16.2005.22
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 ottobre 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.22
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - eccezione di cosa giudicata - divieto del formalismo eccessivo - responsabilità del lavoratore per i danni che cagiona - presupposti - obbligo di presentare rendiconto - indennità a parte non patrocinata - praticante iscritto da più di 4 anni non la legittimazione alla rappr.
COSA GIUDICATA
FORMALISMO ECCESSIVO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
RIPETIBILI
art. 321b CO
art. 321e CO
art. 29 cpv. 1 COST
art. 86 CPC-TI
art. 98 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 5 LAVV
Incarto n.
16.2005.22
Lugano
13 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
marzo 2005 presentato da
RI 1
patr. dallo RA
1
contro
la sentenza 2 marzo 2005 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. 80a704/OSM)
promossa con istanza 17 maggio 2004 da
CO 1
rappr. dal RA 2
con la quale l'istante ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 817.75
oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2001 a
titolo di pretese salariali, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 17 maggio 2004 CO 1 ha convenuto davanti al Giudice di pace del circolo
di Lugano la RI 1, alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di
venditrice dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 con un salario orario di
fr. 17.-, per ottenere il pagamento di fr. 817.75 lordi rivendicati quale
indennità per le vacanze non godute, oltre a fr. 100.- che la datrice di lavoro
avrebbe indebitamente trattenuto dal salario del mese di settembre 2001 per un
ammanco di cassa addebitato alla lavoratrice. La convenuta è rimasta silente,
non essendosi presentata alla discussione dell'istanza.
2. Con
sentenza 2 marzo 2005 il Giudice di pace, accertato che la lavoratrice ha ossequiato
l'art. 321b CO consegnando alla datrice di lavoro i tabulati di cassa mentre
quest'ultima non ha provato nessuna negligenza a carico dell'istante in
relazione all'ammanco di cassa di fr. 100, ha condannato la convenuta alla restituzione
di detto importo. Per la pretesa relativa al pagamento delle vacanze non
godute, in assenza di un contratto scritto e non risultando dai conteggi
salariali nessuna trattenuta a questo titolo, il giudice di pace ha condannato
la convenuta al pagamento delle vacanze non godute dalla lavoratrice durante il
periodo di lavoro, con conseguente integrale accoglimento dell'istanza.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della violazione dell'art. 86 CPC da
parte del giudice, per il fatto che questi l'avrebbe condannata ad effettuare
un pagamento all'istante mentre quest'ultima nel suo allegato introduttivo
avrebbe postulato la sua condanna al pagamento del medesimo importo al
sindacato che la rappresentava in quel frangente. Nel merito, essa rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 321b CO per non
aver ritenuto che la lavoratrice ha violato tale norma non verificando l'esattezza
dei tabulati di cassa consegnati alla datrice di lavoro, con conseguente
obbligo per quest'ultima di risarcire il danno di fr. 100.- così cagionato. La
ricorrente rimprovera inoltre al giudice di pace di aver violato il principio di
cosa giudicata per essersi pronunciato sulla domanda dell'istante nonostante
questa Camera in una precedente decisione l'avesse definitivamente respinta. Essa
contesta infine il riconoscimento all'istante di un importo a titolo di
ripetibili nonostante la stessa non abbia sostenuto spese legali
Con osservazioni
29 marzo 2005 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid.
5a).
5. Il problema della legittimazione alla rappresentanza processuale
dell'istante a opera del sindacato __________ (ora __________) è superato dalla
produzione in questa sede della procura sottoscritta dall'istante.
6. Per
quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 86 CPC, è vero che nella sua istanza
la lavoratrice ha postulato il pagamento delle sue pretese salariali al sindacato
che la patrocinava e non al lei medesima, tuttavia è indubbio che trattasi di
una svista manifesta poiché dalla prima pagina dell'atto e dal suo contenuto si
evince chiaramente che creditrice delle pretese è la lavoratrice alla quale il
primo giudice si è correttamente rivolto nel dispositivo della sua sentenza. Il
fatto per il primo giudice di aver correttamente riconosciuto alla lavoratrice
e non al suo rappresentante l'importo da questa rivendicato in causa, non può
pertanto essere censurato pena un eccesso di formalismo vietato dall'art. 29
cpv. 1 Cost. (sentenza del Tribunale federale 2P.89/2003 del 7 novembre 2003).
7. L’eccezione
di cosa giudicata sollevata dalla ricorrente con riferimento al precedente
giudizio di questa Camera, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto
sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale e quindi in contrasto
con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa
sede nuove eccezioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 98, n. 200 e 201), è manifestamente infondata e ai limiti
del temerario. Infatti, nella sentenza 13 aprile 2004 questa Camera non si è
pronunciata sul merito della lite che oppone le parti ma ha respinto l'istanza
per motivi formali sollevati dalla stessa ricorrente. Certo, il dispositivo
I.1. di quella sentenza respinge l'istanza della lavoratrice, tuttavia lo
stesso deve essere inteso alla luce dei considerandi della sentenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 109,
Fatti
m. 4), dai quali si evince chiaramente che la reiezione dell'istanza era da
ricondurre a motivi di pura natura formale senza che questa Camera abbia
esaminato il merito della lite, ciò che basta per negare l'eccezione di cosa
giudicata (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 98, m. 7).
8. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto giustificata la
trattenuta di fr. 100.- effettuata sul salario del mese di settembre 2001 sulla
base dell'art. 321e CO. Secondo questo disposto il lavoratore è
responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore
di lavoro, ritenuto che spetta a quest'ultimo provare il danno, la violazione
degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di
un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
1992, n. 4 ad art. 321e CO), mentre al lavoratore incombe
l'onere di provare l’assenza di ogni colpa (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001,
n. 1.13 ad art. 321e CO). Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente
dalle risultanze istruttorie non è emerso nessun indizio che permetta di
addebitare una qualsiasi responsabilità alla lavoratrice per l'ammanco di cassa
patito dalla datrice di lavoro. In particolare, come correttamente concluso dal
primo giudice, la convenuta non ha dimostrato la violazione da parte
dell'istante dell'art. 321b CO, che impone al lavoratore l'obbligo di
presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve da terzi
nell'ambito della sua attività professionale, impegno al quale l'istante ha
fatto fronte consegnando alla convenuta i tabulati di cassa. A proposito di questi
documenti, spettava alla convenuta provare che nelle direttive di lavoro
impartite alla lavoratrice vi era anche quella della verifica della correttezza
dei medesimi, circostanza neppure allegata dalla convenuta, assente alla discussione
dell'istanza.
9. Pure infondata è la censura relativa al riconoscimento alla
parte istante di una somma a titolo di indennità. Infatti, contrariamente a
quanto preteso dalla ricorrente, anche la parte non patrocinata da un legale ha
diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli
inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150,
m. 10; DTF 113 Ib 353).
10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
11. A dipendenza dell'esito del gravame può rimanere irrisolta la
questione relativa alla legittimazione alla rappresentanza processuale ad opera
del lic. iur. __________ __________, dubbia a dipendenza della decorrenza del
termine massimo di quattro anni per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti,
avvenuta il 12 dicembre 2000 (cfr. art. 5 LAvv).
12. L'art.
417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro.
Non si
prelevano quindi tasse né spese, mentre alla parte istante deve essere riconosciuta
un'indennità anche per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 14 marzo 2005 di RI 1è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese mentre la ricorrente verserà alla
controparte fr. 100.- quale indennità per questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster