Lexipedia

Decisione

16.2005.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

m. 4), dai quali si evince chiaramente che la reiezione dell'istanza era da

ricondurre a motivi di pura natura formale senza che questa Camera abbia

esaminato il merito della lite, ciò che basta per negare l'eccezione di cosa

giudicata (Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 98, m. 7).

8. La

ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto giustificata la

trattenuta di fr. 100.- effettuata sul salario del mese di settembre 2001 sulla

base dell'art. 321e CO. Secondo questo disposto il lavoratore è

responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore

di lavoro, ritenuto che spetta a quest'ultimo provare il danno, la violazione

degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di

un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

1992, n. 4 ad art. 321e CO), mentre al lavoratore incombe

l'onere di provare l’assenza di ogni colpa (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001,

n. 1.13 ad art. 321e CO). Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente

dalle risultanze istruttorie non è emerso nessun indizio che permetta di

addebitare una qualsiasi responsabilità alla lavoratrice per l'ammanco di cassa

patito dalla datrice di lavoro. In particolare, come correttamente concluso dal

primo giudice, la convenuta non ha dimostrato la violazione da parte

dell'istante dell'art. 321b CO, che impone al lavoratore l'obbligo di

presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve da terzi

nell'ambito della sua attività professionale, impegno al quale l'istante ha

fatto fronte consegnando alla convenuta i tabulati di cassa. A proposito di questi

documenti, spettava alla convenuta provare che nelle direttive di lavoro

impartite alla lavoratrice vi era anche quella della verifica della correttezza

dei medesimi, circostanza neppure allegata dalla convenuta, assente alla discussione

dell'istanza.

9. Pure infondata è la censura relativa al riconoscimento alla

parte istante di una somma a titolo di indennità. Infatti, contrariamente a

quanto preteso dalla ricorrente, anche la parte non patrocinata da un legale ha

diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli

inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150,

m. 10; DTF 113 Ib 353).

10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

11. A dipendenza dell'esito del gravame può rimanere irrisolta la

questione relativa alla legittimazione alla rappresentanza processuale ad opera

del lic. iur. __________ __________, dubbia a dipendenza della decorrenza del

termine massimo di quattro anni per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti,

avvenuta il 12 dicembre 2000 (cfr. art. 5 LAvv).

12. L'art.

417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro.

Non si

prelevano quindi tasse né spese, mentre alla parte istante deve essere riconosciuta

un'indennità anche per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 14 marzo 2005 di RI 1è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese mentre la ricorrente verserà alla

controparte fr. 100.- quale indennità per questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster