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Decisione

16.2005.21

richiesta di pagamento sulla base di sentenza - portata dei considerandi - forza di cosa giudicata - presupposti della surrogazione - presupposti della gestione d'affari senza mandato

11 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio

e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid.

3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo

disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata

prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a

decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In

quest'ottica spettava quindi all'istante provare la fondatezza della sua

pretesa risarcitoria, ovvero il credito di fr. 1'200.- nei confronti del

convenuto. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la documentazione

da lei prodotta, in particolare la sentenza 27 dicembre 2000 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, non legittima la sua richiesta di pagamento nei

confronti del convenuto. Dalla stessa si evince unicamente l'obbligo imposto

dal giudice all'istante di allontanare la betulla, o meglio la parte della

pianta che si trovava sul confine tra la sua part. 1214 e la part. 642 di

proprietà della CE __________. Ora, il fatto che tra quest'ultima e il qui

convenuto vi fosse una convenzione che autorizzava costui a rimuovere a sue

spese l'albero che, cresciuto sulla loro part. 642, non rispettava le distanze

legali minime dalla proprietà confinante, non permette all'istante di

prevalersi di un accordo al quale essa non era parte. Ciò a maggior ragione anche

perché questa convenzione, alla quale il Pretore ha fatto peraltro riferimento solo

nei considerandi della sua sentenza, che come tali non acquisiscono forza di

cosa giudicata materiale (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, ad art. 109, m. 4 e 6, ad art. 307, m. 7, ad art. 85, m. 4; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art.

109, m. 23), autorizza unicamente il convenuto a procedere egli stesso a sue

spese al taglio della betulla cresciuta sulla proprietà confinante. Da

quest'accordo l'istante non può dedurre nulla, tantomeno pretendere dal

convenuto il pagamento di spese che questi non si era assunto nei suoi

confronti ma solo nei confronti degli altri vicini nell'ambito di un accordo i

cui dettagli non sono noti. In altre parole l'istante non può prevalersi

dell'istituto della surrogazione di cui all'art. 110 CO non essendone dati i

presupposti, in particolare non essendovi nessuna dichiarazione di volontà,

espressa o implicita, del debitore al creditore secondo la quale il terzo

avrebbe eseguito la prestazione per suo conto (Thévenoz/ Werro, Commentaire du Code des obligations I, 2003,

n. 6 e 31 ad art. 110 CO). Per la rimozione della betulla alla quale era stata

astretta dal Pretore, l'istante avrebbe dovuto accordarsi con i membri della CE

__________, rispettivamente con il convenuto da questa autorizzato a rimuovere

egli stesso la parte di pianta cresciuta sul loro fondo. La ricerca di simile accordo

può essere dedotta dallo scritto 17 gennaio 2001 dell'istante (doc. 3) con il

quale questa ha autorizzato il convenuto a tagliare l'intera

betulla, ciò che quest'ultimo si è offerto di eseguire gratuitamente per conto

dell'istante a condizione che questa fosse disposta a cedergli il legname così

ricavato (cfr. lettera 2 febbraio 2001 del convenuto, doc. 4). La proposta non risulta

essere stata accettata dall'istante la quale ha proceduto di propria iniziativa

al taglio della pianta e ne deve quindi sopportare le spese.

6. Neppure

è ipotizzabile un caso di gestione d'affari senza mandato. Infatti, il gestore

di affari senza mandato è legittimato ad agire secondo la presumibile volontà

del padrone quando questi è impossibilitato a partecipare direttamente al

relativo negozio giuridico. Caso contrario, ossia quando il padrone potrebbe

agire personalmente, il suo intervento non si giustifica (Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 20 ad art. 419 CO). In

quest’ottica l’intervento del gestore non deve essere soltanto utile ma richiesto

dalle circostanze, nel senso che il egli è praticamente costretto ad agire in

luogo e vece del padrone impossibilitato a farlo egli stesso (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 3 ad art. 422 CO). in

concreto l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova (cfr.Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 4 ad art. 422 CO), non è riuscita a dimostrare la necessità del suo intervento in luogo e vece del convenuto. Agli

atti non risulta nessuno scritto dal quale poter dedurre l'intenzione del

convenuto di delegare all'istante il taglio della betulla controversa, e anzi tale

intenzione è smentita dalla lettera 2 febbraio 2001 (doc. 4) dalla quale si

evince che il convenuto intendeva procedere al taglio dell'intera betulla, ciò

che basta per escludere la pretesa gestione d'affari senza mandato ad opera

dell'istante, la quale deve sopportare le conseguenze della sua iniziativa.

7. Alla luce di quanto sopra esposto la conclusione del primo giudice,

che non ha ritenuto provata la pretesa dell'istante, non è errata e tantomeno

arbitraria. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, deve essere respinto.

Tasse e

spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili di questa sede al convenuto a dipendenza della

stringatezza del suo scritto 24 marzo 2005.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 28 febbraio 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 90.-

b) spese

fr. 40.-

fr. 130.-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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