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Decisione

16.2005.19

rigetto definitivo - notifica di tassazione quale titolo - carattere esecutivo per mancata impugnazione - convenuto assente al contraddittorio

20 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il credito fiscale siccome riferito a un periodo (1999) durante il quale la

stessa era domiciliata in Ticino, ove ha il domicilio dal 1997;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta

d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede

tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad

art. 84 LEF);

che

questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto

e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di

eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in

base all’art. 81 LEF;

che a fronte di un valido titolo esecutivo, quale è la documentazione

prodotta dall'istante per il pagamento delle imposte comunali e cantonali 1999 e

relativi interessi di ritardo, il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo

dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è

stato estinto dopo la sentenza, che il credito è stato prorogato il termine di

pagamento o che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);

che

nel caso di specie l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha sollevato nessuna

di queste eccezioni e neppure quella di non essere stata regolarmente convocata;

che

il trasferimento del domicilio in Ticino, avvenuto nel 1997, avrebbe dovuto essere

fatto valere nell'ambito di un'impugnazione della notifica di tassazione

d'ufficio del 14 dicembre 1999, decisione che invece la convenuta non ha contestato,

per cui la stessa ha assunto carattere esecutivo;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2005 __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

della ricorrente.

3.

Intimazione:

;

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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