16.2005.2
contratto di compravendita - difetti della cosa - azione di risarcimento per atto illecito - presuppposti - prova dell'illecito - valutazione risultanze divergenti
12 agosto 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2005.2
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, CCC
Titolo:
contratto di compravendita - difetti della cosa - azione di risarcimento per atto illecito - presuppposti - prova dell'illecito - valutazione risultanze divergenti
ATTO ILLECITO
art. 8 CC
art. 41 CO
art. 276 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.2
Lugano
12 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
gennaio 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
2
contro
la sentenza 22 dicembre 2004 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.23)
promossa con istanza 30 giugno 2004 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA
1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'000.- a titolo di risarcimento
danni e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta
al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nel
mese di giugno 2003 il CO 1 ha fornito a RI 1 un veicolo Renault Laguna al prezzo
netto di fr. 37'000.-. L'acquisto del veicolo è avvenuto mediante finanziamento
leasing da parte della __________ AG di __________, il cui contratto RI 1
sostiene di aver dovuto disdire anticipatamente per i difetti riscontrati nel
veicolo consegnatole (difformità copertoni, odore di muffa all'interno
dell'abitacolo, verniciatura irregolare) e, soprattutto, del fatto che il
veicolo, contrariamente alle pattuizioni, non era nuovo avendo già percorso 2600
Km in luogo dei 42 indicati dal contachilometri del veicolo, poi risultato manomesso.
Per la rescissione anticipata del contratto di leasing, della quale ritiene la
venditrice responsabile, RI 1 ha dovuto pagare alla __________ -alla quale __________
AG aveva ceduto il suo credito- una penale di fr. 6'000.-, importo di cui
chiede la restituzione a CO 1 con istanza 30 giugno 2004.
La
convenuta si è opposta alla pretesa eccependo innanzi tutto la carenza di
legittimazione attiva, il veicolo appartenendo alla __________ AG. Nel merito rileva
che tutti i difetti lamentati dall'istante (pneumatici, vernice, odore di muffa
e strumentazione interna) sono stati eliminati, contesta di aver manomesso il
contachilometri e nega di aver consegnato un veicolo usato, la precedente
immatricolazione del veicolo per un giorno non significando che esso non fosse
nuovo, ragione per la quale esclude una sua qualsiasi responsabilità di tipo
contrattuale o delittuale in relazione all'importo rivendicato dall'istante.
2. Con
sentenza 22 dicembre 2004 il Pretore, accertata la legittimazione attiva dell'istante
nell'ambito di un'azione di risarcimento dei danni basata sull'art. 41 CO, ha respinto
l'istanza non avendo l'istante provato il presupposto di un atto illecito a carico
della convenuta, poiché la sua allegazione secondo la quale il veicolo consegnatole
non sarebbe stato nuovo e che la convenuta avrebbe manomesso il contachilometri
del veicolo non ha trovato riscontro negli atti processuali .
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver erroneamente
concluso all'inapplicabilità dell'art. 41 CO nonostante ne fossero dati tutti i
presupposti, in particolare anche quello dell'atto illecito a carico della
convenuta. Essa contesta inoltre l'importo di fr. 900'000.- posto a suo carico
a titolo di ripetibili.
Con
osservazioni 7 febbraio 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa
disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
L'applicazione di questi principi ad un'azione fondata, come la presente,
sull'art. 41 CO - disposto che concede alla parte lesa il diritto di ottenere
il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo - comporta
per l'istante l'onere di dimostrare, oltre all'esistenza e all'ammontare del
danno (in concreto ammesso dal pretore), l'esistenza della colpa del danneggiante,
ovvero il comportamento del danneggiante ritenuto causa del danno e le circostanze
di fatto che permettono di concludere per il dolo o la negligenza da parte sua,
l'illiceità di questo comportamento, ovvero le circostanze di fatto che permettono
di trarre la conclusione giuridica della presenza di un illecito, e l'esistenza
di un nesso causale adeguato tra il comportamento ritenuto illecito e il verificarsi
del danno (Kummer, op. cit., n. 240 segg. ad art. 8 CC; Rey, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, 1995, n. 198 segg.; Schnyder, Basler Kommentar, 2003, n. 3 e
15 ad art. 41 CO).
