Lexipedia

Decisione

16.2005.24

ricevibilità del ricorso in cassazione, lingua italiana, firma

7 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2005.24

Data decisione, Autorità:

07.04.2005, CCC

Titolo:

ricevibilità del ricorso in cassazione, lingua italiana, firma

CASSAZIONE

LINGUA ITALIANA

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 117 CPC-TI

art. 329 cpv. 3 CPC-TI

Incarto n.

16.2005.24

Lugano

7 aprile 2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 16 marzo 2005

presentato da

RI 1,

contro

la sentenza 11 marzo 2005 del Giudice di pace del

circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 68/2004) promossa

con istanza 8 ottobre 2004 nei confronti di

CO 1

con la

quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

1'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande

respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 8 ottobre 2004 __________ ha convenuto la società

CO 1 davanti al giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere il

pagamento di fr. 1'000.- rivendicati quale corrispettivo del valore di un

orologio consegnato alla convenuta per una riparazione e che questa si rifiuta

di restituire;

che CO 1

si è opposta alla pretesa non avendo l'istante provveduto al pagamento delle

spese di riparazione dell'orologio che la stessa aveva rispedito all'istante ma

da questi non ritirato;

che con

sentenza 11 marzo 2005 il Giudice di pace ha respinto l’istanza poiché l'istante,

nonostante l'avvenuta riparazione del suo orologio, non ha provveduto al relativo

pagamento impedendo finanche la consegna dell'orologio da parte della convenuta;

che con

scritto 16 marzo 2005, redatto in tedesco, l'istante è insorta contro il predetto

giudizio;

che

giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il

motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che a

prescindere dal fatto che la contestazione della ricorrente secondo la quale

essa non avrebbe mai conferito alla convenuta l'incarico di riparare il suo

orologio è chiaramente smentita da un suo scritto del 24 maggio 2004, nel caso concreto

il contenuto dello scritto 16 marzo 2005 non supera la soglia imposta dalla

procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle

prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a

esporre il proprio personale punto di vista e il proprio disappunto circa la

redazione degli atti processuali in italiano, lingua a lei sconosciuta;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che il “ricorso”,

a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con

quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in

italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo,

deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che tasse

e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. L'atto ricorsuale 16 marzo 2005 di RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono

poste a carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster