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Decisione

16.2005.23

contratto di lavoro - CCNL 98 - ausiliaria con le mansioni di cassiera - concetto di lavoro qualificato per il quale non è ammessa la riduzione per le regioni di montagna

12 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. La ricorrente contesta la qualifica attribuita dal segretario assessore

all'attività da lei svolta, ovvero il fatto di non aver considerato che si

trattasse di lavoro qualificato ai sensi dell'art. 10 cifra 2 CCNL 98. L'art.

10 cifra 1 del CCNL 98 prevede i salari minimi che per il 2003 ammontavano a

fr. 3'100.- mensili lordi per i collaboratori senza apprendistato

professionale. Lo stesso CCNL conferisce però al datore di lavoro la cui

azienda si trova in una regione che necessita di promozione ai sensi della

Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la possibilità

di pattuire un salario minimo inferiore del 10% se il collaboratore non

presta un lavoro qualificato (cfr. art. 10 cifra 1 CCNL 98), dove per

lavoro qualificato si intende una regolare attività o funzione in un settore

o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può

qualificare come lavoro subalterno (art. 10 cifra 2 CCNL 98). In concreto,

l'istante si occupava della vendita di gelati e pizzette da asporto a bancone

situato all'esterno dell'esercizio pubblico del convenuto. Proprio a dipendenza

di queste mansioni svolte dall'istante, per le quali non è richiesta nessuna

formazione specifica, e del carattere non duraturo delle stesse siccome

limitate al periodo estivo (cfr. conclusioni convenuto, pag. 3 non contestate

dall'istante), non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo

giudice che ha negato trattarsi di lavoro qualificato. Il fatto che l'istante

avesse contatti con la clientela non basta per definire le sue mansioni quale

attività di servizio paragonabile a lavoro professionale qualificato ai sensi

dell'art. 10 cifra 2 CCNL 98, definizione questa riservata alle attività non

qualificabili quale lavoro subalterno (cfr. art. 10 cifra 2 CCNL 98), ovvero

alle attività nell'ambito delle quali il lavoratore gode di una certa autonomia

(cfr. doc. 1), che l'istante non ha mai sostenuto di avere nello svolgimento

delle sue mansioni. Per quanto attiene al rapporto 24 marzo 2004 dell'Ufficio

di controllo del CCNL che giunge a una diversa conclusione (doc. L), va rilevato

che secondo il CCNL 98 detto rapporto non ha carattere vincolante, prerogativa

questa riconosciuta unicamente alle decisioni della Commissione paritetica di

sorveglianza (art. 35 lett. c CCNL 98), ragione per la quale non può essere

mosso nessun rimprovero al primo giudice per essersene distanziato.

6. Alla luce di quanto

sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

la ricorrente essendosi limitata a ribadire il proprio personale punto di vista

senza che ciò basti a dimostrare il carattere insostenibile, ovvero

arbitrario, della conclusione cui è giunto il segretario assessore, deve

essere respinto.

7. L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura

nelle azioni derivanti da contratto di lavoro.

Non si

prelevano quindi tasse né spese, mentre alla parte convenuta deve essere

riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla controparte fr.

150.

- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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