6. Nella
fattispecie, mentre non è discussione l'esistenza di un danno (ossia di un pregiudizio
economico fatto valere dall'istante nella misura di fr. 6'000.-), controversa è
l'illiceità dell'agire della convenuta, rispettivamente l'esistenza di un nesso
causale adeguato tra questo e il danno patito dall'istante.
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la
quale essa non avrebbe provato nessun agire illecito a carico della convenuta,
ossia nessun comportamento contrario alle regole della buona fede, non è arbitraria
poiché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse,
in particolare dalla deposizione di __________ __________, capo officina della
convenuta, è infatti emerso che il garage ha eliminato tutti i difetti
lamentati dall'istante (abbiamo sostituito i 4 pneumatici, abbiamo lucidato completamente
la carrozzeria e sostituito il quadro della strumentazione, ……… abbiamo provveduto
a mettere in funzione all'interno dell'abitacolo, per una notte un apparecchio
rigeneratore dell'aria, cfr. verbale 21 ottobre 2004), consegnando a quest'ultima
un veicolo nuovo, circostanza questa confermata sia da __________ __________
secondo il quale la macchina al momento della vendita era nuova. Non aveva mai
circolato su strada, che da __________ __________ la quale conferma che il sig.
__________ ha chiesto al venditore se la macchina era nuova, questi gli rispose
di si (cfr. verbale 21 ottobre 2004). Per quanto attiene al quadro della
strumentazione, l'istante non ha fornito nessun indizio e tantomeno una prova
dai quali poter dedurre che questo sarebbe stato manomesso dalla convenuta. Al
contrario, il capo officina ha smentito chiaramente l'allegazione dell'istante secondo
la quale la sostituzione di questa parte del veicolo sarebbe stata effettuata
per ovviare alla manomissione del contachilometri, precisando che l’intervento si
era reso necessario perché l'istante aveva segnalato l'errato funzionamento del
segnalatore di bordo del consumo istantaneo della benzina (cfr. deposizione __________
__________, verbale 21 ottobre 2004), mentre per il chilometraggio percorso dal
veicolo il medesimo ha confermato che quando abbiamo sostituito il quadro della
strumentazione, il conta chilometri presentava 125 km di percorrenza (cfr. deposizione
__________ __________, verbale 21 ottobre 2004), e non 2800 come preteso
dall'istante, la quale non ha saputo sostanziare tale sua allegazione se non
proponendo l'interrogatorio formale del suo direttore __________ __________, prova
le cui risultanze, come correttamente ritenuto dal primo giudice, siccome non confermate
da altre prove, non sono tali da inficiare le dichiarazioni di __________ __________
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 276, n. 764; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad
art. 276, m. 1).
7. Alla
luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto
provati i presupposti dell'azione di risarcimento danni inoltrata dall'istante nei
confronti della convenuta, non è arbitraria poiché è frutto di una sostenibile valutazione
delle risultanze istruttorie. Per il che il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, dev'essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art 148 CPC).
8. Per
quanto attiene al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con particolare
riferimento all'importo riconosciuto alla convenuta a titolo di ripetibili, per
economia processuale e in considerazione anche dell'ammissione della convenuta
medesima, il dispositivo, frutto di un manifesto errore di scrittura, viene
precisato con riconoscimento alla convenuta dell'importo di fr. 900.- (novecento)
a titolo di ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 10 gennaio 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
II. Il dispositivo n. 2 della sentenza 22 dicembre 2004 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord è così rettificato:
2.
Le
spese di fr. 150.- e la tassa di giustizia di fr. 450.-, da anticipare come di
rito, sono poste a carico dell'istante la quale rifonderà alla parte convenuta
la somma di fr. 900.- a titolo di ripetibili.
III. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.-
b) spese fr.
40.
-
fr.
420.
-
già anticipati
dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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