Lexipedia

Decisione

16.2005.2

contratto di compravendita - difetti della cosa - azione di risarcimento per atto illecito - presuppposti - prova dell'illecito - valutazione risultanze divergenti

12 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'art.

8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di

fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa

disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive

del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito

l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

L'applicazione di questi principi ad un'azione fondata, come la presente,

sull'art. 41 CO - disposto che concede alla parte lesa il diritto di ottenere

il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo - comporta

per l'istante l'onere di dimostrare, oltre all'esistenza e all'ammontare del

danno (in concreto ammesso dal pretore), l'esistenza della colpa del danneggiante,

ovvero il comportamento del danneggiante ritenuto causa del danno e le circostanze

di fatto che permettono di concludere per il dolo o la negligenza da parte sua,

l'illiceità di questo comportamento, ovvero le circostanze di fatto che permettono

di trarre la conclusione giuridica della presenza di un illecito, e l'esistenza

di un nesso causale adeguato tra il comportamento ritenuto illecito e il verificarsi

del danno (Kummer, op. cit., n. 240 segg. ad art. 8 CC; Rey, Ausservertragliches

Haftpflichtrecht, 1995, n. 198 segg.; Schnyder, Basler Kommentar, 2003, n. 3 e

15 ad art. 41 CO).

6. Nella

fattispecie, mentre non è discussione l'esistenza di un danno (ossia di un pregiudizio

economico fatto valere dall'istante nella misura di fr. 6'000.-), controversa è

l'illiceità dell'agire della convenuta, rispettivamente l'esistenza di un nesso

causale adeguato tra questo e il danno patito dall'istante.

Contrariamente

a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la

quale essa non avrebbe provato nessun agire illecito a carico della convenuta,

ossia nessun comportamento contrario alle regole della buona fede, non è arbitraria

poiché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse,

in particolare dalla deposizione di __________ __________, capo officina della

convenuta, è infatti emerso che il garage ha eliminato tutti i difetti

lamentati dall'istante (abbiamo sostituito i 4 pneumatici, abbiamo lucidato completamente

la carrozzeria e sostituito il quadro della strumentazione, ……… abbiamo provveduto

a mettere in funzione all'interno dell'abitacolo, per una notte un apparecchio

rigeneratore dell'aria, cfr. verbale 21 ottobre 2004), consegnando a quest'ultima

un veicolo nuovo, circostanza questa confermata sia da __________ __________

secondo il quale la macchina al momento della vendita era nuova. Non aveva mai

circolato su strada, che da __________ __________ la quale conferma che il sig.

__________ ha chiesto al venditore se la macchina era nuova, questi gli rispose

di si (cfr. verbale 21 ottobre 2004). Per quanto attiene al quadro della

strumentazione, l'istante non ha fornito nessun indizio e tantomeno una prova

dai quali poter dedurre che questo sarebbe stato manomesso dalla convenuta. Al

contrario, il capo officina ha smentito chiaramente l'allegazione dell'istante secondo

la quale la sostituzione di questa parte del veicolo sarebbe stata effettuata

per ovviare alla manomissione del contachilometri, precisando che l’intervento si

era reso necessario perché l'istante aveva segnalato l'errato funzionamento del

segnalatore di bordo del consumo istantaneo della benzina (cfr. deposizione __________

__________, verbale 21 ottobre 2004), mentre per il chilometraggio percorso dal

veicolo il medesimo ha confermato che quando abbiamo sostituito il quadro della

strumentazione, il conta chilometri presentava 125 km di percorrenza (cfr. deposizione

__________ __________, verbale 21 ottobre 2004), e non 2800 come preteso

dall'istante, la quale non ha saputo sostanziare tale sua allegazione se non

proponendo l'interrogatorio formale del suo direttore __________ __________, prova

le cui risultanze, come correttamente ritenuto dal primo giudice, siccome non confermate

da altre prove, non sono tali da inficiare le dichiarazioni di __________ __________

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 276, n. 764; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad

art. 276, m. 1).

7. Alla

luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto

provati i presupposti dell'azione di risarcimento danni inoltrata dall'istante nei

confronti della convenuta, non è arbitraria poiché è frutto di una sostenibile valutazione

delle risultanze istruttorie. Per il che il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, dev'essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art 148 CPC).

8. Per

quanto attiene al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con particolare

riferimento all'importo riconosciuto alla convenuta a titolo di ripetibili, per

economia processuale e in considerazione anche dell'ammissione della convenuta

medesima, il dispositivo, frutto di un manifesto errore di scrittura, viene

precisato con riconoscimento alla convenuta dell'importo di fr. 900.- (novecento)

a titolo di ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 10 gennaio 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

II. Il dispositivo n. 2 della sentenza 22 dicembre 2004 del Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord è così rettificato:

2.

Le

spese di fr. 150.- e la tassa di giustizia di fr. 450.-, da anticipare come di

rito, sono poste a carico dell'istante la quale rifonderà alla parte convenuta

la somma di fr. 900.- a titolo di ripetibili.

III. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 380.-

b) spese fr.

40.

-

fr.

420.

-

già anticipati

dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte

fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

IV. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster