16.2005.20
legittimazione attiva - cessione di credito da parte dell'assicurato a favore del garage - contentuto ed estensione - forma - interpretazione dichiarazione scritta - ricevibilità ricorso per cassazion
19 settembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2005.20
Data decisione, Autorità:
19.09.2005, CCC
Titolo:
legittimazione attiva - cessione di credito da parte dell'assicurato a favore del garage - contentuto ed estensione - forma - interpretazione dichiarazione scritta - ricevibilità ricorso per cassazione
CESSIONE DI CREDITO
art. 164 CO
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.20
Lugano
19 settembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
marzo 2005 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 2
contro
la sentenza 22 febbraio 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.13) promossa con istanza 13 gennaio 2004 nei
confronti di
CO 1
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'863.85 oltre accessori,
domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 13 gennaio 2003 la RI 1,
che si occupa oltre che di riparazioni anche del noleggio di veicoli
sostitutivi consegnati ai clienti per la durata della riparazione, ha convenuto
CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento
di fr. 2'863.85 oltre accessori. L'importo rivendicato corrisponde al saldo di
alcune fatture che la convenuta, nella sua qualità di compagnia presso la quale
erano assicurati i proprietari dei veicoli danneggiati e riparati dall'istante,
ha rifiutato di onorare integralmente. Trattasi in particolare del mancato
riconoscimento degli importi esposti a titolo di noleggio veicolo, che la
convenuta ha indebitamente ridotto nonostante siano stati calcolati sulla base
delle tariffe di categoria. Oltre al saldo di alcune fatture emesse nel 2003 per
interventi e noleggio veicoli sostitutivi relativi ai veicoli __________ (doc.
M1), __________ (doc. N1), __________ (doc. O1), __________ (doc. P1), __________
(doc. Q1) e __________ (doc. R1); l'istante ha chiesto anche il pagamento degli
interessi di mora per delle fatture saldate tardivamente e il pagamento di fr.
500.- a titolo di partecipazione alle spese legali sostenute nella fase preprocessuale.
La
convenuta si è opposta all'istanza eccependo la carenza di legittimazione
attiva dell'istante poiché le cessioni di credito dalla stessa prodotte a
sostegno della sua legittimazione attiva non sarebbero valide. Nel merito contesta
la pretesa in quanto eccessiva e non conforme alla tariffa giornaliera di fr.
77.- IVA compresa raccomandata dall'UPSA e dall'USIC. Essa ha inoltre contestato
la pretesa relativa al pagamento di interessi di mora e delle spese legali.
2. Con
sentenza 22 febbraio 2005 il segretario assessore, limitato il giudizio alla
verifica dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'ha ritenuta
fondata e ha quindi respinto l'istanza. A mente del primo giudice le cessioni
di credito prodotte dall'istante a comprova della sua legittimazione attiva,
eccezion fatta per __________ per la quale l'istante non ha prodotto nessuna cessione
di credito, avrebbero perso la loro efficacia a dipendenza del realizzarsi della
condizione alla quale la loro validità era assoggettata.
3. Con
il presente tempestivo ricorso RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al segretario
assessore di aver arbitrariamente valutato il significato delle cessioni di
credito dalla stessa prodotte a sostegno della sua legittimazione attiva, cessioni
di credito che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice non hanno
perso la loro validità.
Con osservazioni
23 marzo 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso, eccependone
innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
4. Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera il ricorso è valido se dalla sua motivazione
risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che
il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto,
sia –eventualmente - la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto, avendo la ricorrente espressamente basato
il suo gravame sui titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art.
327 CPC dolendosi in particolare dell'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie da parte del primo giudice, è indubbia la ricevibilità del
medesimo.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono esser
sussunte tutte le censure ricorsuali, la ricorrente non avendo sostanziato il
titolo di cassazione di cui alla lettera e), una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;
l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273
consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. La
legittimazione attiva non rappresenta un presupposto processuale ma di diritto
sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati
dalle parti e da lui accertati (Cocchi/ Trezzini, CPC -TI, ad art. 181, n. 642;
Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18). Essa dipende
dalla titolarità del diritto vantato, nel senso che la parte ha la
legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare delle pretese che
fa valere in giudizio (Ottaviani, op. cit., pag. 17), ritenuto che chi non è
titolare del diritto vantato non ha la legittimazione attiva e la sua pretesa
deve essere respinta già per tale motivo. Nel caso concreto occorre quindi
stabilire se la parte istante era titolare della pretesa da lei fatta valere in
giudizio nei confronti della convenuta. A sostegno della sua titolarità circa
Fatti
il credito fatto valere in causa l'istante ha prodotto delle cessioni di
credito sottoscritte dai proprietari dei veicoli oggetto dei suoi interventi, del
seguente tenore: Io sottoscritto/a garantisco l'esistenza del credito ceduto.
La mia responsabilità personale, in qualità di mandatario, sussiste malgrado la
presente cessione di credito. Se l'assicurazione non dovesse pagare l'importo
sopraindicato, totalmente o parzialmente entro 30 (trenta) giorni dalla data
della fattura, il/la sottoscritto/a si impegna a versare al RI 1, 6805 __________
l'importo stesso entro i 10 (dieci) giorni. In questo caso la cessione di credito
perde la sua validità (cfr. doc. M3, N3 O2, P3, Q3, R3).
7. Secondo l’art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo
credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la
convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un
contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a
favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario
diviene creditore al posto del cedente (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2. ed., 1997, pag. 872 e 873). La cessione può essere assoggettata a
condizioni sospensive o risolutive (Engel, op. cit., pag. 874; Thévenoz/Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 19 ad art. 164 CO).
L'estensione della cessione dipende dall'accordo delle parti (Engel, op. cit.,
pag. 880). Il documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto
dal cedente (Thévenoz/Werro, op. cit, n. 2 ad art. 165 CO), inoltre dal suo testo
deve risultare il contenuto essenziale della cessione, in particolare il
credito da cedere, che deve essere determinato o sufficientemente determinabile,
e la volontà del cedente di trasferire il suo credito al cessionario che
diventa quindi creditore del credito ceduto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 5 ad
art. 165 CO).
8. La
ricorrente contesta il significato attribuito dal primo giudice alle cessioni
di credito prodotte a comprova della sua legittimazione attiva, con particolare
riferimento alla frase secondo la quale la cessione di credito perde la sua
validità Se l'assicurazione non dovesse pagare l'importo sopraindicato,
totalmente o parzialmente entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura,
il/la sottoscritto/a si impegna a versare al RI 1, 6805 __________ l'importo
stesso entro i 10 (dieci) giorni. In questo caso la cessione di credito perde
la sua validità (cfr. doc. M3, N3 O2, P3, Q3, R3). Secondo costante
giurisprudenza per l'interpretazione di dichiarazioni scritte ci si riferisce
innanzi tutto al loro tenore, ritenuto che si può far capo alle regole d'interpretazione
solamente se i termini dell'accordo concluso dalle parti suscitano dei dubbi o
sono poco chiari. Questo principio è stato sfumato dal Tribunale federale
secondo il quale la presenza di un testo chiaro non esclude in maniera assoluta
la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione (DTF 127 III
444; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar,
n. 368 ad art. 18 CO), ritenuto comunque che ci si deve scostare dal
testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo che
induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 con
rinvii; 128 III 265; sentenza del Tribunale federale 4C.145/2004 del 27 luglio
2004).
In
concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l'interpretazione
data dal primo giudice alle cessioni di credito da lei prodotte non può essere
definita arbitraria. La stessa non solo è conforme al testo chiaro della
cessione di credito, nel senso che se l'assicurazione non salda integralmente
la fattura del garage, l'atto con il quale il proprietario del veicolo aveva
ceduto al garage il suo credito nei confronti dell'assicurazione decade ed è il
proprietario del veicolo che ritorna ad essere creditore nei confronti
dell'assicurazione, rispettivamente debitore nei confronti del garage, ma è
conforme allo spirito medesimo della cessione. Infatti, come riconosciuto dalla
ricorrente medesima, scopo della cessione di credito sottoscritta dai suoi
clienti è quello per lei di ottenere la garanzia del pagamento delle proprie
prestazioni in primo luogo dalla compagnia d'assicurazione alla quale invierà
la sua fattura. Solo in caso di contestazione della fattura, ovvero in caso di
mancato o parziale pagamento della stessa da parte della compagnia assicurativa,
la cessione di credito perde la sua validità e creditore della stessa nei
confronti del garage è l'assicurato al quale spetterà poi intraprendere quanto
necessario per il recupero dell'importo pagato presso l'assicurazione o il responsabile
del danno. Pretendere, come sostiene la ricorrente, che la cessione di credito decade
solo nel caso in cui il cliente/ committente abbia pagato la sua mercede, non
ha alcun senso poiché è pacifico che con il pagamento delle prestazioni del garage
non sussiste più alcun credito che possa essere ceduto. Il fatto che in altri
casi la convenuta abbia pagato le prestazioni dell'istante dopo la decorrenza
del termine di 30 giorni dalla data della fattura, quindi senza prevalersi
della decadenza della cessione di credito, nulla giova alla ricorrente ritenuto
che la sua legittimazione attiva deve essere verificata con riferimento al caso
concreto e non in astratto.
Accertata
la decadenza delle cessioni di credito prodotte dall'istante a sostegno del suo
agire per il realizzarsi della condizione risolutiva alla quale era
assoggettata la loro validità (mancato integrale pagamento delle prestazioni
dell'istante da parte della convenuta), essa non dispone di alcun titolo per
agire lei stessa nei confronti della convenuta, estranea ai contratti di appalto
che vincolavano l'istante ai suoi committenti.
8. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha
evidenziato
nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327
lett. g CPC la ricorrente essendosi limitata a fornire un'interpretazione della
clausola a lei più favorevole ma non certo atta a dimostrare che quella fornita
dal segretario assessore sarebbe insostenibile, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 7 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 140.-
b) spese fr.
40.
-
fr.
180.
-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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