Lexipedia

Decisione

16.2005.15

contratto di sepoltura - qualifica di appalto - contestazioni fatte valere nella fase preprocessuale non vincolano il giudice - violazione del segreto d'ufficio non compete alla CCC

1 marzo 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30 aprile 2003 senza nulla eccepire e, sempre per quanto risulta dal verbale,

senza aver proposto una soluzione transattiva del caso, essendosi limitato a

contestare la pretesa avversaria siccome eccessiva;

che in

merito alla pretesa violazione del segreto d'ufficio da parte del primo giudice

per avere menzionato nella sentenza la data e il contenuto del certificato

ereditario rilasciato al convenuto, la censura esula dalle competenze di questa

Camera che non è chiamata ad esprimersi su eventuali violazioni dei doveri di

servizio da parte dei Pretori;

che, a

ogni modo, il Pretore si è limitato ad accertare la legittimazione passiva del

convenuto, come era tenuto a fare d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

97, m. 1);

che

per quanto attiene al rimprovero mosso al primo giudice di non aver tenuto conto

delle contestazioni formulate dal convenuto nella fase preprocessuale e

risultanti dai documenti di causa, va rilevato che il giudice deve tener conto

esclusivamente delle allegazioni formulate dalle parti in sede giudiziaria per determinare

con certezza i limiti della contesa (CCC 12 luglio 2002 in re P. e P. c/ C. -

massima pubblicata in www.ti.ch/Generale/PG; Brönnimann, Die Behauptungs- und

Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5), ovvero,

nel caso di specie, quelle formulate all'udienza del 30 aprile 2003 durante la

quale il convenuto si è limitato a contestare l'ammontare della pretesa

avversaria ma non anche l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni

fatturate;

che in

merito a questa contestazione, la sola che il Pretore era tenuto a verificare,

questi, esclusa poiché non provata la pattuizione di una mercede a corpo, ha ritenuto

congrua la pretesa dell'istante sulla base della perizia giudiziaria secondo

cui le prestazioni fatturate erano conformi anche con riferimento ai tariffari

di categoria, listini che ancorché non richiamati dalle parti al momento della

conclusione del contratto, forniscono comunque un indizio per valutare la

congruità della mercede;

che, per

quanto attiene alla scelta del perito, il convenuto avrebbe dovuto, se del caso,

ricusare la persona incaricata al momento della sua designazione (art. 248 cpv.

2 CPC);

che, del

resto, per svolgere correttamente il suo incarico il perito doveva essere cognito

dell’attività di una ditta di pompe funebri;

che le

ulteriori lamentele del ricorrente, secondo il quale il Pretore avrebbe reso

una decisione di parte, non suffragano nessuno dei titoli di cassazione dallo

stesso invocati e non vi è quindi necessità di approfondirle anche perché, in

ogni caso, la sentenza pretorile non è arbitraria, ovvero insostenibile;

che in

applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve

motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le

osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in

considerazione della particolarità del caso e della situazione del ricorrente

si giustifica, a titolo eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese

per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 15 febbraio 2005 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3.

Intimazione:

- ;

- Gondola.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster