16.2005.23
contratto di lavoro - CCNL 98 - ausiliaria con le mansioni di cassiera - concetto di lavoro qualificato per il quale non è ammessa la riduzione per le regioni di montagna
12 ottobre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2005.23
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - CCNL 98 - ausiliaria con le mansioni di cassiera - concetto di lavoro qualificato per il quale non è ammessa la riduzione per le regioni di montagna
LAVORO
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2005.23
Lugano
12 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
marzo 2005 presentato da
RI 1
rappr. dal sindacato RA 2
contro
la sentenza 16 marzo 2005 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella procedura in materia
di contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.111) promossa con istanza 18 maggio
2004 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'889.03 lordi oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. RI
1 ha lavorato alle dipendenze di CO 1, titolare dello snack Bar __________ di
Locarno, in qualità di ausiliaria con le mansioni di cassiera e l'incarico di occuparsi
della vendita di gelati e pizze da asporto al bancone situato all'esterno
dell'esercizio pubblico. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° marzo
2003, si è concluso il successivo 31 ottobre. Il contratto sottoscritto dalle
parti il 22 febbraio 2003 prevedeva un salario mensile lordo, compresa la
tredicesima, di fr. 2'727.25 (doc. A).
Con
istanza 18 maggio 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 5'889.03 lordi. Essa, richiamandosi
al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della
ristorazione (in seguito CCNL 98) al quale era assoggetto il suo contratto, ha
sostenuto che il salario mensile minimo previsto dall'art. 10 cifra 1ammontava
a fr. 3'100.- mensili, mentre la riduzione del 10% applicata dal datore di
lavoro sulla base dell'art. 10 cifra 1 I, non le poteva essere opposta poiché
la sua attività, nonostante la designazione di ausiliaria, rientrava nel
concetto di lavoro qualificato per il quale la stessa norma non permetteva la
citata riduzione. L'istante ha pertanto preteso l'adeguamento del suo salario
al minimio previsto dal CCL, con conseguente richiesta di pagamento della
differenza rispetto a quanto effettivamente percepito a titolo di salario (fr.
2'982.-), di tredicesima (fr. 452.83), e del pagamento dei giorni festivi (fr.
763.67) e delle vacanze (fr. 1'690.53) non goduti.
Il
convenuto si è opposto alle pretese avversarie ribadendo la correttezza dei sui
conteggi salariali, con particolare riferimento al salario pattuito con
l'istante la quale non prestava un lavoro qualificato ai sensi dell'art. 10
CCNL per cui si giustificava la riduzione del 10%.
2. Con
sentenza 16 marzo 2005 il Segretario assessore, posto come il convenuto non
abbia contestato la richiesta della lavoratrice in merito al pagamento di 16.36
giorni di vacanza non goduti, richiamato l'art. 10 cifra 1 I del CCNL 98 che
permette al datore di lavoro di pattuire con il dipendente un salario inferiore
del 10% rispetto a quello minimo previsto dal CCNL se l'azienda di trova in una
regione protetta ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti
nelle regioni montane, come è il caso di Locarno, non ha ritenuto qualificato
il lavoro svolto dall'istante indipendentemente dal fatto che questa si
occupasse della cassa e della consegna dei relativi introiti, ragione per la
quale ha escluso che la stessa potesse appellarsi all'art. 10 cpv. 2 per rivendicare
il pagamento del salario minimo previsto dal CCNL. Il primo giudice, dopo aver
effettuato dei correttivi sul salario di spettanza dell'istante, lo stesso
dovendo essere quantificato in fr. 2'790.- lordi (riduzione del 10% del salario
minimo di fr. 3'100.- secondo il CCNL) anziché fr. 2'727.25 come pattuito dalle
parti, ha rivisto i conteggi prodotti dalla lavoratrice e le ha riconosciuto fr.
2'347.65 lordi oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2003.
3. Con
il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromesso il documento
allegato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le prove negando all'attività di servizio da
lei svolta la qualifica di lavoro qualificato, come tale non soggetto alla
riduzione del 10% del salario.
Con osservazioni
11 aprile 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. La ricorrente contesta la qualifica attribuita dal segretario assessore
all'attività da lei svolta, ovvero il fatto di non aver considerato che si
trattasse di lavoro qualificato ai sensi dell'art. 10 cifra 2 CCNL 98. L'art.
10 cifra 1 del CCNL 98 prevede i salari minimi che per il 2003 ammontavano a
fr. 3'100.- mensili lordi per i collaboratori senza apprendistato
professionale. Lo stesso CCNL conferisce però al datore di lavoro la cui
azienda si trova in una regione che necessita di promozione ai sensi della
Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la possibilità
di pattuire un salario minimo inferiore del 10% se il collaboratore non
presta un lavoro qualificato (cfr. art. 10 cifra 1 CCNL 98), dove per
lavoro qualificato si intende una regolare attività o funzione in un settore
o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può
qualificare come lavoro subalterno (art. 10 cifra 2 CCNL 98). In concreto,
l'istante si occupava della vendita di gelati e pizzette da asporto a bancone
situato all'esterno dell'esercizio pubblico del convenuto. Proprio a dipendenza
di queste mansioni svolte dall'istante, per le quali non è richiesta nessuna
formazione specifica, e del carattere non duraturo delle stesse siccome
limitate al periodo estivo (cfr. conclusioni convenuto, pag. 3 non contestate
dall'istante), non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo
giudice che ha negato trattarsi di lavoro qualificato. Il fatto che l'istante
avesse contatti con la clientela non basta per definire le sue mansioni quale
attività di servizio paragonabile a lavoro professionale qualificato ai sensi
dell'art. 10 cifra 2 CCNL 98, definizione questa riservata alle attività non
qualificabili quale lavoro subalterno (cfr. art. 10 cifra 2 CCNL 98), ovvero
alle attività nell'ambito delle quali il lavoratore gode di una certa autonomia
(cfr. doc. 1), che l'istante non ha mai sostenuto di avere nello svolgimento
delle sue mansioni. Per quanto attiene al rapporto 24 marzo 2004 dell'Ufficio
di controllo del CCNL che giunge a una diversa conclusione (doc. L), va rilevato
che secondo il CCNL 98 detto rapporto non ha carattere vincolante, prerogativa
questa riconosciuta unicamente alle decisioni della Commissione paritetica di
sorveglianza (art. 35 lett. c CCNL 98), ragione per la quale non può essere
mosso nessun rimprovero al primo giudice per essersene distanziato.
6. Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
la ricorrente essendosi limitata a ribadire il proprio personale punto di vista
senza che ciò basti a dimostrare il carattere insostenibile, ovvero
arbitrario, della conclusione cui è giunto il segretario assessore, deve
essere respinto.
7. L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura
nelle azioni derivanti da contratto di lavoro.
Non si
prelevano quindi tasse né spese, mentre alla parte convenuta deve essere
riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla controparte fr.
150.
- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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