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Decisione

16.2005.20

legittimazione attiva - cessione di credito da parte dell'assicurato a favore del garage - contentuto ed estensione - forma - interpretazione dichiarazione scritta - ricevibilità ricorso per cassazion

19 settembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il credito fatto valere in causa l'istante ha prodotto delle cessioni di

credito sottoscritte dai proprietari dei veicoli oggetto dei suoi interventi, del

seguente tenore: Io sottoscritto/a garantisco l'esistenza del credito ceduto.

La mia responsabilità personale, in qualità di mandatario, sussiste malgrado la

presente cessione di credito. Se l'assicurazione non dovesse pagare l'importo

sopraindicato, totalmente o parzialmente entro 30 (trenta) giorni dalla data

della fattura, il/la sottoscritto/a si impegna a versare al RI 1, 6805 __________

l'importo stesso entro i 10 (dieci) giorni. In questo caso la cessione di credito

perde la sua validità (cfr. doc. M3, N3 O2, P3, Q3, R3).

7. Secondo l’art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo

credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la

convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un

contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a

favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario

diviene creditore al posto del cedente (Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2. ed., 1997, pag. 872 e 873). La cessione può essere assoggettata a

condizioni sospensive o risolutive (Engel, op. cit., pag. 874; Thévenoz/Werro,

Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 19 ad art. 164 CO).

L'estensione della cessione dipende dall'accordo delle parti (Engel, op. cit.,

pag. 880). Il documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto

dal cedente (Thévenoz/Werro, op. cit, n. 2 ad art. 165 CO), inoltre dal suo testo

deve risultare il contenuto essenziale della cessione, in particolare il

credito da cedere, che deve essere determinato o sufficientemente determinabile,

e la volontà del cedente di trasferire il suo credito al cessionario che

diventa quindi creditore del credito ceduto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 5 ad

art. 165 CO).

8. La

ricorrente contesta il significato attribuito dal primo giudice alle cessioni

di credito prodotte a comprova della sua legittimazione attiva, con particolare

riferimento alla frase secondo la quale la cessione di credito perde la sua

validità Se l'assicurazione non dovesse pagare l'importo sopraindicato,

totalmente o parzialmente entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura,

il/la sottoscritto/a si impegna a versare al RI 1, 6805 __________ l'importo

stesso entro i 10 (dieci) giorni. In questo caso la cessione di credito perde

la sua validità (cfr. doc. M3, N3 O2, P3, Q3, R3). Secondo costante

giurisprudenza per l'interpretazione di dichiarazioni scritte ci si riferisce

innanzi tutto al loro tenore, ritenuto che si può far capo alle regole d'interpretazione

solamente se i termini dell'accordo concluso dalle parti suscitano dei dubbi o

sono poco chiari. Questo principio è stato sfumato dal Tribunale federale

secondo il quale la presenza di un testo chiaro non esclude in maniera assoluta

la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione (DTF 127 III

444; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar,

n. 368 ad art. 18 CO), ritenuto comunque che ci si deve scostare dal

testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo che

induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 con

rinvii; 128 III 265; sentenza del Tribunale federale 4C.145/2004 del 27 luglio

2004).

In

concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l'interpretazione

data dal primo giudice alle cessioni di credito da lei prodotte non può essere

definita arbitraria. La stessa non solo è conforme al testo chiaro della

cessione di credito, nel senso che se l'assicurazione non salda integralmente

la fattura del garage, l'atto con il quale il proprietario del veicolo aveva

ceduto al garage il suo credito nei confronti dell'assicurazione decade ed è il

proprietario del veicolo che ritorna ad essere creditore nei confronti

dell'assicurazione, rispettivamente debitore nei confronti del garage, ma è

conforme allo spirito medesimo della cessione. Infatti, come riconosciuto dalla

ricorrente medesima, scopo della cessione di credito sottoscritta dai suoi

clienti è quello per lei di ottenere la garanzia del pagamento delle proprie

prestazioni in primo luogo dalla compagnia d'assicurazione alla quale invierà

la sua fattura. Solo in caso di contestazione della fattura, ovvero in caso di

mancato o parziale pagamento della stessa da parte della compagnia assicurativa,

la cessione di credito perde la sua validità e creditore della stessa nei

confronti del garage è l'assicurato al quale spetterà poi intraprendere quanto

necessario per il recupero dell'importo pagato presso l'assicurazione o il responsabile

del danno. Pretendere, come sostiene la ricorrente, che la cessione di credito decade

solo nel caso in cui il cliente/ committente abbia pagato la sua mercede, non

ha alcun senso poiché è pacifico che con il pagamento delle prestazioni del garage

non sussiste più alcun credito che possa essere ceduto. Il fatto che in altri

casi la convenuta abbia pagato le prestazioni dell'istante dopo la decorrenza

del termine di 30 giorni dalla data della fattura, quindi senza prevalersi

della decadenza della cessione di credito, nulla giova alla ricorrente ritenuto

che la sua legittimazione attiva deve essere verificata con riferimento al caso

concreto e non in astratto.

Accertata

la decadenza delle cessioni di credito prodotte dall'istante a sostegno del suo

agire per il realizzarsi della condizione risolutiva alla quale era

assoggettata la loro validità (mancato integrale pagamento delle prestazioni

dell'istante da parte della convenuta), essa non dispone di alcun titolo per

agire lei stessa nei confronti della convenuta, estranea ai contratti di appalto

che vincolavano l'istante ai suoi committenti.

8. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha

evidenziato

nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327

lett. g CPC la ricorrente essendosi limitata a fornire un'interpretazione della

clausola a lei più favorevole ma non certo atta a dimostrare che quella fornita

dal segretario assessore sarebbe insostenibile, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 7 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 140.-

b) spese fr.

40.

-

fr.

180.

-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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