16.2005.21
richiesta di pagamento sulla base di sentenza - portata dei considerandi - forza di cosa giudicata - presupposti della surrogazione - presupposti della gestione d'affari senza mandato
11 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2005.21
Data decisione, Autorità:
11.10.2005, CCC
Titolo:
richiesta di pagamento sulla base di sentenza - portata dei considerandi - forza di cosa giudicata - presupposti della surrogazione - presupposti della gestione d'affari senza mandato
GESTIONE D'AFFARI SENZA MANDATO
SURROGAZIONE
art. 8 CC
art. 110 CO
art. 419 CO
art. 422 CO
Incarto n.
16.2005.21
Lugano
11 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
febbraio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 18 febbraio 2005 del Giudice di pace del
circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 94/2003/O)
promossa con istanza 20 maggio 2003 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'200.- oltre accessori, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. RI
1 è proprietaria della particella n. 1214 RFD __________ che confina con la n.
869 appartenente a CO 1 In esito a
una causa di vicinato promossa da CO 1, con sentenza 27 dicembre 2000 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, ha obbligato RI 1 ad allontanare dalla
sua part. n. 1214 RFD di __________ la betulla o parte di essa, in modo che sia
rispettata la distanza di metri 8 dalla part. n. 869 RFD di __________, albero
che, secondo gli accertamenti peritali svolti a quell'epoca, si trovava sul
confine delle part. n. 1214, di proprietà di RI 1, e n. 642, di proprietà della
__________. Basandosi su questa sentenza e su una convenzione
conclusa dai membri della CE __________ con CO 1, in virtù della quale questi
era autorizzato a rimuovere a sue spese la parte di betulla cresciuta sulla
loro proprietà, RI 1 ha fatto eseguire il taglio dell'intera betulla per un
costo complessivo di fr. 2'300.- (doc. C).
Con
istanza 20 maggio 2003 RI 1 ha chiesto a CO 1 la partecipazione al pagamento
della citata spesa e ha pertanto postulato la condanna al pagamento della sua
quota di fr. 1'200.-. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando
di aver conferito un qualsiasi incarico all'istante per l'abbattimento dell'albero.
2. Con
sentenza 18 febbraio 2005 il giudice di pace ha respinto l'istanza, non deducendo
dalla sentenza pretorile 27 dicembre 2000 alcun obbligo di pagamento a carico
del convenuto.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove documentali, in particolare la sentenza pretorile 27 dicembre 2000 e
la convenzione alla quale questa fa riferimento, dalle quali si evince
l'impegno assunto dal convenuto di procedere a sue spese al taglio della parte
di betulla che si trovava sul fondo della CE __________.
Con scritto 24 marzo 2005
il convenuto postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio
e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid.
3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo
disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In
quest'ottica spettava quindi all'istante provare la fondatezza della sua
pretesa risarcitoria, ovvero il credito di fr. 1'200.- nei confronti del
convenuto. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la documentazione
da lei prodotta, in particolare la sentenza 27 dicembre 2000 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, non legittima la sua richiesta di pagamento nei
confronti del convenuto. Dalla stessa si evince unicamente l'obbligo imposto
dal giudice all'istante di allontanare la betulla, o meglio la parte della
pianta che si trovava sul confine tra la sua part. 1214 e la part. 642 di
proprietà della CE __________. Ora, il fatto che tra quest'ultima e il qui
convenuto vi fosse una convenzione che autorizzava costui a rimuovere a sue
spese l'albero che, cresciuto sulla loro part. 642, non rispettava le distanze
legali minime dalla proprietà confinante, non permette all'istante di
prevalersi di un accordo al quale essa non era parte. Ciò a maggior ragione anche
perché questa convenzione, alla quale il Pretore ha fatto peraltro riferimento solo
nei considerandi della sua sentenza, che come tali non acquisiscono forza di
cosa giudicata materiale (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 109, m. 4 e 6, ad art. 307, m. 7, ad art. 85, m. 4; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art.
109, m. 23), autorizza unicamente il convenuto a procedere egli stesso a sue
spese al taglio della betulla cresciuta sulla proprietà confinante. Da
quest'accordo l'istante non può dedurre nulla, tantomeno pretendere dal
convenuto il pagamento di spese che questi non si era assunto nei suoi
confronti ma solo nei confronti degli altri vicini nell'ambito di un accordo i
cui dettagli non sono noti. In altre parole l'istante non può prevalersi
dell'istituto della surrogazione di cui all'art. 110 CO non essendone dati i
presupposti, in particolare non essendovi nessuna dichiarazione di volontà,
espressa o implicita, del debitore al creditore secondo la quale il terzo
avrebbe eseguito la prestazione per suo conto (Thévenoz/ Werro, Commentaire du Code des obligations I, 2003,
n. 6 e 31 ad art. 110 CO). Per la rimozione della betulla alla quale era stata
astretta dal Pretore, l'istante avrebbe dovuto accordarsi con i membri della CE
__________, rispettivamente con il convenuto da questa autorizzato a rimuovere
egli stesso la parte di pianta cresciuta sul loro fondo. La ricerca di simile accordo
può essere dedotta dallo scritto 17 gennaio 2001 dell'istante (doc. 3) con il
quale questa ha autorizzato il convenuto a tagliare l'intera
betulla, ciò che quest'ultimo si è offerto di eseguire gratuitamente per conto
dell'istante a condizione che questa fosse disposta a cedergli il legname così
ricavato (cfr. lettera 2 febbraio 2001 del convenuto, doc. 4). La proposta non risulta
essere stata accettata dall'istante la quale ha proceduto di propria iniziativa
al taglio della pianta e ne deve quindi sopportare le spese.
6. Neppure
è ipotizzabile un caso di gestione d'affari senza mandato. Infatti, il gestore
di affari senza mandato è legittimato ad agire secondo la presumibile volontà
del padrone quando questi è impossibilitato a partecipare direttamente al
relativo negozio giuridico. Caso contrario, ossia quando il padrone potrebbe
agire personalmente, il suo intervento non si giustifica (Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 20 ad art. 419 CO). In
quest’ottica l’intervento del gestore non deve essere soltanto utile ma richiesto
dalle circostanze, nel senso che il egli è praticamente costretto ad agire in
luogo e vece del padrone impossibilitato a farlo egli stesso (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 3 ad art. 422 CO). in
concreto l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova (cfr.Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 4 ad art. 422 CO), non è riuscita a dimostrare la necessità del suo intervento in luogo e vece del convenuto. Agli
atti non risulta nessuno scritto dal quale poter dedurre l'intenzione del
convenuto di delegare all'istante il taglio della betulla controversa, e anzi tale
intenzione è smentita dalla lettera 2 febbraio 2001 (doc. 4) dalla quale si
evince che il convenuto intendeva procedere al taglio dell'intera betulla, ciò
che basta per escludere la pretesa gestione d'affari senza mandato ad opera
dell'istante, la quale deve sopportare le conseguenze della sua iniziativa.
7. Alla luce di quanto sopra esposto la conclusione del primo giudice,
che non ha ritenuto provata la pretesa dell'istante, non è errata e tantomeno
arbitraria. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto.
Tasse e
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili di questa sede al convenuto a dipendenza della
stringatezza del suo scritto 24 marzo 2005.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 28 febbraio 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 90.-
b) spese
fr. 40.-
fr. 130.-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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