16.2005.15
contratto di sepoltura - qualifica di appalto - contestazioni fatte valere nella fase preprocessuale non vincolano il giudice - violazione del segreto d'ufficio non compete alla CCC
1 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2005.15
Data decisione, Autorità:
01.03.2005, CCC
Titolo:
contratto di sepoltura - qualifica di appalto - contestazioni fatte valere nella fase preprocessuale non vincolano il giudice - violazione del segreto d'ufficio non compete alla CCC
PROCEDURA DAVANTI AL PRETORE COME ISTANZA UNICA
art. 248 cpv. 2 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
16.2005.15
Lugano
1° marzo 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
febbraio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 gennaio 2005 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2003.14) promossa con istanza 20 marzo 2003 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'970.45 oltre accessori come
pure il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UEF di Locarno, domanda aumentata a fr. 5'350.95 e parzialmente accolta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri CO 1, __________, ha
convenuto __________ RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per ottenere il pagamento di fr. 3'970.45 (doc. C) - in seguito aumentati
a fr. 5'350.95 - rivendicati a saldo delle proprie prestazioni professionali,
domanda alla quale il convenuto si è opposto contestando l'ammontare della
mercede fatturata, a suo dire esagerata, non potendosi applicare il tariffario
OTIOF in difetto di una pattuizione in tal senso e avendo egli richiesto un
funerale a buon mercato, tanto più che l'istante gli aveva preventivato un
costo di fr. 2'500.-;
che con sentenza
24 gennaio 2005 il Pretore, accertata preliminarmente l'ammissibilità
dell'estensione della domanda formulata dall'istante e qualificato il
contratto concluso dalle parti di appalto, ha ammesso, sulla base della perizia
giudiziaria secondo la quale le posizioni fatturate dall'istante sono conformi
alle prestazioni eseguite e ai tariffari di categoria, le pretese dell'istante
in fr. 4'234.- ritenendo la notifica di difetti in relazione all'opera fornita
dall'istante tardiva, la contestazione del convenuto essendo riferita
unicamente all'ammontare della mercede, mentre quella relativa all'effettiva
esecuzione delle prestazioni fatturate siccome sollevata tardivamente;
che con il
presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione
prodotta per la prima volta con il ricorso poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a), b),
e) e g) dell'art. 327 CPC; egli chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che la
doglianza del ricorrente secondo la quale il Pretore non avrebbe offerto alle
parti la possibilità di una conciliazione durante l'udienza indetta per la
discussione deve essere disattesa, avendo il convenuto sottoscritto il verbale
Fatti
30 aprile 2003 senza nulla eccepire e, sempre per quanto risulta dal verbale,
senza aver proposto una soluzione transattiva del caso, essendosi limitato a
contestare la pretesa avversaria siccome eccessiva;
che in
merito alla pretesa violazione del segreto d'ufficio da parte del primo giudice
per avere menzionato nella sentenza la data e il contenuto del certificato
ereditario rilasciato al convenuto, la censura esula dalle competenze di questa
Camera che non è chiamata ad esprimersi su eventuali violazioni dei doveri di
servizio da parte dei Pretori;
che, a
ogni modo, il Pretore si è limitato ad accertare la legittimazione passiva del
convenuto, come era tenuto a fare d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
97, m. 1);
che
per quanto attiene al rimprovero mosso al primo giudice di non aver tenuto conto
delle contestazioni formulate dal convenuto nella fase preprocessuale e
risultanti dai documenti di causa, va rilevato che il giudice deve tener conto
esclusivamente delle allegazioni formulate dalle parti in sede giudiziaria per determinare
con certezza i limiti della contesa (CCC 12 luglio 2002 in re P. e P. c/ C. -
massima pubblicata in www.ti.ch/Generale/PG; Brönnimann, Die Behauptungs- und
Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5), ovvero,
nel caso di specie, quelle formulate all'udienza del 30 aprile 2003 durante la
quale il convenuto si è limitato a contestare l'ammontare della pretesa
avversaria ma non anche l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni
fatturate;
che in
merito a questa contestazione, la sola che il Pretore era tenuto a verificare,
questi, esclusa poiché non provata la pattuizione di una mercede a corpo, ha ritenuto
congrua la pretesa dell'istante sulla base della perizia giudiziaria secondo
cui le prestazioni fatturate erano conformi anche con riferimento ai tariffari
di categoria, listini che ancorché non richiamati dalle parti al momento della
conclusione del contratto, forniscono comunque un indizio per valutare la
congruità della mercede;
che, per
quanto attiene alla scelta del perito, il convenuto avrebbe dovuto, se del caso,
ricusare la persona incaricata al momento della sua designazione (art. 248 cpv.
2 CPC);
che, del
resto, per svolgere correttamente il suo incarico il perito doveva essere cognito
dell’attività di una ditta di pompe funebri;
che le
ulteriori lamentele del ricorrente, secondo il quale il Pretore avrebbe reso
una decisione di parte, non suffragano nessuno dei titoli di cassazione dallo
stesso invocati e non vi è quindi necessità di approfondirle anche perché, in
ogni caso, la sentenza pretorile non è arbitraria, ovvero insostenibile;
che in
applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso e della situazione del ricorrente
si giustifica, a titolo eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese
per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 15 febbraio 2005 di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3.
Intimazione:
- ;
- Gondola.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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