
febbraio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 27 gennaio 2005 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella procedura in materia di
contratto di locazione (inc. n. DI.2004. 215) promossa con istanza 9 novembre
2004 nei confronti di
CO 1
rappr. dallo RA
1
con la
quale l'istante ha chiesto che venisse accertata la nullità della decisione 13
ottobre 2004 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso,
domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che il 19 agosto 2000 __________ RI 1 ha sottoscritto con la CO
1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno
stabile di proprietà di quest'ultima a __________; la locazione, iniziata il 1°
settembre 2002 si è conclusa il 31 agosto 2003, data per la quale la locatrice
ha preso in consegna l'appartamento;
che,
adito dalla locatrice, con decisione 13 ottobre 2004 l'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Chiasso ha ordinato la liberazione a suo favore del
deposito di garanzia di fr. 2'000.-;
che il 9
novembre 2004 __________ RI 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud di accertare la nullità della menzionata decisione con
conseguente liberazione del deposito di garanzia a suo favore a parziale
copertura dei danni da lei subiti a dipendenza di pretesi difetti dell'ente
locato, domanda alla quale la parte convenuta si è opposta;
che con
sentenza 27 gennaio 2005 il Segretario assessore, accertata preliminarmente la
carenza di legittimazione alla rappresentanza dell'istante, ha confermato la conclusione
del rapporto di locazione per il 31 agosto 2003, con conseguente accertamento
della mora della conduttrice nel pagamento della pigione per i mesi da giugno
ad agosto 2003;
che con
atto ricorsuale 7 febbraio 2005 __________ RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio;
che, come
già rilevato dal primo giudice, la legittimazione alla rappresentanza processuale
è riconosciuta, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio e alle persone
che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), ad altre persone solo
nei limiti delle eccezioni contemplate dall’art. 64a CPC;
che __________
__________ non rientra in nessuna di queste categorie sicché egli non era
legittimato a presenziare all'udienza per conto della parte istante;
che in
siffatta evenienza, il segretario assessore, accertata la carenza di legittimazione
del rappresentante della parte istante, anziché verbalizzare le allegazioni di __________
__________ per poi non tenerne conto avrebbe dovuto, in applicazione dell'art.
99 cpv. 3 CPC, riconvocare le parti a una nuova udienza avvertendo la parte
istante della necessità di una sua comparsa personale oppure della possibilità
di farsi rappresentare da un legale o da un amministratore di immobili o da un
impiegato di un’associazione di categoria, trattandosi di una controversia derivante
da contratto di locazione ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. b CPC (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 64, m. 4);
che la
sentenza impugnata, che non ha permesso all'istante di sanare il vizio di rappresentanza,
deve essere censurata poiché così facendo il giudice ha attualizzato il motivo
di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC;
che
pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al
primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle
parti alla discussione dell'istanza;
che
alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto
senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
313bis, m. 1);
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese né
si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 7 febbraio 2003 di __________ RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 gennaio 2005 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio Sud è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Considerandi
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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