16.2005.24
ricevibilità del ricorso in cassazione, lingua italiana, firma
7 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2005.24
Data decisione, Autorità:
07.04.2005, CCC
Titolo:
ricevibilità del ricorso in cassazione, lingua italiana, firma
CASSAZIONE
LINGUA ITALIANA
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 117 CPC-TI
art. 329 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
16.2005.24
Lugano
7 aprile 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 16 marzo 2005
presentato da
RI 1,
contro
la sentenza 11 marzo 2005 del Giudice di pace del
circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 68/2004) promossa
con istanza 8 ottobre 2004 nei confronti di
CO 1
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande
respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 8 ottobre 2004 __________ ha convenuto la società
CO 1 davanti al giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere il
pagamento di fr. 1'000.- rivendicati quale corrispettivo del valore di un
orologio consegnato alla convenuta per una riparazione e che questa si rifiuta
di restituire;
che CO 1
si è opposta alla pretesa non avendo l'istante provveduto al pagamento delle
spese di riparazione dell'orologio che la stessa aveva rispedito all'istante ma
da questi non ritirato;
che con
sentenza 11 marzo 2005 il Giudice di pace ha respinto l’istanza poiché l'istante,
nonostante l'avvenuta riparazione del suo orologio, non ha provveduto al relativo
pagamento impedendo finanche la consegna dell'orologio da parte della convenuta;
che con
scritto 16 marzo 2005, redatto in tedesco, l'istante è insorta contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che a
prescindere dal fatto che la contestazione della ricorrente secondo la quale
essa non avrebbe mai conferito alla convenuta l'incarico di riparare il suo
orologio è chiaramente smentita da un suo scritto del 24 maggio 2004, nel caso concreto
il contenuto dello scritto 16 marzo 2005 non supera la soglia imposta dalla
procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
esporre il proprio personale punto di vista e il proprio disappunto circa la
redazione degli atti processuali in italiano, lingua a lei sconosciuta;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che il “ricorso”,
a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con
quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in
italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo,
deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. L'atto ricorsuale 16 marzo 2005 di RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono
poste a carico della ricorrente.
3.
Intimazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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